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29 Settembre 2023
17:00

Capitale sociale emesso e capitale sociale sottoscritto: qual è la differenza?

Il capitale sociale emesso è quella parte di capitale che una società lancia sul mercato per la vendita, mentre il capitale sottoscritto è rappresentato dalle azioni che i soci acquistano.

Capitale sociale emesso e capitale sociale sottoscritto: qual è la differenza?
Avvocato
capitale sociale

Il capitale sociale rappresenta il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci.

Nella fase iniziale della vita della società, il capitale sociale corrisponde al patrimonio sociale mentre nella fase successiva vi saranno eventi che implicheranno l’aumento o la riduzione del patrimonio della società.

In ipotesi di aumento o riduzione del capitale sociale vanno seguite regole ben precise, vista la fondamentale funzione di garanzia che svolge il capitale sociale.

Cos'è il capitale sociale

Il capitale sociale corrisponde al valore in denaro dell’insieme dei conferimenti effettuati dai soci per la costituzione della società.

Non è possibile, infatti, costituire una società che non abbia un capitale sociale.

Il capitale sociale può essere suddiviso in quote che rispecchiano, in proporzione, la parte di capitale versata e sottoscritta dai soci.

Nelle società per azioni le quote sono rappresentate da azioni.

L’ammontare minimo del capitale sociale

Quando si fa riferimento al capitale sociale, possono essere individuate delle ipotesi molto differenti tra loro.

Basti pensare al fatto che attualmente, per costituire una srl semplificata, è sufficiente versare un capitale sociale che ammonti almeno a un euro.

La società a responsabilità limitata semplificata, infatti, è una tipologia di società che può essere costituita anche se non si dispone di molto denaro da investire.

I costi per l’apertura di una srl semplificata, infatti, sono molto contenuti.

Diverso è il discorso nell’ipotesi in cui si voglia costituire una società per azioni. Il capitale sociale minimo, in questo caso, dovrà ammontare quantomeno a 50.000 euro.

Nelle società a responsabilità limitata, invece, il capitale minimo è di 10.000 euro ed è possibile costituire anche srl con capitale inferiore a 10.000 euro, le c.d. srl a capitale minimo, che hanno una disciplina peculiare per quanto riguarda i conferimenti e l'accantonamento annuale di una quota degli utili alla riserva legale (art. 2463, co. 4 e 5).

La funzione del capitale sociale

Con riguardo al capitale sociale, va effettuata una differenza tra gli apporti dei soci a titolo di capitale che confluiscono nel patrimonio netto e rappresentano "capitale di rischio" e quelli a titolo di finanziamento, che vanno iscritti tra i "debiti".

La funzione principale del capitale sociale è quella di garanzia per le obbligazioni sociali: per questo motivo il capitale sociale è anche definito capitale di rischio.

Il capitale conferito dai soci, infatti, è aggredibile dai creditori societari.

Altra funzione che viene tradizionalmente riconosciuta al capitale sociale è quella produttiva: il capitale sociale è necessario per lo stesso avviamento dell’attività d’impresa svolta dalla società.

Si riconosce al capitale anche una funzione organizzativa, in quanto i soci normalmente godono di una serie di diritti che sono proporzionati alle loro quote o azioni.

Al capitale sociale, infine, può essere conferita una funzione informativa.

I terzi che hanno rapporti con la società, infatti, possono ottenere informazioni sulla stabilità e sull’affidabilità della società conoscendo l’ammontare del capitale.

Non è un caso, infatti, che la norma di cui all’art. 2550 del Codice civile stabilisce che il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato espressamente negli atti e nella corrispondenza “secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio”.

Com’è costituito il capitale sociale

Il capitale sociale è costituito con i conferimenti dei soci.

Come stabilito dall’art. 2247 del Codice civile, “Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Il capitale sociale, dunque, è rappresentato dai beni e servizi conferiti dai soci, nel loro equivalente monetario.

Oggetto dei conferimenti effettuati dai soci possono essere: denaro, beni mobili e immobili, attività lavorativa, crediti ecc…

Il capitale sociale, dunque, si distingue dal patrimonio sociale, che è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società.

I conferimenti possono essere effettuati al momento della costituzione della società o in una fase successiva.

Con riguardo alla srl semplificata, infatti, il capitale sociale deve essere interamente versato e sottoscritto al momento della costituzione della società stessa.

Discorso diverso va fatto per la società per azioni.

In primo luogo, con riguardo alla società per azioni, se non è diversamente stabilito nell’atto costitutivo, il conferimento deve essere effettuato in denaro (art. 2342 del Codice civile).

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25 % dei conferimenti in denaro o, qualora la società sia costituita con atto unilaterale, il loro intero ammontare (art. 2342, secondo comma, Codice civile).

Il capitale sociale può restare invariato oppure possono essere attuati un aumento o una riduzione del capitale sociale.

Modifiche del capitale sociale

Le modifiche del capitale sociale implicano una modifica dell’atto costitutivo e possono avere carattere reale (a pagamento) o nominale (gratuito).

Nel primo caso si verifica un effettivo aumento del capitale, in quanto i soci effettuano nuovi conferimenti, mentre nel secondo caso vengono imputate al capitale sociale delle risorse che sono già presenti nel patrimonio della società.

In ipotesi di aumento di capitale reale, dunque, verranno effettuati nuovi conferimenti a fronte dei quali verranno emesse nuove azioni.

Ai sensi dell’art. 2438 del Codice civile è stabilito che non si possono emettere nuove azioni fino a quando quelle già emesse non siano interamente liberate.

L’assemblea straordinaria ha il compito di deliberare l’aumento del capitale ma la decisione può essere delegata all’organo amministrativo.

La riduzione del capitale sociale, invece, può avvenire per una decisione dei soci o perché prevista dalla legge.

Ai sensi dell’art. 2445 del Codice civile, la riduzione del capitale può avvenire sia attraverso la liberazione dei soci dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, sia attraverso il rimborso del capitale ai soci.

Diversa è l’ipotesi in cui la riduzione del capitale avvenga in conseguenza di perdite.

In tal caso, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo, va convocata l’assemblea.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non è rientrata di almeno un terzo, bisogna procedere alla riduzione di capitale in proporzione alle perdite subite.

Se, infine, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale, e non sia possibile ripristinarlo, si deve procedere alla trasformazione della società.

Differenza tra capitale sociale emesso e capitale sociale sottoscritto

Una volta esaminata la nozione di capitale sociale, va effettuata una distinzione tra capitale sociale emesso e capitale sociale sottoscritto.

Capitale sociale emesso

Il capitale sociale emesso riguarda le azioni che la società lancia sul mercato per la vendita delle stesse.

Capitale sociale sottoscritto

Il capitale sociale sottoscritto è quella parte di capitale che i soci si impegnano a versare.

Il capitale sociale sottoscritto, dunque, è rappresentato dalle azioni che i soci acquistano.

Casistica giurisprudenziale

Interessante vagliare alcune sentenze sul tema.

  • Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 1 dicembre 2011,  n. 25731: La disposizione di cui all'art. 2438 cod. civ., anche nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, secondo la quale "non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate", va interpretata nel senso che è la sola esecuzione della delibera di aumento di capitale a non essere consentita fino a quando le azioni emesse in precedenza non siano integralmente liberate, con la conseguenza che la mancata liberazione delle azioni emesse in occasione di una precedente delibera di aumento del capitale non comporta la nullità di quella successiva, ma solo la sua ineseguibilità, come precisato, in funzione sostanzialmente interpretativa, dalla cit. novella, che fa salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione, privando di valenza pubblicistica il divieto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'obbligazione assunta con la sottoscrizione dell'aumento di capitale fosse valida e si fosse trasferita all'acquirente delle azioni non liberate, con corrispondente diritto del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 150 legge fall., ad ingiungerne l'adempimento)”.
  • Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza del 15 marzo 2023, n. 7530: Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l'accordo che il socio entrante si attivi affinché quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda”.
  • Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, Ordinanza del 16 novembre 2021,  n. 34503: “In tema di società di capitali, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nullo il bilancio approvato dall'assemblea, ove i versamenti in conto capitale dei soci erano stati iscritti come debiti societari)”.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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