video suggerito
video suggerito
2 Ottobre 2024
17:00

Capacità d’agire: cos’è, quando si acquista e la differenza con la capacità giuridica

La capacità di agire è un concetto centrale nel diritto italiano e si riferisce all’attitudine di una persona di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi.

Capacità d’agire: cos’è, quando si acquista e la differenza con la capacità giuridica
Dottoressa in Giurisprudenza
Capacità d’agire: cos’è, quando si acquista, quando si perde e la differenza con la capacità giuridica

La capacità di agire (art. 2 c.c.) è l’idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici validi. L’ordinamento stabilisce che la capacità d’agire si acquista pienamente solo al raggiungimento della maggiore età, cioè a 18 anni.

La capacità d’agire è il riconoscimento concreto della possibilità di esprimere la propria volontà in maniera giuridicamente rilevante, ovvero di disporre di diritti e doveri come firmare un contratto, acquistare un bene o fare testamento.

Cos’è e cosa si intende per capacità d’agire

La capacità di agire è un concetto centrale nel diritto italiano e si riferisce all’attitudine di una persona di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi.

Spesso definita anche capacità legale, si tratta dell’idoneità di compiere atti giuridici in modo consapevole e autonomo. Per questo motivo, è strettamente correlata alla capacità giuridica.

Il riconoscimento della capacità di agire avviene al raggiungimento dei 18 anni, ovvero quando la persona assume – secondo l’ordinamento – quella maturità e consapevolezza idonea ad amministrare in autonomia i propri interessi.

A partire da quel momento, quindi, l’ordinamento riconosce alla persona la capacità di intendere e di volere, ovvero di comprendere il valore delle proprie decisioni e intraprendere le scelte in modo responsabile.

Quando si acquista la capacità di agire

L’art. 2 c.c. definisce la capacità di agire, correlando strettamente il concetto giuridico al raggiungimento della maggiore età:

“La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

Compiere i 18 anni di età, secondo il nostro ordinamento, è il momento a partire dal quale è possibile presumere la maturità e la consapevolezza dell’individuo nell’intraprendere atti giuridici validi.

Una volta divenuti maggiorenni, quindi, la persona ha il potere di:

  • prendere decisioni legali, come sposarsi o fare testamento;
  • compiere atti patrimoniali;
  • stipulare contratti.

Prima di quel momento, invece, il minorenne viene rappresentato dai genitori in tutte quelle situazioni giuridiche nei confronti di terzi e che, talvolta, possono richiedere anche la previa autorizzazione da parte del Giudice.

Con riferimento ai rapporti di lavoro, l’ordinamento riconosce la capacità di agire a partire dal raggiungimento dei 15 anni d’età.

Cosa comporta la capacità d’agire

La capacità di agire conferisce autonomia legale e comporta la responsabilità delle proprie azioni e decisioni, vale a dire concludere atti giuridici validi.

Spieghiamo concretamente e con alcuni esempi pratici cosa comporta la capacità d’agire.

Un esempio classico di esercizio della capacità di agire è la stipula di un contratto, come nel caso di una compravendita. Solo le persone con piena capacità di agire possono concludere contratti validi autonomamente.

Una persona con capacità di agire ha il diritto di disporre dei propri beni anche per il periodo successivo alla propria morte attraverso un testamento.

Un altro esempio è la possibilità di assumere obblighi economici, come un mutuo per acquistare una casa.

Quando si perde la capacità di agire e i soggetti incapaci d’agire

Secondo l’ordinamento, la capacità di agire si perde con la morte. Tuttavia, vi sono situazioni ulteriori per le quali si perde la capacità d’agire.

I soggetti incapaci di agire si dividono in diverse categorie, che variano in base al grado di limitazione della loro capacità di compiere atti giuridici:

  • i minorenni che, pur avendo la capacità giuridica sin dalla nascita, non possono compiere autonomamente negozi giuridici se non rappresentati dai genitori o tutori;
  • gli interdetti legali, ovvero coloro i quali siano destinatari di una pena accessoria poichè già travolti dalla condanna dell’ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni per delitto non colposo;
  • gli interdetti giudiziali, cioè quelli per i quali sia stata accertata da un tribunale l'infermità mentale;
  • gli inabilitati, vale a dire coloro che, pur essendo affetti da infermità mentale non è ritenuta così grave da giustificare l'interdizione;
  • l’amministrazione di sostegno.

Si tratta di casi in cui l’ordinamento intende tutelare quei soggetti che, per varie ragioni, non sono in grado di provvedere ai propri interessi autonomamente a causa dell’incapacità di agire totale o parziale.

Incapacità d’agire totale

Le ipotesi di incapacità totale (o assoluta) sono tassativamente previste dall’ordinamento, rifacendosi a quelle situazioni per le quali il soggetto non possa provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi poichè privo della consapevolezza di discernere.

E’ il caso dei minorenni e degli interdetti.

Un minorenne non può firmare un contratto d’acquisto di un immobile senza l’intervento del genitore o del tutore.

Un condannato per omicidio aggravato a una pena superiore ai cinque anni può essere dichiarato interdetto legalmente (art. 32 c.p.) e, quindi, incapace di gestire i propri beni senza un tutore.

Una persona affetta da gravi disturbi psichiatrici grave può essere dichiarata interdetta giudizialmente e non potrà compiere atti come vendere proprietà o stipulare contratti senza l’intervento del tutore

Incapacità d’agire parziale

L’incapacità d’agire parziale (o relativa) attiene, invece, a tutte quelle situazioni in cui viene riconosciuta una limitata attitudine al compimento di atti giuridici validi, ovvero una ridotta idoneità a curare i propri interessi.

Ne sono un esempio l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

L'inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione (come fare acquisti giornalieri), ma per gli atti di straordinaria amministrazione (come vendere una casa o sottoscrivere un mutuo) ha bisogno di essere assistito da un curatore.

L'amministrazione di sostegno è una misura flessibile, rivolta a chi, per una temporanea o parziale incapacità, non è in grado di compiere autonomamente determinati atti giuridici.

La differenza tra capacità di agire e capacità giuridica

La capacità di agire non deve essere confusa con la capacità giuridica, ovvero l'attitudine del soggetto a essere titolare di diritti e di doveri sin dal momento della nascita.

Ecco la lista delle differenze principali tra capacità d’agire e capacità giuridica:

  • la capacità d’agire si acquista al compimento della maggiore età, la capacità giuridica viene acquisita già alla nascita;
  • capacità di agire è l’idoneità di disporre di diritti e doveri, mentre la capacità giuridica attiene all'attitudine di essere titolare di diritti e doveri;
  • i presupposti della capacità d’agire sono il raggiungimento dei 18 anni e la capacità di intendere e di volere, invece il presupposto della capacità di agire è il venire al mondo, ovvero la nascita;
  • la capacità di agire può essere persa con la morta oppure a causa di interdizione, invece la capacità giuridica si perde con il decesso.

La differenza tra capacità d’agire e capacità di intendere e di volere

La capacità di agire e la capacità di intendere e di volere sono due concetti distinti, ma strettamente collegati.

La capacità di agire è la facoltà legale di una persona di compiere atti giuridici validi, la capacità di intendere e di volere riguarda la facoltà psichica di una persona di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni (intendere) e di scegliere liberamente di compierle o meno (volere).

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views