Gli episodi di bullismo tornano a far discutere nelle aule di Tribunale: i genitori del bullo sono tenuti al risarcimento dei danni patiti dal coetaneo vessato durante il campo scuola.
Il genitore è sollevato dall’obbligo di perdurante sorveglianza solo nel caso in cui riesca a dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione adeguata.
Il fatto
In occasione del campo estivo, Tizietto soggiornava presso la struttura estiva per ragazzi e alloggiato in una camera condivisa con tre coetanei – Caietto, Sempronino e Mevietto.
Nel corso delle notti, Caietto e Mevietto si rendevano responsabili di gravi episodi di bullismo ai danni di Tizietto, divertendosi a percuoterlo con calci e pugni, irridendolo, insultandolo e gettandogli addosso acqua gelida.
I gesti venivano ripresi da Sempronino e diffusi a mezzo Whatsapp per denigrare e umiliare lo studente vittima.
Tizietto mostrava da subito segni di violenza e disturbi comportamentali che allarmavano i genitori, convincendoli a rivolgersi a uno specialista che accertava una situazione di forte stress emotivo associato ad un disturbo del comportamento da stress, con ansia, tensione, angoscia, insonnia, ritiro dal sociale ricollegabile al vissuto traumatico presso il campo estivo.
Gli operatori della struttura estiva venivano a conoscenza dei fatti mediante una segnalazione esterna e, dopo aver ascoltato i minori coinvolti, decidevano di espellere i bulli per consentire al coetaneo vessato la serena prosecuzione del campo estivo.
I genitori della vittima decidevano di adire in giudizio sia la Società che gestiva il campo estivo, ma anche la SpA che aveva venduto il pacchetto turistico, così come i genitori dei compagni di stanza che avevano vessato e minacciato il figlio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti.
La decisione
Il Tribunale di Sulmona, civile, con sentenza 24 gennaio 2023, n. 20 ha emesso la sentenza di parziale accoglimento con cui ha esaminato le diverse responsabilità configurabili astrattamente e in relazione alle diverse posizioni che hanno assunto rilievo.
Il Tribunale in composizione monocratica ha analizzato i profili di responsabilità suddividendo chi ha gestito il campo estivo, i genitori dei minori responsabili e SpA che aveva venduto il pacchetto.
Tuttavia, non ritenendo sussistente alcun contatto diretto con la SpA e gli attori, ma solo un rapporto invece con la società gestente il campo estivo, la prima veniva esclusa.
La responsabilità del gestore del campo estivo
Viene in rilievo la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. dal momento che i precettori sono individuati come responsabili degli illeciti compiuti dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza.
La sentenza in esame chiarisce le figure che hanno un compito di vigilanza nei confronti dei minori loro affidati, così come gli insegnanti, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di gite, gli operatori nelle colonie estive ecc.
Il dovere di vigilanza, inoltre, deve essere esercitato in maniera “inversamente proporzionale” rispetto all’età del vigilato e per un “periodo di vigilanza” circoscritto a tutti i momenti. sia quelli di lezione che quelli ricreativi nei locali scolastici o al di fuori.
Stando alla giurisprudenza consolidata, è compito dell’attore – ovvero colui il quale agisce in giudizio per ottenere il risarcimento – dimostrare l’illecito e che lo stesso si sia svolto mentre il minore avrebbe dovuto essere sotto la vigilanza di un precettore. Ciò indipendentemente se si tratti di un obbligo di sorveglianza contrattuale o extracontrattuale.
Il gestore del campo estivo potrà liberarsi da testa responsabilità provando, ai sensi dell’art. 2048, co. 3, c.c., di non aver potuto impedire l’evento e di aver adottato tutte le precauzioni tecniche e disciplinari idonee a scongiurare eventuali pericoli.
La responsabilità dei genitori dei bulli
La responsabilità dei genitori dei minori autori degli gravi episodi di bullismo assume rilievo non tanto in relazione al requisito della coabitazione, quanto rispetto alla capacità di intende e di volere del figlio.
Nel caso in cui il minore (coabitante) sia incapace, i genitori rispondono dell’illecito in qualità di sorveglianti, ex art. 20247 c.c.; diversamente, nel caso in cui il giovane sia pienamente capace, i genitori ne rispondono sia come sorveglianti che cone educatori, ex art. 2048 c.c.
Il danneggiato sarà tenuto a dimostrare l’illecito, il danno e il nesso di causalità, ma spetterà ai genitori dell’autore provare di non aver potuto impedire l’evento e di aver educato ed educato adeguatamente la prole.