I rapporti di vicinato possono essere molto complicati quando si tratta di fare i conti con rumori intollerabili.
La legge prescrive precisi limiti per le immissioni sonore, il cui superamento è un illecito.
Ritrovarsi nella situazione di dover cambiare casa, ovvero sostenere nuovi canoni di locazione per un altro appartamento, perchè le immissioni acustiche e i rumori sono intollerabili spetta un risarcimento automatico.
La Corte di Cassazione fa il punto sulla situazione, richiamando anche il principio di normalità di cui all’art. 1223 c.c.
Il caso
Il Tribunale di Brescia condannava la Società XY al risarcimento dei danni arrecati nei confronti di Sempronio e Mevio nella misura ritenuta nel complesso idonea.
Infatti, Sempronio e Mevio aveva provveduto a citare in giudizio la Società XY affinchè venisse dichiarata responsabile, poichè appaltatrice, dei gravi difetti e vizi dell’appartamento e potendo così ottenere la condanna all’eliminazione di cui l’immobile risultava affetto.
Avverso la sentenza del Tribunale, veniva proposto appello da parte della Società XY cn la richiesta di rigettare la sentenza per aver erroneamente rigettato le eccezioni in ordine alla decadenza della garanzia e della prescrizione dell’azione, ma anche l’indebita condanna al deprezzamento del bene e per i canoni di locazione corrisposti, così come all’erronea quantificazione dei danni.
La Corte d’Appello accoglieva parzialmente la richiesta e riformava la sentenza impugnata, con il risultato di condannare la Società XY alla somma complessivamente valutata l’intollerabilità dei rumori era insita nell’accertata violazione dei valori soglia dal Dpcm 5 dicembre 1997 e avvalorata anche dalla deposizione di un testimone nel corso del processo.
Questi aveva riferito che Sempronio e Mevio avevano deciso di trasferirsi, provvedendo alla locazione di un altro immobile nello stesso comprensorio, proprio a causa dei rumori provenienti dagli appartamenti limitrofi.
La Società XY proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza, contestando il ragionamento alla base del secondo grado e asserendo che lo stesso aveva portato erroneamente i giudici a ritenere erroneamente che l’intollerabilità dei rumori fosse “insita” nell’accertata violazione dei parametri prescritti dal Dpcm 5 dicembre 1997 per il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Il risarcimento del danno e i rumori intollerabili
Ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi.
L’Autorità giudiziaria adita ha il compito di contemperare le ragioni della proprietà con quelle di produzione, pur sempre considerando l’uso determinato.
Le immissioni tollerabili, ovvero quelle ritenute lecite, non possono essere impedite dal proprietario del fondo che le percepisca.
Al contrario, però, nel caso di quelle intollerabili che siano arrecate da rumori e propagazioni. Queste non devono oltrepassare certi livelli, pena la cessazione immediata dell’attività fastidiosa e il risarcimento del danno provocato al vicino.
Stando all’articolo 1223 del Codice civile, possono costituire un automatismo per il risarcimento nei confronti del proprietario danneggiato dalle immissioni illeciti nella propria proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, civile, con ordinanza del 26 febbraio 224, n. 5074 ha ritenuto di dover rigettare il ricorso e ha sottolineato i principi in tema di risarcimento del danno causato da rumori intollerabili.
Secondo gli Ermellini, le immissioni intollerabili che interferiscano sensibilmente nella conduzione della vita privata producono il riconoscimento automatico del risarcimento del danno.
Superare le soglie consentite dalla legge e i regolamenti che dispongono in ordine alle immissioni rumorose da parte delle attività produttive è un illecito che pregiudica la quiete pubblica.
Conclude la Corte di Cassazione, “in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi – devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 cod. civ. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico”.