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7 Dicembre 2023
15:00

Calcolo tredicesima colf, badanti e lavoratori domestici

In occasione di Natale o comunque entro il 31 dicembre di ogni anno colf, badanti e lavoratori domestici hanno diritto alla tredicesima, secondo quanto stabilito dal CCNL del lavoro domestico. Vediamo come funziona il calcolo della tredicesima per colf, badanti, camerieri, governanti, cuochi e lavoratori del settore domestico, che lavorano ad ore (anche con netto concordato), part-time, a tempo determinato e come calcolare la tredicesima per lavoratori domestici conviventi, con vitto e alloggio.

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Calcolo tredicesima colf, badanti e lavoratori domestici
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Calcolo tredicesima colf, badanti e lavoratori domestici

Il contratto collettivo CCNL del settore domestico prevede il diritto alla tredicesima mensilità, che spetta in occasione del natale a tutti i lavoratori. Il calcolo della tredicesima per colf, badanti e per tutti i lavoratori domestici viene effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto percepita durante l’anno.

Molte famiglie vogliono conoscere come calcolare la tredicesima per colf, badanti e lavoratori domestici, anche per orientarsi su quanto è il lordo e soprattutto il netto in tasca da erogare a titolo di tredicesima.

Per ottenere questo calcolo occorre conoscere ciò che stabilisce la normativa sulla tredicesima nel lavoro domestico, partendo dalla base: dalla definizione di lavoratore domestico al quale spettano tutti i diritti in termini di stipendio, ferie, TFR e quindi anche tredicesima.

Affrontiamo quindi il calcolo della tredicesima per colf e badanti.

A quali rapporti di lavoro si applica il CCNL del lavoro domestico

La prima cosa da sapere è che il contratto del lavoro domestico si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

Il contratto si applica inoltre in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale.

Quindi è lavoratore domestico colui che presta la propria opera esclusivamente per la necessità della vita familiare del datore di lavoro.

Rientrano a tal fine in questa classificazione il personale che si occupa delle attività tipiche legate all'andamento della vita familiare (colf, badante, cameriere, governante, cuoco, ecc.), ma anche il personale che presta attività a beneficio del nucleo familiare con incarichi specifici (giardiniere, autista, ecc.).

In termini di mensilità aggiuntive, il lavoratore domestico ha diritto alla tredicesima (13a mensilità).

Entro il mese di dicembre di ogni anno è corrisposta la tredicesima mensilità che è pari alla retribuzione globale di fatto, compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

In caso di anzianità ridotta, sono corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

La tredicesima mensilità matura durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

Ma approfondiamo il contenuto del CCNL del Lavoro domestico sulla tredicesima, per fornire poi i parametri di calcolo della tredicesima per colf e badanti e tutti i lavoratori domestici.

Normativa tredicesima nel CCNL Lavoro domestico

A prevedere il diritto alla tredicesima è l’art. 39 del contratto del Lavoro domestico, che così recita:

Art. 39 – Tredicesima mensilità

1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.

2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti”.

Tredicesima: quando deve essere pagata a colf e badanti?

Il contratto collettivo fornisce due specifiche indicazioni in merito. La prima è che la tredicesima a colf e badanti va pagata “in occasione del Natale”, quindi prima di Natale.

La seconda indicazione è che il pagamento deve avvenire “comunque entro il mese di dicembre”.

Quindi un ritardo nell’erogazione della tredicesima, con possibile diritto a rivalutazione monetaria ed interessi da parte del lavoratore, scatta se tale emolumento non viene pagato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ma il contratto collettivo stesso, per ovvi motivi che afferiscono anche agli aspetti umani, indica come periodo ottimale per riconoscere la tredicesima ai lavoratori nell’occasione di Natale, ossia prima della festività.

Calcolo retribuzione tredicesima colf e badanti

L’articolo 39 fornisce ai lavoratori del settore domestico, quindi a colf e badanti, cuochi, camerieri ecc. una serie di elementi per il calcolo della tredicesima.

La nozione fondamentale è che al lavoratore spetta una “mensilità aggiuntiva” (appunto la tredicesima), che è pari alla “retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio

Ma cosa vuol dire?

La definizione di retribuzione globale di fatto. Il CCNL fa anche riferimento alla definizione secondo quando previsto dalle note a verbale. In quest’ultime viene indicato che per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti”.

Calcolo della retribuzione globale di fatto. Per individuare tale retribuzione bisogna riferirsi all’art. 34 del CCNL che tratta la “Retribuzione e prospetto paga”:

“1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo”.

La lettura di tale articolo è utile per chiarire due cose.

La prima è che comunque al lavoratore va consegnato un prospetto paga e la seconda cosa è l’esatta composizione della retribuzione globale di fatto che è a base di calcolo della tredicesima.

Nel calcolo della tredicesima per colf e badanti bisogna riconoscere la retribuzione minima contrattuale, oltre a scatti di anzianità e compenso per vitto e alloggio. Coloro che hanno stabilito un superminimo, devono considerarlo.

Siccome molte famiglie italiane stabiliscono con colf e badanti un netto concordato, bisogna tener presente che i parametri di riferimento del contratto nazionale del lavoro domestico sono da intendersi al lordo della tassazione Irpef di legge.

Il contratto collettivo inoltre indica alcuni parametri di calcolo della tredicesima dei lavoratori domestici.

Stipendio minimo lavoratori domestici

La prima cosa da considerare per calcolare la tredicesima è lo stipendio minimo, ossia la retribuzione minima contrattuale.

Essa è stabilita ogni anno a gennaio sulla base dei dati Istat.

Le retribuzioni per colf e badanti, infatti, vengono rivalutate annualmente, così come i valori di vitto e di alloggio. A farlo è il Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 4 del CCNL. Ecco le retribuzioni minime orarie e mensili stabilite per lavoratori conviventi e non conviventi.

Lavoratori conviventi – tabella A del CCNL lavoro domestico:

  • livello A: 725,19 euro;
  • livello AS: 857,06 euro;
  • livello B: 922,98 euro;
  • livello BS: 988,90 euro;
  • livello C: 1.54,85 euro;
  • livello CS: 1.120,76 euro;
  • livello D: 1.513,52 euro di cui 1.318,54 euro di minimo retributivo + indennità di funzione di 194,98 euro;
  • livello DS: 1.579,44 euro di cui 1.384,46 euro di minimo retributivo + indennità di funzione di 194,98 euro;
  • livello BS in caso di bambini con meno di 6 anni: 1.118,95 euro;
  • livello DS in caso di badante con più assistiti: 1.691,78 euro;
  • livello CS in caso di badante con più assistiti: 1.233,10 euro;
  • livello CS con certificato di qualità: 1.132,00 euro;
  • livello BS con certificato di qualità: 1.000,14 euro;
  • livello B con certificato di qualità: 931,97 euro.

Lavoratori di cui all’art. 15 comma 2 – Tabella B del CCNL del lavoro domestico (lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali):

  • livello B: 659,27 euro;
  • livello BS: 692,25 euro;
  • livello C: 764,74 euro.

Lavoratori non conviventi – Tabella C del CCNL lavoro domestico (valori orari):

  • livello A: 5,27 euro;
  • livello AS: 6,21 euro;
  • livello B: 6,58 euro;
  • livello BS: 6,99 euro;
  • livello C: 7,38 euro;
  • livello CS: 7,79 euro;
  • livello D: 8,98 euro;
  • livello DS: 9,36 euro.

Lavoratori addetti all’assistenza notturna (discontinue prestazioni notturne di cura alla persona) – Tabella D del CCNL lavoro domestico:

  • livello BS assistenza a persone autosufficienti: 1.137,23 euro;
  • livello CS assistenza a persone non autosufficienti: 1.288,87 euro;
  • livello DS assistenza a persone non autosufficienti: 1.592,17 euro;
  • Livello CS con certificato di qualità: 1.300,11 euro;
  • Livello BS con certificato di qualità: 1.148,47 euro.

Lavoratori addetti a prestazioni esclusivamente d’attesa – Tabella E del CCNL del lavoro domestico:

  • livello unico: 761,45 euro.

Valori convenzionali vitto e alloggio (pranzo e cena) – Tabella F del CCNL del lavoro domestico:

  • pranzo e/o cena: 2,26 euro;
  • alloggio: 195 euro;
  • Totale indennità di vitto e alloggio: 6,47 euro. 

Lavoratori addetti all’assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari – Tabella G del CCNL del lavoro domestico (valori orari):

  •  livello CS: 8,36 euro;
  • livello DS: 10,09 euro.

Queste sono le retribuzioni, che come abbiamo visto, in alcuni casi sono mensili ed in altri casi sono orarie. Il CCNL indica anche alcuni parametri importanti per poi calcolare la tredicesima.

Calcolo della retribuzione giornaliera

Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile.

Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26= 1/26 della retribuzione mensile.

Calcolo tredicesima colf e badanti contratto a tempo determinato

Siccome nel settore domestico, la maggior parte dei rapporti di lavoro è part-time, a tempo determinato e molto spesso con un rapporto di lavoro inferiore all’anno e con un netto concordato, occorre prima di tutto dare uno sguardo ai parametri di riferimento del CCNL per calcolare la tredicesima in caso di contratto a termine.

Il calcolo della tredicesima per colf e badanti che hanno lavorato meno di un anno (es. contratto a tempo determinato, anche part-time), laddove all’art. 38 stabilisce, come abbiamo visto, che “Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro”.

Nelle note a verbale poi il CCNL stabilisce che “Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero”.

E poi stabilisce che “Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità”.

Non solo il contratto stabilisce anche che “La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti”.

Esempio calcolo tredicesima colf e badanti part-time: Per un lavoratore che ha lavorato dal 1 aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 700€ il calcolo è: 700 € x 9 (mesi lavorati):12 = 525 euro di tredicesima.

Chiarito ciò, vediamo i diversi calcoli della tredicesima per lavoratori conviventi e non conviventi.

Calcolo tredicesima colf e badanti conviventi

Per i lavoratori conviventi la retribuzione spettante è mensile, sulla base del livello di inquadramento.

Il calcolo della tredicesima per lavoratori domestici conviventi è piuttosto semplice. Occorre considerare che la tredicesima è pari ad una mensilità normale di retribuzione.

Più precisamente bisogna considerare la retribuzione globale di fatto, compreso vitto e alloggio, indipendentemente se erogato in natura o come indennità sostitutiva. Quindi bisogna sommare la retribuzione minima erogata, gli eventuali scatti di anzianità ed anche il superminimo, ai compensi di vitto e alloggio.

Se tra le parti vi è un netto concordato, bisognerà considerare lo stesso, stando attenti a che non sia inferiore al minimo di legge corrispondente al livello contrattuale di cui sopra e considerando anche il sistema di calcolo della paga oraria.

Se il lavoratore è in regime di convivenza ma ha lavorato meno di un anno, andrà considerato il calcolo dei ratei di tredicesima seguendo quanto prevede il CCNL: “Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro”. E avendo cura di accreditare al lavoratore un rateo di tredicesima intero se ha lavorato una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario.

Calcolo tredicesima colf e badanti non conviventi retribuiti ad ore

Quando il lavoratore domestico non è convivente, probabilmente svolge un’attività lavorativa presso la famiglia che si concretizza in un numero di ore settimanali, spesso part-time, con un netto concordato tra le parti.

Bisogna quindi ora individuare i parametri di riferimento per calcolare la tredicesima di colf e badanti retribuite ad ore e dare uno sguardo al CCNL anche per capire se si rispettano i minimi previsti dalla legge.

Per calcolare la tredicesima nel sistema di paga ad ore si deve moltiplicare la paga oraria per il numero di ore di lavoro della settimana, moltiplicare per 52 e dividere per 12.

In questo modo si ottiene la tredicesima per coloro che hanno lavorato tutto l’anno. In caso di un numero di mesi lavoratori inferiore a 12, bisognerà considerare i mesi lavorati avendo cura di considerare per intero il mese con un numero di giorni lavorati pari o superiore a 15 giorni di calendario.

Se vi sono dei premi o altri emolumenti aggiuntivi pagati in modo costante al lavoratore, essi vengono considerati come superminimo o assegno ad personam, e vista il carattere continuativo dell’erogazione, devono essere considerati nella determinazione della 13a mensilità, suddividendo il loro valore complessivo per 12 (calcolando così una media).

Esempio calcolo tredicesima colf badanti part-time a 7 euro ad ora

Si pone un esempio di paga oraria di 7 euro, orario di lavoro 25 ore settimanali.

Tredicesima: 7 x 25 (ore settimanali) x 52 (settimane dell'anno) : 12 = 758,33 Euro.

Chiaramente se il lavoratore ha lavorato un numero di mesi inferiore a dodici (es. 6 mesi), bisognerà dividere l’importo per 12 e moltiplicare per i mesi lavorati.

Esempio calcolo tredicesima colf e badanti part-time e full-time

Un esempio ricorrente è quello di una tredicesima da calcolarsi su un rapporto di lavoro part-time poi trasformatosi in un full-time.

Si pensi all’esempio di un rapporto di lavoro con colf e badanti a 10 euro ad ora con 6 mesi lavorati part-time a 25 ore settimanali e 6 mesi full-time a 40 ore settimanali.

In questo caso bisogna scindere i due periodi e considerare come ratei maturati per il part-time di 25 ore settimanali nel seguente modo: 1 diviso 40 per 25 = 0,625 per ogni mese part-time a 25 ore lavorato (che poi sarebbe un part-time al 62,50%). Nel caso in questione, essendo 6 mesi, il lavoratore avrà maturato 0,625 x 6 = 3,75 ratei di tredicesima nei 6 mesi part-time. Nei 6 mesi full-time avrà maturato 6 ratei e quindi i ratei totali da retribuire sono 9,75.

A quel punto il calcolo della tredicesima sarà il seguente: 10 euro (paga oraria) moltiplicato 40 (le ore settimanali) e moltiplicato 52 (le settimane nell’anno), il tutto diviso 12 (i mesi nell’anno) = 1.733,33 euro (che è la tredicesima nel caso il lavoratore retribuito 10 euro ad ora avesse lavorato 40 ore tutto l’anno). Nel caso in questione ha diritto a 9,75 ratei su 12 e quindi andrà diviso tale importo per 12 e moltiplicato per 9,75 e quindi il calcolo sarà 1.733,33 diviso 12 per 9,75 = 1.408,33 euro.

Nel caso di convivenza, andrà considerato l'importo delle indennità di vitto e alloggio erogato (sia sostitutivo che in natura).

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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