Con il rinnovo del contratto bancari, ai lavoratori spettano buoni pasto di 4 euro al giorno per ogni giornata di lavoro con godimento dell'intervallo previsto dal contratto collettivo. Il Buono pasto giornaliero ai bancari di 4 euro giornalieri spetta a tutti i lavoratori, tranne alcuni casi di esclusione, ed è esentasse.
L'accordo di rinnovo del CCNL Bancari denominato "Accordo di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali", che tra le altre cose ha rinnovato le tabelle retributive concedendo anche aumenti stipendiali e una tantum, all'articolo 8, prevede che:
"All'art. 53 (Buono Pasto), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 1 è modificato come segue: " 1. 1. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di livello retributivo 3 e 4,spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di euro 4,00".
Sostanzialmente i buoni pasto sono aumentati da 1,81 euro a 4 euro con l'accordo di rinnovo del CCNL Bancari del 23 novembre 2023.
Vediamo anche perché questa decisione ha dei vantaggi di natura fiscale.
A chi spetta il Buono pasto di 4 euro
Ai lavoratori spetta il buono pasto di 4 euro nei casi previsti dall'art. 53 e dall'art. 108 del CCNL Credito.
L'articolo 53 comma 1, che abbiamo già riportato, stabilisce che il buono pasto spetta ai lavoratori inquadrati nei seguenti livelli di inquadramento:
- Quadro direttivo 2° livello;
- Quadro direttivo 1° livello;
- 3a Area professionale – 4° livello;
- 3a Area professionale – 3° livello;
- 3a Area professionale – 2° livello;
- 3a Area professionale – 1° livello;
- Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale).
A chi non spetta il Buono pasto di 4 euro
I Buoni pasto non spettano ai quadri direttivi di 3° e 4° livello. Lo stabilisce l'articolo 53 comma 1 del contratto collettivo.
L'articolo 53 comma 3 del contratto collettivo dei bancari stabilisce anche che "Il buono pasto non spetta:
- al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria,
- ovvero del rimborso delle spese per l'effettiva consumazione del pasto".
Quindi il Buono pasto è incompatibile con la diaria o con il rimborso spese per l'effettiva consumazione del pasto.
Per quali giornate spetta il buono pasto di 4 euro
Sempre leggendo l'articolo 53 del CCNL Credito aggiornato dopo rinnovo contratto dei bancari, i Buoni pasto di 4 euro spettano:
- "per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 108,
- ovvero ai turnisti che effettuano la pausa"
Il richiamato art. 108 del CCNL dei bancari prevede che:
"1. Il personale – tranne che nei giorni semifestivi – ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
2. La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2ore, con intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali.
3. Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio – in particolare quelle connesse all'orario di sportello – l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40″.
Pertanto, spetta il Buono pasto a tutti i lavoratori (tranne i quadri direttivi direttivi di 3° e 4° livello e coloro che già percepiscono rimborsi spese o diaria per missioni), ma a condizione che effettuino l'intervallo fra le ore 13.25 e le ore 14.45 (o diverso intervallo non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.4o).
Come abbiamo visto spetta anche ai turnisti che effettuano la pausa.
Buono pasto e compensazione con le mense aziendali
Il comma 2 dell'articolo 53 del contratto bancari prevede che "Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali".
Nella sostanza, il diritto al buono pasto di 4 euro per disposizione del contratto collettivo, oltre a non essere riconosciuto in caso di trasferte con diarie o rimborso delle spese per l'effettiva consumazione del pasto, viene compensato anche quando l'azienda prevede mense aziendali.
Ed il motivo è da ricercare nella normativa fiscale in materia di buoni pasto.
Perché il Buono pasto è stato portato a 4 euro giornaliere e quali sono i vantaggi fiscali
La cifra di 4 euro è il limite previsto dalla normativa fiscale, il TUIR (Testo unico sulle imposte sui redditi), di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i buoni pasto cartacei.
L'articolo 51 del TUIR, al comma 2, lettera c) prevede che "Non concorrono a formare il reddito (da lavoro dipendente): "c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all‘importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".
I buoni pasto rientrano nelle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vito.
Praticamente se il datore di lavoro eroga buoni pasto cartacei, fino a 4 euro al giorno il lavoratore non paga tassazione Irpef, non essendo il buono pasto considerato un reddito da lavoro dipendente. La stessa cosa, ma fino a 8 euro, per i buoni pasto elettronici.
La contrattazione collettiva in sede di rinnovo del CCNL dei bancari ha quindi:
- da un lato aumentato l'importo del buono pasto spettante obbligatoriamente nei casi previsti dal CCNL stesso;
- e dall'altro lato ha fatto in modo che il buono pasto sia sicuramente esentasse perché non supera i 4 euro, sia che il datore di lavoro lo eroghi cartaceo che elettronico.
La differenza è che mentre il buono pasto in generale è una erogazione facoltativa su decisione del datore di lavoro, nel caso dei lavoratori del settore bancario, il buono pasto nella misura di almeno 4 euro è obbligatorio perché disciplinato dal contratto collettivo. Nulla vieta al datore di lavoro di erogare una cifra superiore, anche con l'utilizzo di buoni pasto elettronici.