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28 Dicembre 2023
11:00

Botti di Capodanno: il risarcimento dei danni causati da petardi e fuochi d’artificio

Purtroppo a Capodanno molte persone sparano i botti e questo causa ogni anno morti e feriti. Vediamo in dettaglio qual è la normativa sui fuochi d'artificio e chi paga i danni.

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Botti di Capodanno: il risarcimento dei danni causati da petardi e fuochi d’artificio
Avvocato
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Purtroppo a Capodanno molte persone sparano i botti e questo causa ogni anno morti e feriti.

La pratica in questione è punita dalla legge, proprio perché trattasi di pratica molto pericolosa, con sanzioni di vario genere che vengono inflitte ogni anno.

Vediamo in dettaglio cosa dice la legge sui botti, quali sono i botti illegali e chi paga i danni.

Cosa dice la legge sui botti

I riferimenti normativi con riguardo ai botti sono vari.

In primo luogo, viene in rilievo l’art. 703 del Codice penale rubricato “Accensioni ed esplosioni pericolose”.

Secondo quanto stabilito dal suddetto articolo: “Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese”.

Altro riferimento è rappresentato dall’art. 55 del T.U. di pubblica sicurezza:

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila”.

Viene inoltre in rilievo l’art. 57: “Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi”.

Va inoltre ricordato che, con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 è stata attuata la Direttiva dell’UE 2013/29/UE con cui si è introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici.

All’art. 3 vengono individuate varie categorie di articoli pirotecnici:

–    I “Fuochi di artificio”, che comprendono quattro categorie: “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;

–    gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che sono indicati con le sigle “T1” e “T2”;

–    gli “altri articoli Pirotecnici” che vengono indicati con le sigle “P1” e “P2”.

Tutti i “fuochi artificiali” che siano destinati ai consumatori, devono possedere il marchio CE e l’individuazione della categorie cui appartengono.

I fuochi che appartengono alla categoria “F1” presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, per questo motivo possono essere utilizzati anche all’interno di abitazioni.

Questi fuochi, in ogni caso, non possono essere venduti ai minori di 14 anni.

Nella categoria “F2” sono compresi i “fuochi d’artificio” che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità ma che possono essere utilizzati solo al di fuori di edifici e possono essere venduti soltanto ai maggiori di anni 18.

Nella categoria “F3” vi sono invece i “fuochi d'artificio” che presentano un rischio potenziale medio e possono essere utilizzati solo al di fuori di edifici in grandi spazi aperti.

Possono essere venduti soltanto ai maggiori di anni 18 titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.

I fuochi d’artificio facenti parte della categoria “F4”, infine, presentano un rischio potenziale elevato e possono essere utilizzati solo da persone con conoscenze specialistiche.

Quali botti sono illegali

I botti illegali sono quelli sprovvisti del marchio CE, che non presentano, dunque, i requisiti di sicurezza che tale marchio è volto a garantire.

La legge, come visto, prevede una classificazione particolarmente rigorosa dei fuochi d'artificio, in quanto sono stabilite analiticamente le modalità di utilizzo e il luogo in cui gli stessi possono essere utilizzati.

Acquistare botti illegali, di conseguenza, può esporre a gravissimi pericoli la propria persona e coloro che ci circondano.

Botti e fuochi d’artificio: chi paga i danni?

Sparare fuochi d’artificio può causare danni ad altri, più o meno gravi, cui possono essere collegate conseguenze di tipo penale e civile per l’autore del fatto.

Per ciò che concerne i danni, questi possono essere riconosciuti eventualmente nelle voci del danno patrimoniale e non patrimoniale (morale e biologico).

Al risarcimento può essere tenuta la ditta che ha prodotto i fuochi, se il danno è derivato da difetti di produzione o dall’omissione delle dovute cautele nella produzione e nella commercializzazione del prodotto.

Al risarcimento può essere tenuto, altresì, il soggetto che utilizzi impropriamente i botti.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 giugno 2020, n. 12417 ha affermato la responsabilità della pubblica amministrazione sulla base di criteri specifici.

La Cassazione ha stabilito che: “Ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, è necessaria, per l'accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1 – comma 4 Testo unico). In tale veste il Sindaco opera – in virtù della funzione esercitata, e diretta al mantenimento dell'ordine pubblico, oltre che alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini non quale capo dell'amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di governo. Ma tale profilo non esclude l'applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del neminem laedere e, ex art. 2050 c.c., a carico della pubblica amministrazione, responsabile del danno, se questo è riferibile, per l'esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa. Tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza, in considerazione dell'obiettiva pericolosità insita nell'accensione dei fuochi d'artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all'attività discrezionale della pubblica amministrazione non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza”.

Per quanto riguarda i danni provocati agli animali, potrà essere risarcito il danno patrimoniale derivante, ad esempio, dalle spese sostenute per curare l’animale eventualmente ferito.

Quanto al danno non patrimoniale per lesione o morte dell’animale d’affezione, il Tribunale di La Spezia con sentenza del 31 dicembre 2020, n. 660 ha ad esempio affermato che il rapporto tra padrone e animale d’affezione è espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, è tutelato dall'art. 2 Cost.

Di conseguenza, tale danno è risarcibile se allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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