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10 Maggio 2024
11:00

Bonus giovani under 35: esonero contributivo al 100% nel Decreto Coesione

Nel Decreto Coesione è previsto un Bonus giovani under 35 spettante ai datori di lavoro sulle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni effettuate da settembre 2024 a dicembre 2025. Si tratta di un esonero contributivo del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro, che spetta solo nel caso in cui il giovane under 35 non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella vita. Il limite massimo è di 500 euro mensili al Centro Nord e di 650 euro mensili al SUD. Vediamo nel dettaglio.

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Bonus giovani under 35: esonero contributivo al 100% nel Decreto Coesione
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Bonus giovani under 35 esonero contributivo al 100% nel Decreto Coesione

Nel Decreto Coesione è previsto un Bonus giovani under 35 spettante ai datori di lavoro sulle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni effettuate da settembre 2024 a dicembre 2025.

Si tratta di un esonero contributivo del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro, che spetta solo nel caso in cui il giovane under 35 non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella vita.

Il Bonus Giovani è contenuto nell'art. 22 del Decreto Legge n. 60 del 2024 (Decreto Coesione) ed è previsto in doppia versione:

  • per le assunzioni di under 35 al Centro Nord nel limite massimo di 500 euro mensili;
  • per le assunzioni di under 35 al SUD nel limite massimo di 650 euro mensili.

Si tratta di uno dei tre incentivi previsti dal Decreto Coesione, insieme al Bonus Donne ed al Bonus assunzioni over 35 nella ZES Sud.

Vediamo come funziona l'incentivo e quali sono i requisiti richiesti.

Esonero contributivo per assunzioni e trasformazione da settembre 2024 a dicembre 2025

Il comma 1 dell'art. 22 del D. L. n. 60/2024 stabilisce che "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che:

  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025
  • assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato
  • è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 percento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quali assunzioni spetta: giovani under 35 anni

Il comma 2 dell'art. 22 del D. L. n. 60/2024, dettaglia per quali assunzioni spetta l'incentivo: "Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata:

  • non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età
  • e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

Escluso il contratto di apprendistato

Lo stesso comma 2 stabilisce che l'esonero "non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato". Quindi non spetta ad esempio sull'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Spetta invece "nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Bonus Giovani: limite mensile maggiorato nel SUD

L'esonero contributivo è lo stesso in tutta Italia, ossia spetta sempre un esonero totale dal versamento dei contributi. Ciò che cambia tra Centro-Nord e Sud, o per meglio dire ZES unica per il Mezzogiorno, è il limite massimo di fruizione mensile dell'esonero, che è maggiorato al SUD.

Il comma 3 dell'art. 22 del Decreto Coesione stabilisce infatti che "Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027".

Nel comma 4 c'è invece una diritto all'esonero contributivo anche sulle assunzioni di giovani under 35 che hanno avuto già una assunzione agevolata ma che il rapporto di lavoro sia durato meno di 24 mesi e quindi nei casi in cui c'è stata una fruizione parziale dell'esonero contributivo: "L'esonero… spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero".

Requisiti del datore di lavoro

I datori di lavoro che intendono beneficiare dell'incentivo devono rispettare una serie di requisiti.

Il comma 5 dell'art. 22 stabilisce che "Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva".

I richiamati principi generali di fruizione degli incentivi sono i seguenti: "Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa".

Restituzione esonero in caso di licenziamento, anche di altro lavoratore

Il comma 6 dell'art. 22 stabilisce che "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4″.

Cumulabilità con la maxi deduzione

Il comma 8 dell'art. 22 stabilisce che l'esonero "non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30dicembre 2023, n. 216".

Richiesta incentivo: necessari Decreto Ministeriale, autorizzazione Commissione Europea e circolare Inps

Il comma 10 dell'art. 22 stabilisce l'iter per ottenere l'incentivo, almeno in termini di Decreti e circolari: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 11 stabilisce che "L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

Quindi per poter richiedere e fruire dell'incentivo occorrono un Decreto interministeriale, l'autorizzazione della Commissione europea e la circolare Inps applicativa nella quale l'Istituto indicherà le modalità di richiesta dell'esonero contributivo.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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