Tra le misure del Decreto Coesione vi è anche un Bonus assunzioni ZES unica per il Mezzogiorno, quindi per il SUD. Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi del 100% spettante per due anni ai datori di lavoro che assumono lavoratori di età superiore a 35 anni che sono disoccupati da almeno 24 mesi, anche se nella vita hanno avuto già un contratto a tempo indeterminato.
Il Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno è previsto dall'art. 24 del Decreto Legge n. 60/2024, conosciuto come Decreto Coesione.
Si tratta di uno dei tre esoneri contributivi previsti dal Decreto, insieme al Bonus donne di qualsiasi età ed al Bonus giovani under 35.
Vediamo come funziona il bonus assunzioni ZES unica SUD per over 35 anni e quali sono requisiti e modalità per ottenerlo.
Bonus assunzioni ZES SUD da settembre 2024 a dicembre 2025
La prima cosa da sapere è che il bonus assunzioni nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) spetta sulle assunzioni da settembre 2024 a dicembre 2025.
Il comma 1 dell'art. 24 del D. L. n. 60/2024 prevede che "Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".
A chi spetta
Il Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno non spetta a tutti i datori di lavoro, anzi molti sono esclusi.
Il comma 2 dell'art. 24 stabilisce che "L'esonero contributivo … è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni".
Il calcolo dei 10 dipendenti nel mese di assunzione sarà disciplinato da apposita circolare dell'Inps. Dovrebbe intendersi 10 dipendenti a tempo pieno, quindi in caso di dipendenti part-time, il computo sarà riproporzionato.
Per quali assunzioni spetta: over 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi
Il comma 3 dell'art. 24 del Decreto Coesione stabilisce che "Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero … spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno:
- compiuto trentacinque anni di età
- e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi".
Il richiamato comma 4 dell'art. 24 stabilisce che "L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo".
Quindi a differenza di altri incentivi, questo incentivo, destinato ai datori di lavoro con massimo 10 dipendenti nelle regioni del SUD, riguarda le assunzioni di lavoratori con una età pari o superiore a 35 anni.
C'è però il requisito dello status di disoccupato, certificato dalla DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) resa al Centro per l'Impiego, di almeno 24 mesi.
Requisiti del datore di lavoro
Oltre al requisito di avere una forza lavoro nel mese di assunzione di massimo 10 dipendenti, vi sono anche altri requisiti che deve possedere il datore di lavoro, previsti dal comma 5 dell'art. 24 del D. L. n. 60/2024: "Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva".
Quindi il datore di lavoro non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione.
E poi l'assunzione deve rispettare i "Principi generali di fruizione degli incentivi" dell'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015 che riportiamo: "Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa".
Revoca beneficio in caso di licenziamento di un lavoratore con la stessa qualifica nei sei mesi successivi
Il comma 6 dell'art. 24 prevede la revoca del beneficio se si licenzia il lavoratore over 35 assunto: "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4".
Sono previste comunicazioni all'Inps per l'accesso al beneficio.
Bonus assunzioni ZES SUD compatibile con la maxi deduzione
Il comma 8 dell'art. 24 prevede i casi di incompatibilità e compatibilità: "L'esonero … non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216".
Richiesta bonus: necessari Decreto Ministeriale, autorizzazione Commissione Europea e circolare Inps
Le assunzioni agevolate sono quelle dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per l'attuazione però è necessario un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite dispesa di cui al comma 7.
Inoltre il comma 11 prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Quindi per la concreta fruizione dei benefici sono necessari un Decreto Ministeriale, l'autorizzazione della Commissione Europea e la circolare attuativa dell'Inps.