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24 Maggio 2024
13:18

Bonus asilo nido 2024: importi, domanda Inps, quando pagano

Il bonus asilo nido 2024 è un contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, erogato dall'Inps ogni mese su domanda del genitore richiedente e convivente con il figlio. Il Spetta per ogni figlio fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. Importo da 1.500 euro a 3.600 euro annuali, in undici mensilità. Vediamo requisiti, documentazione, istruzioni su come fare domanda online ed importi annuali e mensili del bonus asilo nido 2024 e anni precedenti.

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Bonus asilo nido 2024: importi, domanda Inps, quando pagano
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Bonus asilo nido 2024 come funziona e quando fare domanda online

Il bonus asilo nido 2024 è un contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, erogato dall'Inps mensilmente su domanda del genitore richiedente, che deve essere convivente con il figlio.

La domanda per i mesi da gennaio a dicembre 2024 va presentata sul sito dell'Inps a questo link.

Il bonus asilo nido spetta fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. E spetta per ogni figlio.

Il bonus nido va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 3.600 euro annuali, erogabili in undici mensilità annuali.

Bonus asilo nido: aumenti anno 2024

La novità dell'anno 2024 è che il bonus asilo nido è stato elevato di ulteriori 600 euro, quindi da 3.000 a 3.600 euro, per i nuclei familiari che hanno almeno un figlio under 10 anni e spetta per ogni altro figlio nato nel 2024 che frequentano l'asilo nido.

Ed è per questo motivo che si parla di bonus asilo nido maggiorato per il secondo figlio. In realtà spetta in maniera maggiorata anche per un terzo o quarto figlio purché sia nato dal 2024 in poi.

Mentre per il primo figlio spetta un bonus asilo nido da 1.500 a 3.000 euro.

Prima di spiegare la normativa, vediamo quali sono gli importi annuali del bonus nido aggiornati all'anno 2024:

Bonus asilo nido dal 2024 Importo annuo spettante in caso di frequenza dell'asilo nido
Bonus asilo nido famiglia con ISEE sopra 40 mila o senza ISEE minorenni 1.500 € per ogni figlio
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro 3.000 € per ogni figlio
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro 2.500 € per ogni figlio
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni (2024) 3.600 € per i figli nati nel 2024 (3.00o euro per gli altri figli)
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni (2024) 3.600 € per i figli nati nel 2024 (2.500 euro per gli altri figli)
Bonus asilo nido famiglia con ISEE superiore a 40 mila euro o senza ISEE minorenni, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 1.500 € per il figlio nato nel 2024 e per gli altri figli

Ma quanto poi materialmente eroga l'Inps come rimborso mensile?

Ecco la risposta, ecco gli importi mensili del Bonus nido riconosciuti dall'Inps nell'anno 2024:

Bonus nido dal 2024 Importo massimo mensile spettante (prime 10 rate) Importo massimo mensile spettante (11a rata)
Bonus asilo nido famiglia con ISEE sopra 40 mila o senza ISEE minorenni 136.37 € 136.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro 272.73 € 272.70 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro 227.27 € 227.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 327.27 € 327.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 327.27 € 327.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE superiore a 40 mila euro o senza ISEE minorenni, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 136.37 € 136.30 €

Vediamo ora come funziona il bonus nido, chi ne ha diritto, come si calcola l'importo spettante, quali sono i documenti da presentare e come si fa domanda.

Bonus asilo nido: cosa è e come funziona

Il bonus asilo nido è un "contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali". Viene definito anche "contributo asilo nido".

Il bonus asilo nido è un contributo erogato dall'Inps al genitore richiedente.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Nella stessa normativa che ha introdotto il bonus asilo nido, in maniera alternativa, vi sono anche il "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione".

Il bonus nido è un buono annuo (da 1.500 a 3.600 euro nell'anno 2024), parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.

Il contributo è erogato dall'Inps tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso
genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Per accedere al bonus nido, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due contributi (bonus asilo nido o contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione) intende accedere.

Normativa bonus asilo nido

La normativa riguardante il bonus asilo nido è la seguente:

Il Bonus asilo nido è stato introdotto dall'art. 1, comma 355 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, che nella versione aggiornata al 2024 è il seguente:

"355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019.

Continua la norma per l'anno 2020 e 2021:

A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

Continua la norma per l'anno 2022 e 2023:

l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al ((settimo periodo)) del presente comma.

Novità per l'anno 2024:

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro.

Continua la norma sulle modalità di richiesta:

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il finanziamento della misura:

Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.

Il divieto di cumulo con alcune detrazioni:

Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

Chi ha diritto al bonus nido 2024?

La normativa stabilisce che "Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private".

Requisiti del genitore richiedente

Il D.P.C.M. 17 febbraio 2017 stabilisce all'art. 1, comma 1, che "Ai fini del presente decreto si intende per «genitore richiedente»:

  • il genitore in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
  • che, relativamente al beneficio di cui all'art. 3, sostiene l'onere della retta
  • e che, relativamente al beneficio di cui all'art. 4, sia convivente con il figlio.

Lo stesso articolo, al comma 2 stabilisce che "Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) residenza in Italia.

Quindi spetta il bonus asilo nido quando il genitore richiedente è colui che sostiene l'onere della retta, quindi paga l'asilo nido salvo poi aver diritto a richiedere il contributo, ed è anche convivente con il figlio. Accanto a questi requisiti, il genitore richiedente deve essere residente in Italia.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nell’istanza vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla
concessione del premio salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di specifica documentazione.

Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Bonus asilo nido: diritto dei genitori stranieri

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

  • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D. lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D. lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D. lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta ai titoli di soggiorno sopra indicati sono da ritenersi utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al D. lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

  • lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D. lgs n. 286/1998, e successive
    modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive
    modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale (art. 24 del D. lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori (art. 31, comma 3, del D. lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • protezione speciale (art. 19 del D. lgs n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D. lgs n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Per quali figli spetta il bonus asilo nido?

Ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti i benefici di cui agli articoli 3 e 4 su domanda del genitore richiedente.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, che ovviamente frequenta l'asilo nido.

Il contributo verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.

L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile.

Bonus asilo nido 2024: le novità per il primo e secondo figlio

Il bonus asilo nido è composto da una prima parte di 1.500 euro spettante a tutti i genitori richiedenti in possesso dei requisiti, indipendentemente dall'ISEE. E poi vi è una seconda parte del bonus legata all'ISEE, che fino al 31 dicembre 2023 era pari ad ulteriori 1.500 euro, per un totale massimo del bonus asilo nido 2023 di 3.000 euro.

La novità dell'anno 2024 è che la Legge di Bilancio 2024 ha modificato l'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n.232, aggiungendo la seguente norma:

"Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia gia' presente almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro".

Che sia un secondo figlio o un terzo o quarto figlio, in caso di un figlio nato nel 2024 e la presenza nel nucleo familiare di un altro figlio under 10 anni, per i figli under 3 che frequentano l'asilo nido spetta il bonus nido di 1.500 euro per quanto riguarda la seconda parte del bonus nido, fermo restante i 1.500 euro della prima parte del bonus nido.

Per il figlio nato nel 2024 che frequenta l'asilo nido, spetta il bonus nido di 2. 100 euro per quanto riguarda la seconda parte del bonus nido, fermo restante i 1.500 euro della prima parte del bonus nido.

Ovviamente il bonus asilo nido 2024 per il primo figlio va da 1.500 a 3.000 euro, senza maggiorazione.

Vediamo meglio questo aspetto.

Bonus asilo nido: quanto spetta nell'anno 2024?

Rileggendo, per i nuclei familiari che hanno un figlio nato nel 2024, laddove sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni nel nucleo familiare (quindi il nato nel 2024 deve essere almeno un secondo figlio), avremo una composizione dell'importo del bonus nido 2024 in questo modo:

Bonus nido 2024 Importi annui spettanti
Bonus nido spettante senza ISEE (primo periodo art. 1, co. 335 L. 232/2016) 1.500 €
Bonus nido aggiuntivo spettante con ISEE minorenni fino a 25 mila (secondo periodo art. 1, co. 335 L. 232/2016) 1.500 € (aggiuntivi ai 1.500 €)
Bonus nido aggiuntivo spettante con ISEE minorenni da 25 a 40 mila (secondo periodo art. 1, co. 335 L. 232/2016) 1.000 € (aggiuntivi ai 1.500 €)
Bonus nido aggiuntivo spettante ai nuclei, con figlio di età inferiore ai dieci anni, con ISEE minorenni fino a 40 mila, per il figlio nato nel 2024 (novità Legge di Bilancio 2024, art. 1, co. 177 L. 216/2023) 2.100 € (aggiuntivi ai 1.500 €)

Sostanzialmente il bonus nido si compone di 1.500 euro (primo periodo) spettanti aldilà dell'ISEE a cui si aggiungono eventuali 1.500 euro (ISEE minorenni fino a 25 mila euro) oppure 1.000 euro (ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro).

Laddove il nucleo abbia un nato nel 2024 e vi sia già presente almeno un figlio di età inferiore a 10 anni, il bonus nido si compone di 1.500 euro (primo periodo) spettanti aldilà dell'ISEE a cui si aggiungono eventuali 2.100 euro.

L'elevazione da 1.500 a 2.100 euro spetta per i figlio nato nel 2024 che frequenta l'asilo nido, non per gli altri figli più grandi.

Importi massimo spettante anno 2024

Ecco la tabella con gli importi annuali del bonus nido 2024 potenzialmente spettanti:

Bonus nido 2024 Importo annuo spettante
Bonus asilo nido famiglia con ISEE sopra 40 mila o senza ISEE minorenni 1.500 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro 3.000 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro 2.500 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro, per ogni figlio nato nel 2024 (in presenza di almeno un altro figlio under 10 anni) 3.600 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro, per ogni figlio nato nel 2024 (in presenza di almeno un altro figlio under 10 anni) 3.600 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE superiore a 40 mila euro o senza ISEE minorenni, per ogni figlio nato nel 2024 (in presenza di almeno un altro figlio under 10 anni) 1.500 €

Alla luce di quanto su esposto, avremo un ammontare minimo del bonus asilo nido 2024 di 1.500 euro annui (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro).

Ed un ammontare massimo del bonus asilo nido 2024 di 3.600 euro annui (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro).

Il bonus asilo nido minimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) spetta ai nuclei con ISEE minorenni superiore a 40 mila euro, oppure che non hanno presentato l'ISEE minorenni.

Spetteranno 2.500 euro su base annuale (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) ai nuclei familiari che hanno prodotto e presentato un ISEE da 25 mila a 40 mila euro.

Spetteranno 3.000 euro su base annuale (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) ai nuclei familiari che hanno prodotto e presentato un ISEE fino a 25 mila euro.

Spetteranno 3.600 euro su base annuale (dieci rate da 281,81 euro e una da 281,90 euro) ai nuclei familiari che hanno prodotto e presentato un ISEE da 25 a 40 mila euro, hanno un figlio nato nel 2024 e un altro figlio under 10 anni. E spetta per ogni figlio nato nel 2024 che frequenta l'asilo nido.

Spetteranno 3.600 euro su base annuale (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) ai nuclei familiari che hanno prodotto e presentato un ISEE fino a 25 mila euro, hanno un figlio nato nel 2024 e un altro figlio under 10 anni. E spetta per ogni figlio nato nel 2024 che frequenta l'asilo nido.

Importi mensili rimborsati dall'Inps nell'anno 2024

Ecco nuovamente la tabella con gli importi effettivamente poi erogati dall'Inps nei vari casi sopra descritti:

Bonus nido 2024 Importo massimo mensile spettante (prime 10 rate) Importo massimo mensile spettante (11a rata)
Bonus asilo nido famiglia con ISEE sopra 40 mila o senza ISEE minorenni 136.37 € 136.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro 272.73 € 272.70 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro 227.27 € 227.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni fino a 25 mila euro, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 327.27 € 327.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE minorenni da 25 a 40 mila euro, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 327.27 € 327.30 €
Bonus asilo nido famiglia con ISEE superiore a 40 mila euro o senza ISEE minorenni, un figlio nato nel 2024 e almeno un altro figlio under 10 anni 136.37 € 136.30 €

Quando si matura il diritto a fare domanda per il bonus nido

Prima di tutto bisogna chiarire i riferimenti temporali che devono avere i genitori.

La norma fa riferimento all'anno di nascita ai fini dell'importo spettante. Come abbiamo visto c'è una differenza tra i nati entro il 31 dicembre 2023 ed i nati nel 2024. A quest'ultimi spetta un incremento da 1.500 a 2.100 euro.

Ma quando si matura il diritto a fare domanda per il bonus nido e quando spetta l'incremento?

Appunto, il discorso è che c'è una fase diversa e successiva alla nascita, che è quella di maturazione del diritto alla domanda, che è appunto la frequenza dell'asilo nido del minore e la possibilità del genitore richiedente di ottenere il contributo previsto dalla normativa da parte dell'Inps.

E qui entra in gioco il discorso dell'anno scolastico (che può essere 2023-2024, 2024-2025 ecc.). Ed è appunto lì che matura il diritto alla domanda e la necessità di presentare la domanda stessa secondo le regole annuali previste dall'Inps.

L'Inps infatti dice che "nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica".

Quindi aldilà dell'età del bambino, conta che si può fare domanda solo per i mesi di frequenza scolastica. Ma a livello di importi conta anche l'anno di nascita dei bambini.

Potrà capitare che nel 2024 il genitore di due figli nati nel 2022 e nel 2023, abbia bisogno di richiedere il contributo o Bonus Nido per la frequenza 2024-2025. Ne ha pieno diritto, ma il calcolo dell'importo spettante è collegato alla nascita dei bimbi.

Se il bimbo è nato nel 2022 o 2023, pur frequentando l'asilo nido nel 2024, il nucleo familiare avrà diritto al bonus asilo nido secondo le regole dei nati entro il 2023. Quindi per entrambi i bimbi, il bonus asilo fino è quello per intenderci fino a 3.000 euro e non 3.600 euro. Cioè non spetta sui bimbi nati entro il 31 dicembre 2023, l'incremento da 1.500 a 2.100 euro.

Potrà altresì capitare che il bonus nido sia richiesto per un bimbo nato nel 2022 e un bimbo nato nel 2024. In questo caso, solo il secondo avrà diritto all'incremento da 1.500 a 2.100 della quota, quindi 3.600 euro e non 3.000 euro.

Bonus asilo nido: importi anno dal 2017 al 2024

Alla luce di quanto su esposto, è bene riepilogare come è cambiato l'importo del bonus asilo nido nel corso degli anni.

Ecco gli importi annuali del bonus asilo nido dal 2017 al 2024:

Anno e composizione nucleo familiare ISEE minorenni fino a 25 mila Isee minorenni da 25 a 40 mila Isee minorenni oltre 40 mila
Dal 2024 (per ogni figlio nato nel 2024, in presenza di almeno un altro figlio under 10 anni) 3.600 € 3.600 € 1.500 €
Dal 2024 (per il primo figlio o figli nati prima del 2024) 3.000 € 2.500 € 1.500
2023 3.000 € 2.500 € 1.500 €
2022 3.000 € 2.500 € 1.500 €
2021 3.000 € 2.500 € 1.500 €
2020 3.000 € 2.500 € 1.500 €
2019 1.500 € 1.500 € 1.500 €
2018 1.000 € 1.000 € 1.000 €
2017 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Ecco gli importi mensili del bonus asilo nido dal 2017 al 2024 (le prime 10 rate):

Anno e composizione nucleo familiare ISEE minorenni fino a 25 mila Isee minorenni da 25 a 40 mila Isee minorenni oltre 40 mila
Dal 2024 (per ogni figlio nato nel 2024, in presenza di almeno un altro figlio under 10 anni) 327.27 € 327.27 € 136.37 €
Dal 2024 (per il primo figlio o figli nati prima del 2024) 272.73 € 227.27 € 136.37 €
2023 272.73 € 227.27 € 136.36 €
2022 272.73 € 227.27 € 136.36 €
2021 272.73 € 227.27 € 136.36 €
2020 272.73 € 227.27 € 136.36 €
2019 136.36 € 136.36 € 136.36 €
2018 90.91 € 90.91 € 90.91 €
2017 90.91 € 90.91 € 90.91 €

Bonus asilo nido: Inps eroga l'importo minimo, come rimediare

Quando si parla di importo minimo del bonus nido di 1.500 euro annui e 136,37 euro mensili, scatta nelle ipotesi in cui l'ISEE minorenni è oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure vi è assenza di ISEE minorenni, oppure vi è un ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, oppure quando vi è un ISEE discordante.

Un altra precisazione importante è che quando si parla di importo massimo mensile si intende il rimborso massimo al quale può ambire la famiglia per la retta pagata ogni mese.

Ovviamente se la retta è inferiore all'importo massimo, l'Inps rimborserà l'importo della retta e non quello massimo. Per intenderci, se il giustificativo di spesa del mese (retta dell'asilo nido) è per esempio 100 euro, l'Inps rimborserà 100 euro, anche se il limite massimo è più alto.

Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima.

Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), con una delle seguenti modalità:

  • presentando idonea documentazione;
  • presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte;
  • rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Nel caso in cui rimangano a disposizione dell’Istituto risorse finanziarie destinate alla
prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2024.

ISEE minorenni per bonus asilo nido: come si calcola

L'ISEE che conta per il calcolo del bonus asilo nido è l'ISEE minorenni.

L’ISEE minorenni è disciplinato dall’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 ed è richiesto per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minorenne.

Anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tener conto della situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva.

Nei nuclei familiari in cui i genitori sono sposati o convivano l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario.

Pagamento bonus asilo nido: con IBAN necessario il modello SR163

Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire).

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’iban stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore del richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice iban, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’INPS, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata tramite e-mail e SMS al cittadino.

Quando fare domanda online all'Inps

La confusione principale che fanno le famiglie è legare la periodicità della richiesta dell'asilo nido all'anno scolastico, quindi ad esempio da settembre 2023 a giugno 2024, mentre la normativa invece va per anno solare.

Bonus asilo nido 2023-2024

In merito a quando presentare domanda di bonus asilo nido per l'anno di asilo nido 2023-2024, il messaggio Inps n. 889 del 2 marzo 2023 precisa che la domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, prescuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Bonus asilo nido 2024-2025

In merito a quando presentare domanda di bonus asilo nido nel 2024-2025, quindi per le mensilità fino a dicembre 2023, occorre seguire le regole già descritte, con diritto da parte della famiglia all'erogazione del bonus nido secondo gli importi stabiliti per l'anno 2023:

  • un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
  • un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
  • un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Per le mensilità da gennaio a dicembre 2024 l'Inps ha pubblicato il messaggio n. 1024 del 11 marzo 2024.

Presentazione della domanda per i mesi da gennaio a dicembre 2024

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • a questo link sul portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il “contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali” nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

Nel caso di istanza del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati, ai fini del rimborso deve essere allegata la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) contenente tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

Documentazione di spesa da allegare entro il 31 luglio 2025

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere, esclusivamente tramite il citato sevizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, o il servizio “Bonus nido” presente nell’app “INPS mobile”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.

Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Autocertificazione della spesa sostenuta per il nido per velocizzare i pagamenti

Per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente può autocertificare in ciascuna mensilità l’importo richiesto negli appositi campi del citato servizio web messo a disposizione dall’INPS.

Così procedendo, l’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, con notevole riduzione dei tempi di erogazione.

Il valore da inserire nei campi appositamente previsti deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.

La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sugli importi autocertificati, saranno svolte le necessarie attività di validazione da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti.

A tale fine si evidenzia che l’Inps disporrà i controlli previsti in materia di autocertificazioni di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e si rammenta che, a tale riguardo, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R., “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Inoltre, si ricorda che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

Ciò premesso, si precisa che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati non possono presentare anche domanda per il contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo minore.

Si ricorda che è possibile anche inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali.

Erogazione del Bonus Nido 2024-2025

Il messaggio Inps n. 1024/2024 stabilisce che "L’INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata ai contatti e-mail e SMS comunicati dal cittadino nella domanda.

Si fa presente che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.

Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.

Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.

Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese di presentazione della domanda.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti del contributo per l’utilizzo di forme di supporto domiciliare.

In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo è erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione, presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte o rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Requisiti delle strutture che offrono il Bonus Nido

Con riferimento al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, sono pervenuti all’Inps numerosi quesiti volti a conoscere i requisiti di cui devono essere in possesso i servizi integrativi per l’infanzia, affinché gli stessi possano essere rilevanti per la fruizione del contributo (ad esempio micronidi, spazi be.bi., ludoteche autorizzate, spazi gioco, ecc.).

A tale riguardo, l'Inps nel messaggio n. 1024/2024 precisa che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha stabilito la competenza dei Comuni nell’esercizio dell’attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al già menzionato sistema integrato di interventi e servizi sociali. Al contempo, alle Regioni spetta la definizione dei criteri per l’accreditamento delle citate strutture e servizi.

Pertanto, ai fini dell’ammissione al contributo in esame, considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che deve essere attribuita rilevanza alla sussistenza dei provvedimenti degli Enti competenti (ad esempio, Municipio – Direzione Socio Educativa) con i quali viene determinato, di volta in volta, l’accreditamento della struttura alla luce di elementi quali, a titolo esemplificativo, la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi), il rapporto tra numero di bambini ed educatori, a prescindere, quindi, dalla mera denominazione della struttura.

Per quali spese spetta il bonus nido

Per fare domanda di bonus nido occorre presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Il bonus nido è un rimborso che spetta sulla spesa della retta mensile, ma anche la spesa sostenuta per la fornitura dei pasti a bambino.

Non spetta il bonus asilo nido sulle spese di iscrizione e le spese per il pre e post scuola.

Non spetta il bonus asilo nido sull'eventuale IVA pagata.

Come utilizzare il bonus asilo nido

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo spettante alla famiglia.

In sede di presentazione dell’istanza sarà necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

a) Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”);

b) Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

Quali sono gli asili nido privati autorizzati: escluse le ludoteche

La circolare Inps n. 14/2018, stabilisce che "per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).

Nel caso in cui si intenda accedere al bonus in oggetto il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Quali sono i documenti per chiedere il bonus asilo nido 2024

I principali documenti per chiedere il bonus asilo nido sono quelli giustificativi della spesa sostenuta per l'asilo nido.

Quindi la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Al fine di accelerare le istruttorie e di velocizzare i pagamenti, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS.

Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.

La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA); ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce.

Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione di spesa deve essere allegata esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet, attraverso il servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altra modalità.

Cosa deve contenere la ricevuta o fattura dell'asilo nido

Inoltre, ai fini del rimborso, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere tutte le
seguenti informazioni:

  • denominazione e Partita IVA dell’asilo nido,
  • nome, cognome o codice fiscale del minore,
  • mese di riferimento,
  • estremi del pagamento o quietanza di pagamento,
  • nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

Bonus asilo nido: cosa succede al compimento dei tre anni del bambino

Il bonus nido spetta per ogni figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi che frequenta l'asilo nido. Il compimento dei tre anni di vita del bambino modifica il diritto al bonus asilo nido.

Se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024, è questa la regola prevista dall'Inps.

Quindi ad esempio se un bimbo compie i tre anni a febbraio 2024, avrà comunque diritto al bonus asilo nido fino ad agosto 2024.

Se un bimbo compie gli anni a novembre 2024, la famiglia potrà beneficiare del bonus nido per le mensilità da gennaio a novembre 2024.

Bonus asilo nido non cumulabile con la detrazione frequenza asilo nido

Ci sono aspetti importanti che i genitori devono valutare prima di fare la domanda.

Il Bonus nido è alternativo alla detrazione del 19% per asilo nido. Leggendo nel dettaglio la misura, si apprende che Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Ed infatti la circolare Inps precisa che “Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). L’INPS comunicherà pertanto tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione”.

Cosa significa? Che la famiglia deve scegliere tra il prendersi il Buono nido di 1.500-3.600 euro e il beneficiare della detrazione per Asilo Nido, pari al 19% della spesa sostenuta nell’anno d’imposta fino ad un massimo 632 euro annui.

Si tratta della detrazione del 19% spettante da alcuni anni sulle spese per asilo nido. Da semplice calcolo di convenienza economica, alla famiglia conviene comunque chiedere il Buono nido di 1.500-3.600 euro in quanto con la detrazione del 19%, da fruirsi attraverso il 730, il risparmio, o meglio il recupero sull’Irpef per effetto della detrazione, può arrivare ad un massimo di 120 euro all’anno.

Pertanto conviene incassare i 1.500 euro del Buono Nido di 1.500 euro per i nati negli anni 2019, 2020 e 2021. Ed i 1.000 euro per i nati negli anni dal 2016 in poi. La notizia sta proprio nel fatto che ottenendo il buono di 1.000 euro non si può risparmiare ulteriori 120 euro con il 730.

Nella domanda telematica bisogna fare attenzione in quanto la circolare Inps precisa che “il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tali condizioni ai sensi dell'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

In alcuni casi il bonus asilo nido può essere utilizzato in maniera diversa dalla richiesta del contributo per l’asilo nido. Si tratta dei casi di bambini sotto i 3 anni impossibilitati a frequentare l’asilo nido.

L’art. 4 del DPCM stabilisce che, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è previsto un contributo per un importo massimo di 1.000-1.500 euro annui.

Il premio verrà erogato dall’Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino ad un massimo di 1000 euro.

Il premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016, quindi con il voucher baby sitting di cui abbiamo parlato prima.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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