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17 Novembre 2023
11:00

Bonus 550 euro: spetta solo al part-time ciclico (anche non verticale)

Il Bonus di 550 euro una tantum spetta ai lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo ciclico, anche non verticale. Non spetta ai part-time di tipo orizzontale, verticale o misto (la maggior parte dei part-time in italia) che non abbiano una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Vediamo come funziona il part-time ciclico, quale è la differenza tra gli altri part-time, l'elenco completo dei requisiti da possedere e le modalità per presentare domanda di indennità una tantum di 550 euro.

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Bonus 550 euro: spetta solo al part-time ciclico (anche non verticale)
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Bonus 550 euro spetta solo al part-time ciclico (anche non verticale)

Molti lavoratori hanno bisogno di capire a chi spetta il bonus di 550 euro per i lavoratori part-time, per ottenere il quale è possibile fare domanda sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023, entro il 15 dicembre 2023.

La confusione generale è che il lavoratore possa pensare che il bonus di 550 euro spetti a tutti i lavoratori con contratto a tempo parziale o part-time. La risposta è che l'indennità una tantum di 550 euro spetta esclusivamente ai lavoratori con part-time di tipo ciclico e non necessariamente di tipo verticale. E che rispettano determinati requisiti.

A tal fine chiariamo chi ha un part-time di tipo ciclico, facendo la differenza tra i contratti di lavoro part-time orizzontale, verticale, misto ed appunto il caso particolare del part-time ciclico.

Le tipologie di part-time sono:

  • part-time orizzontale (lavoro tutti  i giorni ma con orario ridotto. Esempio: part-time a 20 ore settimanali. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 4 ore al giorno su 8)
  • part-time verticale (lavoro alcuni giorni alla settimana ma ad orario pieno. Esempio: part-time 24 ore settimanali. Orario di lavoro: lunedì, mercoledì e venerdì 8 ore al giorno su 8);
  • part-time misto (combinazione di part-time orizzontale e misto. Lavoro alcuni giorni alla settimana, alcuni con orario ridotto ed altri con orario pieno. Orario di lavoro:  lunedì, mercoledì e venerdì 8 ore al giorno su 8 e martedì e giovedì 4 ore su 8).

Tutte e tre le tipologie di lavoro a tempo parziale presuppongono una continuità lavorativa del lavoratore, ossia nella maggior parte dei casi i lavoratori part-time lavorano tutte le settimane.

Tranne alcuni casi, tra i quali il caso del part-time verticale che potrebbe concretizzarsi anche in un part-time dove un lavoratore lavora due settimane piene al mese oppure alcuni mesi all'anno.

Il part-time ciclico che dà diritto all'indennità di 550 euro è una tipologia di part-time particolare perché prevede settimane e mesi di non lavoro del lavoratore, ossia una sospensione ciclica della prestazione lavorativa prevista nel contratto di lavoro.

La risposta a quali sono gli esempi di part-time ciclico che hanno diritto all'indennità di 550 euro arriva dalla legge, dalle circolari e messaggi dell'Inps, che chiariscono quali sono i requisiti per avere il bonus di 550 euro.

La domanda per l'indennità una tantum, sia per l'anno 2022 (requisiti 2021) che per l'anno 2023 (requisiti anno 2022) è possibile nella finestra dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023.

Requisiti per indennità una tantum di 550 euro per l'anno 2022

L’indennità una tantum di 550 euro per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che:

  • siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
  • alla data di presentazione della domanda, non siano né titolari di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
  • non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

Per intenderci, coloro che lavorano con part-time orizzontale (orario di lavoro di 4 ore al giorno dal lunedì a venerdì o sabato) o part-time verticale (lavorano 2-3 giorni a settimana) o part-time misto (lavorano alcuni giorni a settimana ma in parte con orario giornaliero totale e in parte parziale), non hanno diritto all'indennità perché manca la sospensione ciclica della prestazione lavorativa tra le 7 e 20 settimane in un anno.

Quindi non solo bisogna avere un contratto di lavoro part-time, ma devono esserci periodi dell'anno che il lavoratore, da inquadrato, non debba prestare attività lavorativa perché collocato in sospensione ciclica.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l'Inps ha precisato che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

Riguardo al requisito di non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda, l’indennità una tantum di 550 euro è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

L’indennità di 550 euro per i part-time ciclico è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda. Si intende una sola volta per l'anno 2022.

L’indennità di 550 euro è esentasse, ossia non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Per tutte le altre info occorre consultare sia la circolare Inps n. 115 del 13-10-2022 che il messaggio Inps numero 3977 del 10-11-2023.

Requisiti per indennità una tantum di 550 euro per l'anno 2023

Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. Gli altri requisiti sono gli stessi dell'anno precedente, li riepiloghiamo.

L’indennità una tantum di 550 euro per l’anno 2023 è riconosciuta ai lavoratori che:

  • siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti;
  • il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
  • il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda. Si intende una sola volta per l'anno 2023.

Per tutte le altre info occorre consultare il messaggio Inps numero 3977 del 10-11-2023.

Il bonus di 550 euro spetta in caso di part-time ciclico anche non verticale

E' stato chiarito dall'Inps nel messaggio n. 3977 del 10 novembre che il bonus di 550 euro spetta ai part-time di tipo ciclico, che rispettano i requisiti, indipendentemente dall'essere un part-time ciclico orizzontale o verticale.

Questo va in deroga a quanto originariamente previsto dalla circolare Inps n. 115 dello scorso anno. A stabilire questa interpretazione è la legge.

L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, chiarisce che: “La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Attraverso la citata norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Come fare domanda fino alla scadenza del 15 dicembre 2023

Le domande per l’accesso alle indennità sopra illustrate saranno disponibili dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con la propria identità digitale, sarà necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:

  • “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
  • “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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