Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dal Codice dell’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
All’art. 322 è stabilito che l’imprenditore che ha commesso bancarotta fraudolenta è punito con la reclusione da tre a dieci anni se è dichiarato in liquidazione giudiziale e ha commesso una serie di atti.
Presupposto del reato è, dunque, lo stato di insolvenza dell'imprenditore e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Lo stato di insolvenza si verifica quando l’imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.
L’imprenditore, inoltre, deve aver commesso una serie di atti, indicati ex art. 322, che di seguito si riporta.
Commette bancarotta fraudolenta, l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale:
- “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”;
- “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale, durante la procedura, commetta alcuno dei fatti previsti al punto primo di quelli individuati ovvero sottragga, distrugga o falsifichi i libri o le altre scritture contabili.
L’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, per favorire taluno degli imprenditori, a danno di altri, esegue pagamento o simula titoli di prelazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salve le altre pene accessorie, la condanna per uno dei fatti indicati importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
Tale fattispecie va tenuta distinta dalla bancarotta semplice, di cui all’art. 323 del Codice dell’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
La norma di cui all’art. 323 dispone che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, al di fuori delle condotte di bancarotta fraudolenta:
- “ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica”;
- “ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti”;
- “ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale”;
- “ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa”;
- “non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale”.
Viene poi disposto che la stessa pena si applica “all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta”.
Salve le altre pene accessorie, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Dall’analisi delle disposizioni citate si evince che le condotte di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta differiscono per alcuni elementi.
La bancarotta fraudolenta, infatti, è relativa a ipotesi di distrazione, occultamento e sottrazione di beni; al riconoscimento di passività inesistenti; alla sottrazione, distruzione, falsificazione di libri e altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari.
La bancarotta semplice, invece, è relativa a operazioni imprudenti, spese eccessive, ritardi nel chiedere l’apertura della dichiarazione giudiziale.
La bancarotta fraudolenta, dunque, si fonda su una condotta che mira, sostanzialmente, a sottrarre un patrimonio alla sua funzione di garanzia.
La condotta idonea a integrare il reato di bancarotta semplice, in primo luogo, va determinata in via residuale rispetto all’ipotesi più grave, ovvero quella di bancarotta fraudolenta.
Inoltre, la condotta idonea a integrare il reato di bancarotta semplice non è fondata su un intento preciso del reo ma riguarda il compimento di una serie di atti caratterizzati da imprudenza. Ecco perché la pena prevista, in ipotesi di bancarotta semplice, è più mite.
Come ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. V, con sentenza del 21 febbraio 2023, n. 7417, “In tema di reati fallimentari, la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa”.
Quando si ha la bancarotta fraudolenta
La bancarotta fraudolenta si può configurare nelle seguenti ipotesi:
- distrazione, occultamento, sottrazione, dissipazione, dissimulazione di beni;
- riconoscimento o esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori;
- sottrazione, distruzione, falsificazione di libri e altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori;
- tenuta di libri e altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Tipologie di bancarotta fraudolenta
La condotta di bancarotta fraudolenta può essere ricondotta a tre tipologie:
- Bancarotta fraudolenta per distrazione: si verifica quando l’imprenditore ha occultato in tutto o in parte i suoi beni.
- Bancarotta fraudolenta preferenziale: si configura quando le condotte commesse sono volte a ledere il principio della par condicio creditorum, in quanto danneggiano alcuni creditori in favore di altri.
- Bancarotta fraudolenta documentale: è invece relativa all’occultamento o alla manomissione delle scritture contabili.
I soggetti attivi del reato e l'elemento soggettivo
La bancarotta fraudolenta si distingue in bancarotta fraudolenta propria e impropria.
Nel primo caso, soggetto attivo del reato è l’imprenditore, nel secondo caso soggetto attivo del reato è colui che ricopre altra carica societaria.
Quanto all’elemento soggettivo:
- in relazione alle ipotesi di distrazione, occultamento, sottrazione, dissipazione, dissimulazione di beni il dolo è generico;
- in relazione alle ipotesi di riconoscimento o esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori il dolo è specifico;
- in relazione alle ipotesi di sottrazione, distruzione, falsificazione di libri e altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori il dolo è specifico;
- in relazione alle ipotesi di tenuta di libri e altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, il dolo è specifico.
Cosa si rischia in caso di bancarotta fraudolenta
La pena per il reato di bancarotta di fraudolenta è quella della reclusione da tre a dieci anni.
L’ipotesi di bancarotta preferenziale è invece punita con una pena più mite ovvero la reclusione da uno a cinque anni.
Salve le altre pene accessorie, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
Quando si prescrive
La prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta è di 10 anni, mentre è di 6 anni per le ipotesi di bancarotta preferenziale.