La compagnia aerea responsabile di aver smarrito il bagaglio del viaggiatore è condannata al risarcimento, così come disposto dalla Convenzione di Montreal del 1999.
Si chiamano diritti speciali di prelievo e, secondo la Corte d’Appello di Napoli sent. 8 maggio 2023 n. 2032, sono fissati nella misura di mille, ovvero seguendo l’unità di misura convenzionale cui si fa riferimento in tema di risarcimento nelle convenzioni internazionali sui trasporti.
Il fatto
Tizio e Caio, turisti in viaggio, atterrati presso l’aeroporto di destinazione si accorgono dell’assenza dei loro bagagli consegnati all’imbarco, apprendendo così del loro smarrimento.
La perdita viene valutata attorno alla somma di 12.000 euro, considerando il costo degli effetti personali e le spese sostenute per potersi munire dell’occorrente necessario alla vacanza e andato invece perduto.
Della perdita viene ritenuta responsabile la società presso cui Tizio e Caio avevano provveduto ad acquistare i titoli di viaggio e chi proponeva loro un rimborso pari a 400 euro. Tale valutazione economica veniva rifiutata dai viaggiatori, con il risultato di adire l’autorità giudiziaria che provvede a condannare la compagnia alla somma in via equitativa di 7.000 euro.
La compagnia aerea propone appello sollevando la violazione del Regolamento CE 889/02 e secondo il quale il vettore, nel caso di distruzione, perdita oppure danneggiamento del bagaglio è tenuto a corrispondere fino a 1.000 diritti speciali di prelievo.
Tale limite – sostiene il ricorrente – è fisso e insuperabile, ma può essere ridimensionato solo sulla scorta di una dichiarazione speciale rilasciata dal viaggiatore in fase di registrazione e previa la corresponsione di un supplemento economico. Di questa facoltà, tuttavia, non si erano mai avvalsi i turisti Tizio e Caio ma, nonostante ciò, il vettore aereo aveva proposto un rimborso congruo constatando lo smarrimento di un solo bagaglio.
Inoltre, stando alla compagnia aerea ricorrente, il Giudice aveva valutato erroneamente la liquidazione della somma di risarcire, valutandola in via equitativa e non curandosi dei criteri disposti dalla Convenzione di Montreal, resa esecutiva dalla Legge 12/2004, e che limita i diritti speciali di prelievo nell’unità di misura di 1000.
La decisione
La Corte d’Appello di Napoli, 8 maggio 2023, sentenza n. 2032 (Presidente Magliulo, relatore Marinaro) accoglie il ricorso e provvede a riformare la sentenza in tema di limite ai diritti speciali di prelievo per bagaglio smarrito.
Secondo i Giudici, la somma indicata a titolo di risarcimento nei confronti dei viaggiatori viene rivista al ribasso, fissando il limite a 1.000 diritti speciali di prelievo. Inoltre, al 2 maggio 2023, “la quotazione dei diritti speciali di prelievo è pari a 1,226 euro, l’importo complessivo da liquidare alla medesima data è pari a 1.226 euro”.
Per questa ragione, viene imposto il tetto massimo al risarcimento del bagaglio, interrompendo la liquidazione delle somme in via equitativa.