L’avviso di addebito INPS viene notificato a un soggetto il quale abbia un debito con l’INPS per il mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali.
Il pagamento del debito deve essere effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di addebito.
Contro l’avviso di addebito, tuttavia, è possibile ricorrere, anche in autotutela.
Vediamo, in dettaglio, cos’è l’addebito INPS, come viene notificato e come fare ricorso.
Avviso di addebito INPS: cos’è
L’avviso di addebito viene notificato quando si ha un debito con l’INPS, poiché non sono stati pagati dei contributi dovuti.
L’avviso viene notificato anche a seguito di accertamenti svolti dall’INPS e ha valore di titolo esecutivo.
La disciplina dell’avviso di addebito INPS è contenuta nel Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 30.
Vediamo, in dettaglio, cos’è l’avviso di addebito INPS, come viene notificato e come fare ricorso.
Cosa deve contenere l’avviso di addebito INPS
L'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi, indicati all’art. 30 del d.l. n.78/2010:
- il codice fiscale della persona che deve effettuare il versamento;
- il periodo di riferimento del credito;
- la causale del credito;
- la quota dovuta;
- le sanzioni;
- gli interessi;
- l'indicazione dell'agente della riscossione;
- l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche con l’utilizzo della firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
In quali ipotesi viene emesso l’avviso di addebito INPS
Viene emesso l’avviso di addebito quando, a seguito di un accertamento effettuato dall’INPS, risulta che un soggetto abbia omesso il pagamento di contributi previdenziali o assistenziali.
Prima di notificare l’avviso di addebito, l’INPS provvede a inoltrare un avviso bonario, con cui si chiede di effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un dato termine.
Qualora, nel termine indicato, il pagamento non venga effettuato, l’INPS procede alla notifica dell’avviso di addebito.
Come viene notificato l’avviso di addebito INPS?
L'avviso di addebito deve essere notificato tramite posta elettronica certificata.
In seconda battuta, la notifica può essere effettuata anche dai messi comunali, dagli agenti della polizia municipale, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Avviso addebito INPS: come pagare
Il pagamento dell’avviso di addebito deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, utilizzando il bollettino RAV che viene allegato all’avviso di addebito.
Gli oneri di riscossione sono stati previsti nella quota:
- del 3% per i pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica;
- del 6% per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni, al quale vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge.
L’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato l’art. 17 del d.lgs. 112/1999, e previsto che, a partire dal 1° gennaio 2022, per i carichi affidati all’agente della riscossione, viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella quota:
- del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento;
- del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge indicato sopra.
Il debitore è ancora tenuto al pagamento delle ulteriori somme che devono essere corrisposte a titolo di spese esecutive e di notifica.
Gli oneri di riscossione devono essere ancora pagati nella misura indicata dal debitore, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021.
Avviso di addebito INPS: impugnazione
L’avviso di addebito INPS può essere contestato: entro 40 giorni dalla notifica si può presentare ricorso al giudice del lavoro, il quale può anche sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito.
Il provvedimento di sospensione deve essere notificato dal contribuente all’agente della riscossione.
Contro l’avviso di addebito INPS è inoltre possibile proporre istanza di autotutela, anche oltre il termine di 40 giorni.
In ultimo, è possibile effettuare richiesta di rateazione della cifra dovuta.
Ricorso
Contro l'avviso di addebito INPS, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c., entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso deve essere notificato all'ente impositore.
Il termine di 40 giorni per la presentazione del ricorso ha natura decadenziale: questo vuol dire che, se il ricorso viene presentato oltre i 40 giorni, verrà dichiarato inammissibile.
La competenza è del giudice nella cui circoscrizione risiede il contribuente.
Se si tratta di contributi non versati dal datore di lavoro, invece, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Ente.
Istanza di autotutela
Il contribuente può inoltrare istanza di autotutela tramite il portale web dell’INPS, accedendo alla sezione relativa alla richiesta di annullamento e sospensione dell’avviso di addebito.
Con messaggio 29 settembre 2016, n.3913, l’INPS ha chiarito che è possibile intervenire in autotutela anche una volta scaduto il termine dei 40 giorni previsti per effettuare ricorso al giudice del lavoro.
L’INPS potrà agire in autotutela laddove verifichi la fondatezza delle ragioni del contribuente “pur di fronte ad un titolo non più impugnabile (anche allo scopo di evitare la soccombenza dell'Istituto in un eventuale giudizio di accertamento)”.
Se l’INPS accerta la fondatezza delle ragioni del contribuente, deve effettuare uno sgravio oppure un annullamento del titolo che è stato emesso erroneamente.
Qualora venga invece constatata l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale avvenuta prima della notifica del titolo, in presenza di un titolo inoppugnabile, non sarà invece possibile intervenire in autotutela “per ragioni di giustizia sostanziale”.
Come chiedere l’annullamento o la sospensione dell’avviso di addebito INPS
La domanda di sospensione o di annullamento dell’avviso di addebito deve essere inviata all’INPS online, accedendo al portale web dell’istituto.
Tramite il portale web è possibile anche visualizzare lo stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dall’ufficio INPS competente.
Nel sito sono presenti tre sezioni:
- una rivolta alle domande che può presentare il cittadino;
- una rivolta alle domande che possono inviare le associazioni;
- una rivolta alle domande che possono presentare aziende e consulenti.
Come rateizzare un avviso di addebito INPS
E’ possibile rateizzare il pagamento dovuto all’INPS, fino a un massimo di 24 rate.
Può essere richiesta una rateizzazione fino a 36 rate, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcuni casi, tra cui:
- calamità naturali;
- procedure concorsuali;
- ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti dalla legge;
- crisi aziendale;
- trasmissione debiti contributivi agli eredi;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali.
Avviso addebito INPS: prescrizione e decadenza
Icontributi dovuti all’INPS sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46:
- “per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente”;
- “per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
La prescrizione dei contributi previdenziali è di 5 anni, e il decorso dei termini di prescrizione viene interrotto dalla notifica dell’avviso di addebito o da altro atto che contenga l’intimazione ad adempiere.
Si può fare una richiesta di compensazione?
Sì, può essere effettuata richiesta di compensazione tra debiti e crediti.
Secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 24, all’art. 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti degli stessi soggetti,
Secondo quanto previsto dall’art. 2-quater del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: “L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
I dubbi interpretati che erano sorti in merito alla possibilità di compensare debiti e crediti dovuti nei confronti di enti impositori diversi, dunque, paiono essere stati dissipati.
Cosa succede se non si paga un avviso di addebito?
L’avviso di addebito è contestualmente consegnato all’agente della riscossione, che procede al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni che sono previsti per il pagamento.
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste, sono dovute sanzioni e somme aggiuntive fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.