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13 Ottobre 2024
9:00

Auto usata in vendita, è reato scalare il contachilometri

L’acquirente, se avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura, non avrebbe proceduto all’acquisto.

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Auto usata in vendita, è reato scalare il contachilometri
Dottoressa in Giurisprudenza
Auto usata in vendita, è reato scalare il contachilometri

Scalare il contachilometri o scaricare il tachimetro prima di vendere un auto usata a prezzo di mercato è reato e viene punito a titolo di truffa contrattuale (art. 640 c.p.).

L’acquirente, interessato ad acquistare l’automobile usata, ha il diritto di conoscere il numero effettivo di chilometri e la situazione generale del veicolo prima di procedere all’acquisto.

Recentemente sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione.

Il fatto

La Corte d’Appello confermava la decisione emessa in primo grado dal Tribunale, riconoscendo la responsabilità dell’imputato Tizio per il reato di truffa contrattuale a seguito della manomissione del contachilometri di una vettura usata e venduta al prezzo di mercato.

L’imputato veniva condannato alla sanzione penale ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituitasi.

Tuttavia, avverso tale sentenza, Tizio proponeva ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione (ex art 606, co. 1, lett. e, c.p.p.) per non aver la Corte argomentato sul motivo da cui era stata dedotta l’inconsistenza del reato, in considerazione del prezzo pagato dall’acquirente per un’auto non recente (circa 5.800 euro) e a cui l'imputato aveva scalato il contachilometri, e che era comunque nettamente inferiore al costo medio indicato nel settore per auto dello stesso anno e con le stesse caratteristiche.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 giugno 2024, n. 25283 ha ritenuto inammissibile il motivo del ricorso per manifesta infondatezza e aspecificità.

La Suprema Corte ha ritenuto accertata l’ipotesi contrattuale per la contraffazione nell’indicazione dei chilometri percorsi dalla vettura in vendita, influendo sulla decisione dell’acquirente e causando un danno patrimoniale conseguente al minor valore commerciale del bene.

La natura della truffa contrattuale risulta dimostrata dalla circostanza per la quale l’acquirente, se avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura, non avrebbe proceduto all’acquisto.

La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi in cui l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi a oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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