Scalare il contachilometri o scaricare il tachimetro prima di vendere un auto usata a prezzo di mercato è reato e viene punito a titolo di truffa contrattuale (art. 640 c.p.).
L’acquirente, interessato ad acquistare l’automobile usata, ha il diritto di conoscere il numero effettivo di chilometri e la situazione generale del veicolo prima di procedere all’acquisto.
Recentemente sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione.
Il fatto
La Corte d’Appello confermava la decisione emessa in primo grado dal Tribunale, riconoscendo la responsabilità dell’imputato Tizio per il reato di truffa contrattuale a seguito della manomissione del contachilometri di una vettura usata e venduta al prezzo di mercato.
L’imputato veniva condannato alla sanzione penale ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituitasi.
Tuttavia, avverso tale sentenza, Tizio proponeva ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione (ex art 606, co. 1, lett. e, c.p.p.) per non aver la Corte argomentato sul motivo da cui era stata dedotta l’inconsistenza del reato, in considerazione del prezzo pagato dall’acquirente per un’auto non recente (circa 5.800 euro) e a cui l'imputato aveva scalato il contachilometri, e che era comunque nettamente inferiore al costo medio indicato nel settore per auto dello stesso anno e con le stesse caratteristiche.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 giugno 2024, n. 25283 ha ritenuto inammissibile il motivo del ricorso per manifesta infondatezza e aspecificità.
La Suprema Corte ha ritenuto accertata l’ipotesi contrattuale per la contraffazione nell’indicazione dei chilometri percorsi dalla vettura in vendita, influendo sulla decisione dell’acquirente e causando un danno patrimoniale conseguente al minor valore commerciale del bene.
La natura della truffa contrattuale risulta dimostrata dalla circostanza per la quale l’acquirente, se avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura, non avrebbe proceduto all’acquisto.
La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi in cui l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi a oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.