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4 Marzo 2024
13:00

Aumento bollette rifiuti in Umbria: il Tar scongiura il pericolo rincari

Con sentenza del 1° marzo 2024, n. 141, il Tar dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso le delibere dell’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) con cui era stata disposta una revisione relativa ai corrispettivi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, scongiurando il pericolo di rincari. Vediamo in dettaglio cosa ha stabilito il Tar.

Aumento bollette rifiuti in Umbria: il Tar scongiura il pericolo rincari
Avvocato
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Con sentenza del 1° marzo 2024, n. 141, il Tar dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso le delibere dell’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) con cui era stata disposta una revisione relativa ai corrispettivi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti con riferimento all’anno 2020, scongiurando il pericolo di rincari, poiché era stato previsto il recupero di una serie di corrispettivi tramite il meccanismo dei conguagli.

A seguito della pronuncia del Tar Umbria, dunque, restano valide le delibere dell’AURI e i relativi meccanismi di conguaglio stabiliti.

Vediamo in dettaglio cosa ha stabilito il Tar Umbria.

I fatti di causa

Varie società con compiti inerenti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti in diversi Comuni dell’Umbria, tra cui quello di Perugia, impugnavano dinanzi al Tar Umbria, le delibere dell’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) nn. 4 e 5 del 22.06.2021.

Con la delibera n. 4 del 2021, infatti, l’AURI, aveva preso atto delle delibere ARERA con cui era stato approvato, con riferimento al Comune di Perugia, il PEF e i corrispettivi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti con riferimento all’anno 2020.

L’ ARERA aveva disposto, in particolare, la rettifica dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti con effetto a valere sulle entrate tariffarie riferite al 2021, prevedendo il recupero degli importi in esame, con il meccanismo dei conguagli.

L ’AURI aveva quindi proceduto ad operare i conguagli richiesti da ARERA estendendo il principio stabilito a tutti gli altri Comuni facenti parte dell’ambito, e provvedendo ai relativi conguagli.

Contro tali delibere veniva proposto ricorso.

Secondo le società ricorrenti le delibere dell’AURI sarebbero illegittime per violazione di legge ed eccesso di potere, perché i PEF 2021 che con le stesse sono stati validati non riportano e non recano alcuna indicazione dei c.d. “delta costi”.

I “delta costi” riguardano l’ammontare delle spese che non hanno potuto trovare riconoscimento tariffario nell’anno regolatorio di riferimento, stante il limite/tetto di crescita tariffaria.

Le delibere, inoltre, sono state censurate per violazione di legge ed eccesso di potere poiché la sottrazione e l’espunzione di tali costi dal PEF 2021, sarebbe avvenuta senza alcuna valutazione circa il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario in relazione alla gestione 2021, equilibrio che non sarebbe più garantito dal PEF.

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti formulavano ulteriori censure di violazione di legge e di difetto di istruttoria, deducendo che il PEF 2021 sarebbe errato nella parte in cui effettua il calcolo del c.d. conguaglio.

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria

Il Tar dell’Umbria ha effettuato una premessa relativa alle norme in tema di determinazione delle tariffe della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Tale procedimento è disciplinato dall’art. 1, co. 527, della legge n. 205/2017 e dal Metodo tariffario (MTR) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La procedura di approvazione delle entrate tariffarie stabilita dal Metodo tariffario coinvolge tre soggetti: il gestore, l’Ente territorialmente competente (l’AURI) e l’Autorità (ARERA) e consta di tre fasi.

Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all’AURI.

La validazione, ha specificato il Tar, “consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”.

Infine, l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva.

La disciplina del procedimento di regolazione tariffaria del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti è analoga a quella che regola il procedimento tariffario in materia di gestione dei servizi idrici.

L’art. 3 della legge regionale dell’Umbria n. 11/2013, ha specificato il Tar, ha istituito l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) “quale unico soggetto tecnico di regolazione, in ambito regionale, sia dei servizi idrici integrati che dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, conferendo alla stessa le funzioni già attribuite nei due settori alle Autorità d’ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del d.lgs. n. 152/2006 ed esercitate, ai sensi della legge regionale n. 23/2007 e dell’art. 15 della legge regionale n. 4/2011, dai soppressi Ambiti territoriali integrati”.

Il procedimento di approvazione sopra descritto termina con l’approvazione definitiva da parte dell’ARERA.

Per questo motivo, ha evidenziato il Tar, la giurisprudenza ha negato l’autonoma impugnabilità degli atti degli enti di governo territoriali in quanto atti meramente endoprocedimentali, come tali non immediatamente lesivi, “inserendosi essi nell’ambito del più complesso ed articolato procedimento tariffario che vede la sua conclusione solo con il provvedimento di approvazione dell’Autorità di regolazione (ARERA)”.

Infatti, “pur nella consapevolezza della esistenza di un orientamento favorevole a riconoscere immediata lesività alle determinazioni tariffarie “di primo grado” adottate dagli enti territorialmente competenti (CGARS, 8 luglio 2021, n. 666), la giurisprudenza – anche la più recente – ha ritenuto preferibile dare continuità all’indirizzo che, in modo articolato, ha evidenziato le ragioni per cui tali tariffe, poiché soltanto predisposte dall’ente d’ambito e non ancora approvate dall’autorità di settore, per quanto provvisoriamente applicabili, non possono ritenersi ancora dotate di portata immediatamente e concretamente lesiva (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1379, che fa proprie le argomentazioni di CGARS, 22 aprile 2021, n. 354)”.

Il ruolo assegnato ad ARERA, infatti, “è da ritenersi nevralgico, costituendo le valutazioni rimesse alla stessa il cuore della procedura e vertendo esse su aspetti tecnici che richiedono notevole e puntuale approfondimento, postulando l’esercizio, da parte dell’Autorità di settore, di competenze ad “elevato contenuto specialistico”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso le delibere dell’AURI con cui venivano stabilite le procedure di conguaglio, poiché le parti, se avessero voluto contestarle, avrebbero dovuto impugnare le delibere di ARERA.

Vista la peculiarità della questione affrontata, il Tar ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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