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19 Ottobre 2024
17:00

Aumenti stipendio Trasporti e Logistica in busta paga da ottobre 2024

Da ottobre 2024 i lavoratori del CCNL Trasporti e Logistica hanno diritto all'indennità di vacanza contrattuale variabile da 53,02 euro a 89,60 euro lordi mensili fino al momento del rinnovo del contratto.

Aumenti stipendio Trasporti e Logistica in busta paga da ottobre 2024
Giornalista pubblicista
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I lavoratori dipendenti del trasporto e della logistica hanno diritto ad ottobre 2024 ad un aumento in busta paga legato al riconoscimento di un'indennità di vacanza contrattuale secondo l'accordo del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione del 19 marzo 2024.

Il Contratto unico delle imprese della logistica, trasporto e spedizione merci prevede da ottobre 2024 un importo aggiuntivo in busta paga variabile da 53,02 euro a 89,60 euro lordi mensili in base al livello in cui è inquadrato il lavoratore e con differenziazioni tra il personale viaggiante e non.

La motivazione è data dall'attesa per il rinnovo del contratto Trasporti e Logistica 2024, scaduto il 31 marzo 2024. L'indennità è corrisposta dal mese di aprile 2024 per la prima trance e da ottobre 2024 per la seconda.

Ad esempio l'importo equivale a 46,66 euro per il personale viaggiante nel Livello B3 da aprile 2024 e a 69,99 euro per gli stessi lavoratori da ottobre 2024. Tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata del periodo di carenza contrattuale, con un termine previsto al prossimo rinnovo.

Il personale non viaggiante ha diritto alla seguente indennità:

  • Quadri: indennità di 89,60 euro lordi mensili;
  • Primo Livello: indennità di 84,30 euro lordi mensili;
  • Secondo Livello: indennità di 77,41 euro lordi mensili;
  • Terzo Livello Super: indennità di 69,99 euro lordi mensili;
  • Terzo Livello: indennità di 67,87 euro lordi mensili;
  • Quarto Livello: indennità di 64,68 euro lordi mensili;
  • Quarto Livello Junior: indennità di 63,09 euro lordi mensili;
  • Quinto Livello: indennità di 61,50 euro lordi mensili;
  • Sesto Livello. indennità di 57,79 euro lordi mensili;
  • Sesto Livello Junior: indennità di 53,02 euro lordi mensili.

Il personale viaggiante fa riferimento a queste indennità mensili:

  • Livello C3: indennità di 70,25 euro lordi mensili;
  • Livello B3: indennità di 69,99 euro lordi mensili;
  • Livello A3: indennità di 69,72 euro lordi mensili;
  • Livello F2: indennità di 68,14 euro lordi mensili;
  • Livello E2: indennità di 67,88 euro lordi mensili;
  • Livello D2: indennità di 67,62 euro lordi mensili;
  • Livello HI: indennità di 65,51 euro lordi mensili;
  • Livello GI: indennità di 65,25 euro lordi mensili;
  • Livello 1: indennità di 61,04 euro lordi mensili;
  • Livello L: indennità di 62,62 euro lordi mensili.

CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione: indennità di copertura economica

L'accordo che riguarda l'indennità di copertura economica per vacanza contrattuale nel CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione è stato preso tra le diverse associazioni di categoria e i sindacati di questi settori:

  • Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fediti, Fisi, Trasportounito Fiap assistite dalla Confetra;
  • Anita;
  • Assotir, Fai, Federlogistica, Unitai assistite dalla  Conftrasporto;
  • Federtraslochi;
  • Fiap;
  • Cna Fita;
  • Confartigianto Trasporti;
  • Sna-Casartigiani;
  • Claai;
  • Confcooperative – Lavoro e Servizi;
  • Legacoop Produzione e Servizi;
  • Agci Servizi;
  • Aite;
  • sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

Le indennità di vacanza contrattuale garantite ai lavoratori vengono erogate in busta paga in base al livello di inquadramento, tenendo presenti le due erogazioni previste dal 2024, da aprile fino al momento in cui il contratto sarà rinnovato.

Questi importi si sommano agli stipendi spettanti in base alle tabelle retributive del CCNL di riferimento. La seguente tabella contiene le indennità di copertura economica spettanti al personale non viaggiante:

Livello Par. ICE Aprile 2024 ICE Ottobre 2024
Quadro 169 59,74 89,6
159 56,2 84,3
146 51,61 77,41
3° Super 132 46,66 69,99
128 45,24 67,87
122 43,12 64,68
4° Junior 119 42,06 63,09
116 41 61,5
109 38,53 57,79
6° Junior 100 35,35 53,02

Per il personale non viaggiante spettano le indennità di copertura economica seguenti:

Livello Par. ICE Aprile 2024 ICE Ottobre 2024
C3 133,5 46,83 70,25
B3 133 46,66 69,99
A3 132,5 46,48 69,72
F2 129,5 45,43 68,14
E2 129 45,25 67,88
D2 128,5 45,08 67,62
HI 124,5 43,68 65,51
Gl 124 43,5 65,25
1 116 40,69 61,04
L 119 41,75 62,62

Aumenti CCNL Trasporti e logistica Confetra

Gli aumenti stabiliti da questa indennità spettano ai lavoratori che operano con il CCNL Trasporto e Spedizioni Merci – Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, con decorrenza dal 18.5.2021 al 31.3.2024 e per cui si attende il rinnovo.

L'indennità viene garantita come aggiunta rispetto al normale stipendio dei lavoratori in busta paga, secondo le tabelle retributive di questo contratto. Le mensilità stipendiali per i lavoratori del settore sono 14, con coefficiente giornaliero 22 e coefficiente orario di 168.

Il personale non viaggiante svolge da contratto 39 ore distribuite su 5 o 6 giorni, il personale viaggiante invece svolge 39 ore distribuite su un massimo di 6 giorni per i conducenti. Il personale viaggiante discontinuo è invece impiegato per 47 ore.

L'indennità di vacanza contrattuale è da considerarsi al lordo di imposte e contributi, per cui per conoscere l'effettivo aumento in busta paga bisogna applicare correttamente l'imposta Irpef sul reddito imponibile annuo del dipendente.

Il part time può essere orizzontale, verticale o misto e mai inferiore alle 20 ore settimanali. Sia le retribuzioni minime che gli aumenti stabiliti per questi lavoratori sono parametrati in termini percentuali a quelli percepiti dai lavoratori full time.

Ad esempio con un part time di 20 ore settimanali si può percepire un'indennità calcolata circa al 50% rispetto a quella degli impiegati full time.

Per gli apprendisti questo calcolo viene effettuato tenendo conto della percentuale di stipendio spettante in base alle tabelle indicate dal CCNL, che può variare dal 75% al 100%.

Aumenti CCNL Trasporti e logistica Artigianato

I lavoratori del CCNL Trasporto e spedizione merci – Fai hanno diritto agli aumenti previsti dall'indennità di vacanza contrattuale, tenendo presenti le tabelle retributive valide da marzo 2024.

Trattandosi del medesimo contratto unico applicato per Confetra, anche in questo caso la scadenza era al 1.3.2024, da cui ne consegue il diritto all'indennità di carenza contrattuale.

Per la sezione artigianato è consentito apporre un termine alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per un massimo di 36 mesi, attraverso 5 proroghe possibili. Al fine dell'inserimento a tempo indeterminato nell'azienda, è stabilito dal contratto che vi sia una variazione in termini percentuali dello stipendio:

  • primo anno: 85% dello stipendio;
  • secondo anno: 90% dello stipendio;
  • terzo anno: 90% dello stipendio;
  • quarto anno: 95% dello stipendio;
  • quinto anno: 95% dello stipendio.

I lavoratori inquadrati nella sezione artigianato possono inoltre essere assunti stagionalmente con durata massima di 6 mesi, per periodi di intensa attività lavorativa oppure per eventi specifici.

L'indennità di vacanza contrattuale è da considerarsi al lordo di imposte e contributi e va riparametrata per il lavoro part time, come abbiamo visto per i lavoratori Confetra, con durata massima di tale impiego di 20 ore settimanali. Anche per l'apprendistato l'aumento va parametrato alle retribuzioni mensili in termini percentuali rispetto a quelle stabilite per un lavoratore indeterminato.

Aumenti CCNL Trasporti e logistica Fai

I lavoratori assunti con il CCNL Trasporto e spedizione merci – Fai hanno uguale diritto a ricevere l'indennità di carenza contrattuale da ottobre 2024, secondo le tabelle viste prima. Dato che si tratta del contratto unico per queste categorie di lavoratori, non cambia il numero di mensilità erogate annualmente né il coefficiente giornaliero o orario.

La Fai è la Federazione Autotrasportatori Italiani, la principale associazione imprenditoriale di trasporto merci per conto terzi presente in Italia, con adesione dei lavoratori al CCNL unico qui trattato.

Una delle principali differenze stabilita per le imprese che aderiscono al Fai a livello di CCNL per i dipendenti è l'esonero dal pagamento dello 0,6% di contribuzione a titolo di adesione contrattuale.

Gli aumenti previsti per vacanza contrattuale sono confermati anche per questa categoria di lavoratori da ottobre 2024 e ricalcolati nel lavoro part time o nell'apprendistato. Tali indennità vanno sempre considerate come lorde rispetto a contributi e imposte.

Aumenti CCNL Trasporto e logistica Cooperative

Per i lavoratori del CCNL Trasporto, facchinaggio (cooperative) le indennità di carenza contrattuale sono le medesime da aprile e da ottobre 2024, corrisposte fino al momento in cui il contratto verrà rinnovato.

Anche nel caso delle Cooperative i lavoratori hanno diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, con coefficiente giornaliero di 22 e coefficiente orario di 168, da cui calcolare la paga giornaliera o oraria.

La distribuzione del lavoro però può essere scelta in base alle normative specifiche delle cooperative, per cui non sono previste retribuzioni aggiuntive al superamento delle 39 ore settimanali previste dal CCNL, calcolate su base mensile. Queste ore in più svolte si possono recuperare in momenti di minore lavoro.

Le indennità di vacanza contrattuale vanno ricalcolate sia per chi è impiegato part time, sia per chi è in apprendistato, sulla base delle ore svolte. Anche in questo caso tali importi sono da considerarsi sempre lordi, per cui bisogna sottrarre l'imposta Irpef e i contributi per ottenere il netto in busta paga.

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