Si considerano atti osceni quei comportamenti che offendono il comune sentimento del pudore, così come descritto all’art. 529 c.p.
La legge tutela il comune senso del pudore, ovvero quel sentimento generalmente riconosciuto e inteso come reazione emotiva, immediata e irriflessa, che esprime disagio e turbamento verso organi del corpo o comportamenti sessuali che abitualmente si svolgono nell’intimità di ciascuno.
Commettere atti osceni è un illecito penalmente rilevante di cui all’art. 527 c.p. e per cui si rischia una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 30.000 euro.
Cosa dice l’art. 527 del codice penale
L’art. 527 c.p., rubricato “Atti osceni”, è ricompreso all’interno dei cd. delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.
Il legislatore ha provveduto a depenalizzare l’ipotesi base descritta dalla norma al comma 1, sebbene la rilevanza in qualità di reato è limitata ai soli atti commessi in luoghi che, per vocazione o vicinanza, siano frequentati da minori e per questo corrano il rischio di assistervi.
In caso di atti osceni commessi per esempio nei parchi, nelle ludoteche, nelle scuole o in altri luoghi che potrebbero essere frequentati da soggetti minori, la pena è la reclusione da un minimo di 4 mesi sino a 4 anni e sei mesi.
Si tratta di un reato di pericolo poiché è sufficiente il rischio della visibilità, in relazione al luogo, all’ora e alle modalità del fatto.
Cosa rientra in atti osceni in luogo pubblico?
Il reato di atti osceni intende sanzionare tutte quelle azioni che si dimostrino contrarie alla pubblica decenza e che, per questo, ledano il sentimento comune del pudore.
L’esibizione dei genitali in pubblico, palpeggiamenti e toccamenti lascivi (anche al di sopra degli abiti), così come manifestazioni che esprimono l’ostentazione della verecondia sessuale rientrano negli atti osceni.
Tali atti devono essere di natura sessuale o comunque tali da offendere la sensibilità delle persone che possano assistervi, anche potenzialmente.
Cosa vuol dire luogo pubblico o esposto al pubblico?
Secondo il legislatore si definisce luogo pubblico o esposto al pubblico quel luogo libero a cui possono accedere un numero indeterminato di persone e situato in modo tale che la visibilità non precluda di vedere ciò che avvenga al suo interno.
Vediamo degli esempi utili:
Sono luoghi pubblici: le Strade, le piazze, i parchi, le spiagge pubbliche, ecc.
Si definiscono luoghi aperti al pubblico i bar, i ristoranti, i cinema,i negozi, ecc.
Infine, si dicono luoghi esposti al pubblico tutte quelle aree private ma visibili dal pubblico, così come i giardini privati visibili dalla strada.
Come è punito: si rischia una multa?
Chi compie atti osceni rischia una multa, ovvero una sanzione amministrativa, che va da 5.000 a 30.000 a euro. Questo perchè l’ipotesi base è stata depenalizzata.
Diversamente, qualora gli atti osceni si svolgessero nelle vicinanze di luoghi frequentati da minorenni oppure in posti che, per la loro attitudine, potrebbero essere visibili ai minori, la pena è la reclusione da un minimo di 4 mesi fino al massimo di 4 anni e 6 mesi.
L’ipotesi colposa dell’art. 527, ultima comma, c.p. è stata depenalizzata e si ravvisa nel caso in cui l’autore per negligenza oppure imprudenza abbia compiuto gli atti correndo il rischio di essere visibile.
La procedibilità
Il reato di atti osceni (art. 527 c.p.) è procedibile d’ufficio.
L’Autorità giudiziaria, venuta a conoscenza delle circostanze del reato a seguito di una denuncia o segnalazione, procede senza indugio ad incardinare il processo senza l’intervento della persona offesa.
Atti osceni: è stato depenalizzato?
Atti osceni (art. 527 c.p) è stato parzialmente depenalizzato, per cui si tratta di un illecito amministrativo così come commesso alla stregua di quanto descritto al primo e all’ultimo comma della norma.
Il reato di atti osceni, tuttavia, ha rilevanza penale e viene punito con la reclusione nel caso in cui gli atti di verecondia sessuale siano visti, potenzialmente visibili o commessi in luoghi accessibili ai minorenni. A dirlo è l’art. 527, comma 2, c.p.
Atti osceni e Atti contrari alla pubblica decenza: la differenza
La definizione di atti osceni (art. 527-529 c.p.) non deve essere confuso con il diverso delitto di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p).
I primi offendono in maniera intensa e grave il comune sentimento del pudore, generando disagio e disgusto in chi vi assiste.
Gli altri, invece, offendono il naturale riserbo che si ha dei rapporti sessuali e per i quali si nutre riserbo e compostezza.
Masturbarsi in pubblico è un esempio di atto osceno (art. 527 c.p.), mentre orinare in pubblico integra la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).