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10 Maggio 2024
17:00

Atti giudiziari: cosa sono, quali sono e come avviene la notifica

Gli atti giudiziari, notificati in busta verde sigillata, sono tutti quei documenti e atti che mettono a conoscenza dell'instaurazione di un processo o di una sua fase. Possono riguardare i processi civili, penali e amministrativi e vengono consegnati per posta o da parte dell'ufficiale giudiziario.

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Atti giudiziari: cosa sono, quali sono e come avviene la notifica
Dottoressa in Giurisprudenza
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Si parla di atti giudiziari con riferimento a tutti documenti che sono notificati in busta verde e sono relativi a un processo civile, amministrativo o penale. e che hanno lo scopo di mettere a conoscenza dell'instaurazione di un processo il destinatario.

Ricevere un atto giudiziario significa essere coinvolti in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria.

Gli atti giudiziari non devono essere confusi con tutti gli altri provvedimenti invece emessi dalle autorità amministrative, come nel caso della Prefettura, della Polizia, dei Carabinieri, del Comune ma anche dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni oppure dall’INPS.

Solitamente gli atti giudiziari vengono consegnati sigillati in busta verde da parte del postino o dell’ufficiale giudiziario.

Cos'è un atto giudiziario

L'atto giudiziario è un documento riguardante un processo (civile, penale o amministrativo) oppure emesso dalle autorità amministrative.

Gli atti giudiziari vengono recapitati al destinatario in una busta verde e hanno lo scopo di mettere questi a conoscenza della celebrazione di un giudizio a suo carico.

Nel caso di un processo, quindi, gli atti giudiziari mettono a conoscenza il destinatario dell’instaurazione di un giudizio che lo vede coinvolto oppure di una fase del procedimento.

Per questo motivo è possibile parlare di procedimento giudiziario, inteso come l’insieme degli atti e delle procedure che si svolgono innanzi all’Autorità giudiziaria competente alla risoluzione del conflitto sorto: gli atti giudiziari comunicano l’inizio del processo o l’esecuzione della sentenza emessa dal giudice.

Quali sono gli atti giudiziari

Gli atti giudiziari, come visto, possono riguardare anche l’instaurazione di un giudizio e possono distinguersi a seconda che riguardino un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa può trattarsi di citazioni in giudizio, sentenze, ordinanze, ma anche decreti ingiuntivi e molto altro ancora.

La funzione degli atti giudiziari, quando riguardano un processo, è quella di portare a conoscenza del destinatario il fatto che si sta svolgendo una causa che lo vede coinvolto oppure che verrà coinvolto in una fase dello stesso.

Vediamo brevemente quali tipi di atti giudiziari civili, penali o amministrativi conta il nostro ordinamento.

Atti giudiziari civili

Gli atti giudiziari civili possono riguardare l’introduzione del giudizio oppure chiamare in causa l’interessato per una fase specifica del processo.

Ecco alcuni degli atti giudiziari civili:

  • L’atto di citazione è uno degli atti introduttivi del processo. L’attore, ovvero la parte che dà avvia al processo, cita in giudizio la controparte, ovvero il convenuto. Attraverso l’atto di citazione, il convenuto ha conoscenza di un processo che lo vede coinvolto come parte del giudizio.
  • L’atto di appello è invece l’atto introduttivo di giudizio di secondo grado, ovvero dell’appello.
  • Il ricorso per cassazione è l’atto giudiziario civile con cui viene introdotto il terzo grado del giudizio, cioè quello che si svolge innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
  • L’atto di precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo che ha contratto (es. versare una certa somma di denaro) entro la scadenza concordata, altrimenti procederà all’esecuzione forzata nei suoi confronti.
  • Il decreto ingiuntivo è emesso dal Giudice su richiesta del creditore e, analogamente a quanto detto per l’atto di precetto, intima il debitore ad adempiere alla prestazione concordata con il creditore entro un termine un termine. L’obbligo del debitore può riguardare il pagamento di una somma di denaro, oppure l’esecuzione di una prestazione come la consegna di un bene.
  • L’atto di pignoramento è l’atto dell’ufficiale giudiziario con cui viene avviata l’espropriazione dei beni del debitore che non abbia adempiuto alla prestazione concordata con il creditore. E’ un atto esecutivo, cioè che dà avvio alla riscossione del credito dovuto dal debitore inadempiente, questi avrà già ricevuto un atto di precetto precedentemente.
  • Lo sfratto per finita locazione o per morosità attraverso il quale il proprietario dell’immobile intima a chi lo occupa l’immediato rilascio e procede al recupero dello stesso concesso in locazione.
  • L’atto di citazione testi, ovvero l’atto attraverso il quale viene interpellato un testimone per un dato giorno di udienza e con l’invito a testimoniare durante per il processo sui fatti che riguardano il procedimento.
  • La sentenza è l’atto giudiziario emesso dal giudice e conclude il processo condannando oppure assolvendo le parti processuali.

Atti giudiziari penali

Gli atti giudiziari penali riguardano il processo penale, vediamone quelli più frequenti:

  • L’informazione di garanzia è l’atto giudiziario con cui il Pubblico Ministero comunica all’indagato e alla persona offesa dal reato, ovvero la vittima, della violazione di legge verificatasi in un dato giorno e orario, invitando le parti a nominare un avvocato difensore affinché possa assisterle durante il processo.
  • L’avviso della richiesta di archiviazione è notificato dal Pubblico Ministero esclusivamente alla persona offesa dal reato che, denunciando all’Autorità giudiziaria gli avvenimenti di cui è stata vittima, ha fatto richiesta di essere informata dell’esito delle indagini. L’avviso di archiviazione comunica quindi la non prosecuzione delle indagini poiché non sono stati trovati elementi bastevoli.
  • L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è l’atto giudiziario con cui il Pubblico Ministero comunica all’indagato del reato di aver concluso le indagini a suo carico, descrivendo brevemente i fatti che hanno portato a considerarlo indiziato del reato e informandolo dei suoi diritti, tra cui la possibilità di visionare gli atti di indagine e di poter esercitare la propria difesa presentando atti e memorie, o chiedendo di essere interrogato.
  • L’avviso di fissazione dell’udienza preliminare viene notificato all’imputato e alla vittima del reato e comunica lo svolgimento dell’udienza preliminare, indicando il giorno e l’ora presso cui verrà celebrata.
  • Il decreto di citazione diretta a giudizio, invece, è notificato all’imputato e alla persona offesa nel caso  di specifici reati, per la sua particolare gravità, non preveda l’udienza preliminare. E’ un atto giudiziario che ha la funzione di avviare direttamente il processo, convocando l’imputato e rendendo nota la scelta del PM alla persona offesa. Il decreto di citazione diretta a giudizio ha per oggetto i reati contravvenzionali e i reati puniti con la multa di cui non sia competente il Giudice di Pace, ma anche i reati puniti con la reclusione fino a 4 anni e i reati esplicitamente previsti dall’art. 550, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
  • Il decreto penale di condanna è l’atto giudiziario emesso dal Giudice su richiesta del Pubblico Ministero che ritenga di poter condannare l’imputato alla corresponsione di una pena pecuniaria anche al posto di una pena detentiva. Il decreto penale di condanna ha lo scopo di evitare la celebrazione del processo, ovviando sia all’udienza preliminare che alla fase del dibattimento.

Atti giudiziari amministrativi

Gli atti giudiziari amministrativi riguardano l’instaurazione di un processo amministrativo su cui è chiamato a pronunciarsi il Tribunale Amministrativo Regionale, il Consiglio di Stato oppure la Pubblica Amministrazione.

Eccone alcuni tra questi:

  • Il ricorso al T.A.R. è l’atto giudiziario con cui viene introdotto il processo di primo grado amministrativo, ovvero la fase di giudizio che inaugura il processo e che viene celebrata dal Tribunale Amministrativo Regionale competente per la controversia.
  • Il ricorso al Consiglio di Stato, invece, è l’atto giudiziario introduttivo della seconda fase del processo, ovvero quella che è rimessa alla competenza del Consiglio di Stato.

Infine, il giudizio di ottemperanza è l’atto giudiziario con cui viene interpellata la Pubblica Amministrazione che non si sia attenuta ai suoi doveri. La parte vincitrice del processo ovvero quella che abbia ottenuto l’esito positivo della sentenza, ha diritto a che la Pubblica Amministrazione risultata condannata adempia a quanto previsto dal giudice, qualora non si attenesse a questo obbligo diverrebbe destinatario dell’atto

Come riconoscere gli atti giudiziari: il codice raccomandata

Riconoscere il contenuto di un atto giudiziario può essere utile a capire se la comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata contenga una multa.

Basta semplicemente verificare il codice raccomandata indicato nell'avviso di giacenza, ovvero quella sequenza numerica indicata su un semplice scontrino bianco lasciato dal postino al momento della consegna in assenza del destinatario.

Ulteriormente, può essere utile osservare la busta verde: se reca la scritta "atti giudiziari", il documento proviene da un avvocato oppure un Tribunale; diversamente, se c'è scritto "messo comunale" si tratterà di una cartella di pagamento oppure una multa.

Come capire se un atto giudiziario è una multa? Occhio a questi codici perchè si tratta di multe:

  • 75;
  • 76;
  • 77;
  • atti giudiziari codice 78;
  • 79;
  • atti giudiziari codice 781;
  • atto giudiziario 782;
  • atti giudiziari 783;
  • 786;
  • atti giudiziari codice 787;
  • atti giudiziari codice 788;
  • 789.

La forma degli atti giudiziari

Il recente Decreto del Ministero della Giustizia (D.M. 7 agosto 2023, n. 110) ha fatto il punto sulle nuove e necessarie tecniche redazionali per gli atti giudiziari.

L'obiettivo è quello di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali introducendo limiti dimensionali, criteri di redazione e nuovi schemi informatici a cui i professionisti dovranno attenersi.

Viene anche istituito un osservatorio permanente che possa verificare la funzionalità dei criteri.

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto 2023, n. 187, è intitolato Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è in vigore dal 26 agosto e riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti introdotti a partire dal 1° settembre 2023.

Ecco le principali novità introdotte dal Decreto che chiede agli avvocati di redigere atti chiari, sintetici e privi di inutili verbosità.

I criteri di redazione

Il Decreto impone agli addetti ai lavori di rispettare precisi criteri di redazione degli atti di citazione, ricorsi, memorie difensive, ma anche comparse di risposta, controricorsi e atti di intervento. Tali atti dovranno assicurare chiarezza e sinteticità, conformemente a quanto dettato dall'articolo 121 del Codice di Procedura Civile,

I criteri di redazione impongono agli atti di indicare:

  • l'intestazione, ovvero l’ufficio giudiziario destinatario dell’atto;
  • le parti;
  • l’oggetto dell’atto, individuato attraverso parole chiave (max 20);ùle impugnazioni, queste dovranno indicare gli estremi del provvedimento di riferimento;
  • i motivi di diritto e di fatto, ovvero attraverso la specifica rubricazione nell’atto;
  • tra i motivi di fatto, l’indicazione precisa dei documenti allegati e indicati in ordine numerico così da offrire la consultazione;
  • tra i motivi di diritto, esporre le questioni pregiudiziali e preliminari indicando le norme di legge rilevanti;
  • le conclusioni, indicando distintamente tra quelle pregiudiziali, preliminari, di merito ed eventuali subordinate;
  • i mezzi di prova e indice dei documenti, tale che siano indicati specificamente e favoriscano la consultazione ipertestuale;
  • il valore della controversia;
  • la richiesta di distrazione delle spese;
  • l'indicazione del provvedimento con cui si è ammesso il patrocinio a spese dello Stato.

I limiti dimensionali

Gli atti giudiziari, stando ai nuovi criteri imposti dal DM 7 agosto 2023, n. 110, dovranno rispettare precise dimensioni a seconda dell’atto.

Per l’atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta, la memoria difensiva, gli atti di intervento, la chiamata di terzi, le comparse, le note conclusionali:

  • limite massimo di 80.000 caratteri (circa 40 pagine);
  • dimensione del carattere 12 punti;
  • interlinea 1,5;
  • margini orizzontali e verticali 2,5 cm.

Per le memorie, le repliche e gli altri atti:

  • limite massimo di 50.000 caratteri (circa 26 pagine);
  • dimensione del carattere 12 punti;
  • interlinea 1,5;
  • margini orizzontali e verticali 2,5 cm.

Per le note scritte scritte in sostituzione dell’udienza, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza:

  • limite massimo di 10.000 caratteri, (circa 5 pagine);
  • dimensione del carattere 12 punti;
  • interlinea 1,5;
  • margini orizzontali e verticali 2,5 cm.

Gli schemi informatici

Gli atti dovranno essere redatti e poi depositati attraverso le modalità informatiche già introdotte, ovvero esclusivamente attraverso i portali dei processi telematici.

Come avviene la notifica degli atti giudiziari

Notificare un atto giudiziario significa rendere noto al suo destinatario l’esistenza di un processo civile, penale o amministrativo, così come una sua fase.

Gli atti giudiziari possono essere notificati da parte di un ufficiale giudiziario oppure tramite posta.

Il destinatario riceve una busta verde che contiene una copia del documento originale e riporta la data e l’ora della notifica. Assieme alla busta, viene indicata anche la cd. relata di notifica, ossia l’indicazione della modalità attraverso cui è avvenuta la consegna.

La notifica può avvenire:

  • consegna a mano, cioè l’ufficiale giudiziario consegna materialmente nelle mani del destinatario la busta verde. Se il destinatario rifiutasse la consegna, l’ufficiale indicherebbe la circostanza all’interno della relata di notifica. In ogni caso, si considera compiuta la notifica dell’atto giudiziario;
  • all’indirizzo di domicilio o residenza, la busta verde viene spedita per posta.

Cosa succede se il postino non trova il destinatario in casa

La notifica, in assenza del destinatario, può essere affidata anche ad un terzo (es. il portiere, un familiare).

Precisiamo però che il destinatario dovrà ricevere la cd. comunicazione di avvenuta notifica, che lo metta al corrente della consegna anche qualora non riceva dal terzo i documenti.

In questo caso, la data di notificazione sarà quella di consegna del plico.

Ipotesi ulteriore è quella invece in cui il destinatario dell’atto giudiziario risulti irreperibile, incapace oppure rifiuti la consegna. Cosa succede?

L’ufficiale giudiziario ha il dovere di:

  • affiggere alla porta dell’abitazione l’avviso di avvenuto deposito;
  • depositare l’atto presso il Comune di residenza o domicilio;
  • inviare una raccomandata al destinatario indicando l’avvenuto deposito alla casa comunale.

Si ricorda, tra l’altro, che rifiutare la consegna di un atto giudiziario non equivale ad arrestare l’iter processuale, ma anzi l’ordinamento richiama il principio di presunzione di conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 1335 c.c.

L’articolo 1135 del Codice Civile dispone:

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.

In sostanza, la norma afferma che, ogni qualvolta l’interessato non possa provare di non essere venuto a conoscenza della notifica per un motivo di cui non abbia colpa, l’atto si presume automaticamente e correttamente conosciuto dal destinatario.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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