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L'assenza ingiustificata del lavoratore porterà alle dimissioni e non al licenziamento con diritto alla Naspi. Addio quindi alla pratica dell'abbandono del posto di lavoro per provocare un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro ed un licenziamento al fine di ottenere la prestazione Naspi, con il datore di lavoro obbligato pure al pagamento del ticket licenziamento.
Il Governo Meloni nel disegno di legge in materia di lavoro (DDL Lavoro) ha introdotto una modifica in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro appunto prevedendo che il comportamento del lavoratore in materia di assenze ingiustificate porta alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni senza diritto alla Naspi.
Addio all'assenza ingiustificata, licenziamento e Naspi: la nuova normativa
Il testo del DDL Lavoro è il seguente: "Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro": "1. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale,
superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo".
Questa nuova norma che il Governo Meloni introduce, attraverso il DDL lavoro, nel Decreto Legislativo n. 151 del 2015, ed in particolare nell'articolo di legge che tratta la normativa sulle "Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale", normativa che ha introdotto l‘obbligo di dimissioni telematiche da parte del lavoratore, un nuovo comma che tratta proprio il caso dell'abbandono del posto di lavoro con assenze ingiustificate.
Assenza ingiustificata: cosa succedeva prima a danno del datore di lavoro
Prima di questa novità normativa, l'abbandono del posto di lavoro con assenze ingiustificata da parte del lavoratore, non essendo stata formalizzata alcuna dimissione telematica, lasciava il rapporto di lavoro nel limbo tra dimissione e licenziamento.
Il datore di lavoro, stante la prolungata assenza ingiustificata, per chiudere il rapporto di lavoro era obbligato alla strada del procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, con la sanzione prevista nella maggior parte dei CCNL del licenziamento dopo 3 giorni di assenza da lavoro non giustificata.
Questo comportamento da parte del lavoratore era potenzialmente mirato appunto ad ottenere il licenziamento, con il datore di lavoro che è tenuto a pagare il ticket di licenziamento, e la relativa Naspi per lavoratori licenziati.
Quindi una situazione completamente a vantaggio del lavoratore nonostante quest'ultimo avesse messo in atto comportamenti non rispettosi del rapporto di lavoro ed in generale un comportamento palesemente dimissionario.
Per il datore di lavoro un bel danno, in quanto oltre all‘improvvisa assenza ingiustificata del lavoratore, che quindi sottrae un prestatore di lavoro all'azienda, anche l'onere di dover pagare il ticket di licenziamento che nell'anno 2023 è pari a 603,10 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
Quindi ad esempio, il licenziamento per assenza ingiustificata ed abbandono del posto di lavoro da parte di un lavoratore in forza in azienda da più di 3 anni comporta per l'azienda un esborso di 1.809,30 euro.
Non solo, essendo il lavoratore destinatario di prestazione previdenziale Naspi, scatta anche il costo per lo Stato di erogare la Naspi.
Assenza ingiustificata porta alle dimissioni senza Naspi: ecco cosa cambia per il lavoratore
La modifica prevista dal DDL Lavoro cambia completamente la direzione governativa e del legislatore per questa tipologia di casi, purtroppo diffusa.
Il lavoratore che si assenta in maniera ingiustificata per un numero di giorni superiore a quelli previsti dal contratto collettivo (quindi il datore di lavoro dovrà consultare il CCNL applicato al rapporto di lavoro verificando dopo quanti giorni di assenza scatta il licenziamento, quindi il suo relativo superamento. Generalmente si tratta di 3 giorni consecutivi) oppure che si assenta più di 5 giorni (quindi dal sesto giorno in poi, salvo minor numero di giorni previsti dal CCNL), darà diritto al datore di lavoro di cessare il rapporto di lavoro per dimissioni. Quindi dimissioni per fatti concludenti da parte del lavoratore.
La parte della norma che dice "non si applica la disciplina del presente articolo" vuol dire che il lavoratore è considerato dimissionario senza che sia necessario l'invio della dimissione telematica.
Nella sostanza, il lavoratore ha abbandonato il posto di lavoro da almeno 6 giorni? Il datore di lavoro può cessare il rapporto per dimissioni, punto.
Il datore di lavoro quindi non dovrà aprire un procedimento disciplinare atto a contestare l'assenza ingiustificata al lavoratore, anche se potrebbe essere consigliabile comunque farlo, ma dovrà semplicemente cessare il rapporto di lavoro per dimissioni, perché secondo la norma al superamento del limite di giorni di assenza ingiustificata "il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore".
Quindi il lavoratore si troverà senza diritto alla Naspi e con il rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie.
Con buona pace anche dell'Inps che non dovrà erogare, in questo specifico caso di risoluzione del rapporto di lavoro palesemente per volontà del lavoratore, la prestazione previdenziale della Naspi.