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11 Giugno 2024
11:00

Assegno divorzile: cos’è, quando spetta, come si calcola e fin quando è dovuto

L’assegno divorzile è una somma che un coniuge, a seguito del divorzio, deve versare periodicamente all’altro coniuge, qualora quest’ultimo non abbia propri mezzi per vivere o comunque non sia in grado di procurarseli.

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Assegno divorzile: cos’è, quando spetta, come si calcola e fin quando è dovuto
Avvocato
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L’assegno divorzile è una somma che un coniuge, a seguito del divorzio, deve versare periodicamente all’altro coniuge, qualora quest’ultimo non abbia propri mezzi per vivere o comunque non sia in grado di procurarseli.

Si distingue dall’assegno di mantenimento, in quanto quest’ultimo è dovuto all’altro coniuge a seguito della separazione.

L’assegno divorzile è quantificato dal giudice con la sentenza di divorzio sulla base di una serie di valutazioni come, ad esempio, le condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, il contributo di ciascuno alla conduzione familiare in costanza di matrimonio, il reddito di entrambi i coniugi.

Vediamo, in dettaglio, in cosa consiste l’assegno di divorzio, come funziona e come si calcola.

Cos’è e come funziona l’assegno divorzile

L’assegno divorzile è una cifra che viene corrisposta periodicamente da un coniuge a favore dell’altro coniuge, il quale non ha mezzi adeguati per vivere e fino a quando, eventualmente, quest’ultimo convoli a nuove nozze (o instauri una nuova convivenza stabile) oppure sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

L’assegno divorzile è disposto con la sentenza di divorzio dal giudice e costituisce un obbligo a carico di un coniuge.

L’assegno divorzile deve essere corrisposto da un coniuge a favore dell’altro nell’ipotesi in cui vi sia uno squilibrio economico tra i due ex coniugi, in modo che il coniuge più debole economicamente, possa continuare ad avere lo stile di vita che aveva prima del divorzio.

Il riferimento normativo principale, in tema di assegno divorzile, è costituito dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898.

La legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’art. 5, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Viene inoltre disposto che: “La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione”.

Inoltre, “Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.

Viene infine previsto che: “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

I presupposti dell’assegno divorzile: quando il coniuge ne ha diritto

I presupposti dell’assegno divorzile sono i seguenti:

  • sussistenza di una sentenza con cui viene pronunciato il divorzio;
  • uno dei due coniugi non ha mezzi adeguati per vivere o comunque non può procurarseli;
  • il coniuge a favore del quale viene corrisposto l’assegno non deve essersi risposato o, comunque, non deve aver instaurato una nuova convivenza stabile.

Interessante una sentenza della Corte di cassazione relativa ai presupposti del versamento dell’assegno divorzile.

Veniva contestato, in particolare, il dovere dell’ex coniuge di corrispondere l’assegno, in quanto l’altro aveva subito un licenziamento disciplinare a causa del compimento di un reato.

Anche in questa ipotesi, tuttavia, veniva considerata come doverosa la corresponsione dell’assegno da parte dell’ex coniuge.

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 22 dicembre 2022, n. 37577 ha disposto che: “In tema di assegno divorzile, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sopravvenute alla sentenza di divorzio, giustificano il riconoscimento dell'assegno, anche se tale modifica della situazione di fatto sia da ricondurre al licenziamento disciplinare del richiedente a causa della commissione di fatti di reato dolosi: il diritto all'assegno, infatti, è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perchè la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente”.

Quando non è dovuto l’assegno divorzile?

L’assegno divorzile non è dovuto, ad esempio, quando non vi sia una differenza sostanziale tra le condizioni economiche di entrambi i coniugi e dunque entrambi siano in grado di provvedere autonomamente al loro sostentamento.

Allo stesso modo, l’assegno divorzile non è dovuto quando il coniuge che sarebbe astrattamente beneficiario convola a nuove nozze oppure instaura una convivenza stabile con un’altra persona.

Assegno divorzile: importo e calcolo

L’importo dell’assegno divorzile va valutato in base a una serie di fattori, ad esempio, in base al contributo che un coniuge ha fornito all’altro per la propria realizzazione personale durante la vita matrimoniale.

Può infatti accadere che uno dei due coniugi, per permettere all’altro di gestire al meglio la propria carriera, rinunci alla propria per accudire i figli, o per occuparsi di altre questioni familiari.

Quando si verifica il divorzio, il coniuge che per contribuire ai bisogni della famiglia ha rinunciato alla carriera, ha diritto a un assegno divorzile calcolato anche sulla base del contributo fornito all’altro coniuge in costanza di matrimonio.

Il calcolo dell’assegno divorzile deve essere effettuato, dunque, sulla base di una serie di valutazioni:

  • condizioni dei coniugi;
  • ragioni della decisione;
  • contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare;
  • contributo personale ed economico dato da ognuno alla formazione del patrimonio dell’altro o di quello comune;
  • reddito di entrambi;
  • durata del matrimonio.

Il giudice, dunque, nella determinazione dell’assegno divorzile, deve valutare tutti questi fattori e stabilire quanto un coniuge è tenuto a corrispondere all’altro coniuge, il quale non abbia propri mezzi per vivere o che comunque non sia in grado di procurarseli.

Con riguardo alle modalità di calcolo dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione, sezione I civile, con ordinanza dell’11 aprile 2023, n. 9619 ha stabilito che: “In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”.

Ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, dunque, vanno considerati anche i beni patrimoniali e le attività finanziarie che stanno a indicare la ricchezza complessiva di ciascuno dei due coniugi.

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 31 marzo 2023, n. 9144, ha statuito che: “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente; a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale”.

Il fatto che un coniuge abbia effettuato i lavori di ristrutturazione a sue spese della casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, dunque, non costituisce di per sé una prova del contributo dato all’altro coniuge in costanza di matrimonio, poiché per la Cassazione rientra nei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia.

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 23 luglio 2020, n. 15773 ha stabilito che: “In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione”.

Il calcolo del “quantum” dell’assegno divorzile, dunque, è un’attività particolarmente complessa, poiché il giudice deve tenere conto di una serie di fattori e valutarli nel loro complesso.

Le differenze tra assegno divorzile e assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è corrisposto da un coniuge a favore dell’altro dopo la separazione mentre l’assegno divorzile è versato dopo la sentenza di divorzio.

L’assegno di mantenimento, dunque, ha come presupposto la separazione dei coniugi mentre l’assegno divorzile ha come presupposto il divorzio dei coniugi.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere una differenza sostanziale tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, quanto alla funzione svolta.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l'assegno di mantenimento non ha una funzione perequativa compensativa, a differenza dell'assegno divorzile.

La quantificazione dell'assegno di mantenimento, dunque, deve prescindere dalla valutazione dell'apporto fornito dai coniugi in costanza di matrimonio.

La Cassazione ha poi affermato, in più occasioni, che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.

Per questo motivo la cifra da corrispondere in caso di assegno di mantenimento va rapportata, ai sensi dell’art. 156 c.c., al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in quanto, in costanza di separazione, è ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, nei confronti dell’ex coniuge.

Modifica assegno divorzile

L’assegno divorzile può essere modificato, qualora mutino i presupposti che ne hanno giustificato la quantificazione.

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 25 marzo 2024, n. 7961, ha stabilito che: “In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito”.

Altra interessante pronuncia sul tema è quella della Corte di Cassazione, sezione I civile, che con ordinanza del 10 gennaio 2023, n. 354 ha stabilito che: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che non aveva dato rilievo all'acquisto per successione di un immobile di pregio da parte del beneficiario dell'assegno, gravemente malato, ritenendo irragionevole pretendere che quest'ultimo si impegnasse nei costosi lavori edili necessari per mettere a reddito l'immobile, trascurando di considerare l'incremento patrimoniale comunque derivante dall'acquisizione di un bene di elevato valore commerciale)”.

Per la Cassazione, dunque, la modifica dell’assegno divorzile deve essere giustificata da una significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi.

Solo in questo caso essa è giustificabile.

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza del 10 maggio 2023, n. 12708 ha invece statuito che, “In sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo, fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria”.

L’assegno divorzile, inoltre, è soggetto a rivalutazione ovvero a modifica in base agli indici ISTAT.

La legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’art. 5, stabilisce che “La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione”.

Quindi, secondo quanto stabilito dalla legge, con sentenza il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’assegno divorzile, almeno con riferimento alla svalutazione monetaria.

Revoca dell’assegno divorzile

Se vengono meno i presupposti in base ai quali l’assegno divorzile è stato corrisposto, il giudice può disporre la revoca dello stesso.

La revoca dell’assegno divorzile è disposta, ad esempio, quando il coniuge beneficiario convola a nuove nozze oppure nel caso in cui la sua situazione patrimoniale muti in meglio.

Assegno divorzile una tantum

Secondo quanto stabilito dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’art. 5, “Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.

Le parti, dunque, sono libere di accordarsi anche sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento con la modalità “una tantum”.

L’importante è che il tribunale ritenga tale scelta equa.

Quanto dura l'assegno divorzile a vita

In teoria, l'assegno divorzile può durare a vita.

Tuttavia, spesso accadono dei fatti per i quali è necessario modificare o revocare l'assegno divorzile.

Questo accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'ex coniuge contragga nuovamente matrimonio.

Assegno divorzile: ultime sentenze cassazione

Le sentenze della Corte di cassazione in tema di assegno divorzile sono numerose e chiariscono numerosi aspetti applicativi.

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, hanno stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.

Va fatta, dunque, una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, fondata sulla considerazione del contributo fornito dall’ex coniuge alla costituzione del patrimonio comune e personale, avuto riguardo alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto.

La Corte di cassazione, sez. I, con sentenza del 10 febbraio 2023, n. 4200, ha precisato che la quantificazione dell’assegno di divorzio deve essere il frutto della valutazione degli indici previsti dalla legge, e in particolare, deve essere stabilita una correlazione tra l’ammontare dell’assegno divorzile con la durata del matrimonio e si devono valutare le potenzialità reddituali dell’ex moglie correlate alla sua qualificazione professionale e alle eventuali disponibilità immobiliari della stessa.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 14 aprile 2023, n. 10016, ha stabilito che è legittimo riconoscere un assegno divorzile al marito per aver sostenuto la moglie nel suo percorso professionale permettendole di laurearsi e poi fare carriera.

La decisione è stata fondata sulla constatazione del rilevante squilibrio economico tra le condizioni di entrambi, una volta avvenuto il divorzio.

Infine, con la storica sentenza del 18 dicembre 2023, n. 35385, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, va considerato l’apporto fornito alla vita matrimoniale di ciascuno dei coniugi, ma va valutata anche la fase relativa alla convivenza, che ha preceduto il matrimonio.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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