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31 Marzo 2024
13:00

Assegno di maternità dei Comuni 2024: requisiti, importi e tempistiche di pagamento

Anche le donne disoccupate hanno diritto all’indennità maternità, pur se non in possesso dei requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome. Si tratta dell’assegno di maternità del Comune di residenza, che viene pagato dall’Inps. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, sempre che il reddito non superi il limite ISEE. Tempistiche di lavorazione 30 giorni, tempistiche di pagamento 45 giorni dalla ricezione dei dati da parte dell'Inps.

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Assegno di maternità dei Comuni 2024: requisiti, importi e tempistiche di pagamento
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Assegno di maternita dei comuni 2024 requisiti, importi e tempistiche di pagamento

L’assegno di maternità del Comune è una speciale prestazione previdenziale a favore delle lavoratrici non occupate, non destinatarie di alcuna tutela per la maternità, per il periodo di gravidanza e per la nascita di un figlio.

In caso di nascita di un figlio o adozione o affidamento preadottivo di un minore di età non superiore a 6 anni elevati a 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali, alle madri che non hanno diritto agli altri assegni o indennità di maternità di legge, spetta l'assegno di maternità dei Comuni.

Si tratta di un assegno di maternità:

  • diverso dall'assegno di maternità dello Stato,
  • incumulabile con l'assegno di maternità delle lavoratrici dipendenti, autonome o parasubordinate,
  • ma è consentito il diritto ad una quota differenziale.

L’assegno va richiesto al Comune di Residenza ma viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).

L’importo viene erogato in misura fissa secondo quanto stabilito dall’Inps ogni anno in una apposita circolare. Le modalità di erogazione sono in 5 mensilità (quelle del congedo di maternità) e la tempistica dipende dalla data di ricezione dei dati da parte del Comune. 

Ecco gli importi dell'assegno di maternità dei Comuni stabilito dall'Inps negli ultimi 5 anni (conta la data del parto):

Anno Importo mensile Importo complessivo Valore ISEE Circolare Inps
2024 404,17 € 2.020,85 € 20.221,13 € Circ. Inps n. 40/2024
2023 383,46 € 1.917,30 € 19.185,13 € Circ. Inps n. 26/2023
2022 354,73 € 1.773,65 € 17.747,58 € Circ. Inps n. 27/2022
2021 348,12 € 1.740,60 € 17.416,66 € Circ. Inps n. 36/2021
2020 348,12 € 1.740,60 € 17.416,66 € Circ. Inps n. 31/2020

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per
le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

Vediamo cosa è e come funziona l'assegno di maternità dei Comuni e tutti gli aspetti relativi ai requisiti, domanda e tempistiche di erogazione da parte dell’Inps.

Cos'è l'assegno di maternità dei comuni

La maternità di una donna è un evento tutelato dalla Costituzione e dalle leggi italiane.

L’evento della gravidanza è causa di una naturale sospensione del rapporto di lavoro per le lavoratrici incinte e poi madri di bambini neonati. Le tutele previste con l’astensione obbligatoria dal lavoro con l’erogazione da parte dell’Inps dell’indennità di maternità per 5 mesi, che generalmente vanno dai 2 mesi prima del parto ai tre mesi successivi, nonché congedo parentale e altre tutele nei primi anni di vita del bambino, consentono alla donna lavoratrice una più serena gestione del doppio status di lavoratrice e madre.

Analogo diritto alla tutela viene riconosciuto dalla legge anche nei confronti delle lavoratrici non occupate, delle donne prive di lavoro, le quali, pur non possedendo i requisiti contributivi hanno comunque diritto ad una prestazione a sostegno del proprio reddito.

Nel caso in cui non ci sia maturazione delle altre prestazioni previdenziali di maternità alle donne spetta l’assegno di maternità dal Comune di residenza.

Questa prestazione è pagata in realtà dall’Inps dopo che il Comune di residenza della donna ha trasmetto tutti i dati della madre, necessari per il pagamento.

Quadro normativo

L'assegno di maternità di base è il nome dell'articolo 74 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, meglio conosciuto come Testo unico della maternità e paternità.

Assegno di maternità di base è il nome giuridico dell'assegno di maternità dei comuni.

Il comma 1 dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 stabilisce che "Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L.
2.500.000".

Importo che si aggiorna ogni anno ai sensi del comma 7 che prevede che "L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT."

Il comma 3 stabilisce che "L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati".

Differenza con l'assegno di maternità dello Stato e incumulabilità

Le lavoratrici interessate alla percezione dell’assegno di maternità dei Comuni sono quelle che non hanno diritto a nessuna delle altre prestazioni di maternità.

Quindi si tratta di tutti quei casi in cui la donna incinta non ha i requisiti né per l’indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti, né per il congedo di maternità per le lavoratrici parasubordinate, né per l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

L’assegno di maternità dei Comuni è infatti incumulabile fatto salvo l’eventuale diritto alla quota differenziale.

Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali ( pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale.

Indennità di maternità dei Comuni e dello stato. Si tratta di una prestazione previdenziale da richiedere solo nel caso in cui non si ha diritto all’indennità di maternità dello Stato, che è un altra tipologia di indennità di maternità che è prevista per lavori atipici e discontinui,

E' infatti prevista dall'articolo 75 del D. Lgs. n. 151/2001, ossia l'articolo successivo all'art. 74 che disciplina l'assegno di maternità dei comuni.

L'assegno di maternità dello Stato spetta con il possesso di almeno tre mesi di contribuzione accreditata dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l’ingresso del minore nella famiglia (in caso di adozione o affidamento).

Le due prestazioni non sono cumulabili, sempre se non si ha diritto solo alla quota differenziale tra le due prestazioni.

A chi spetta l'assegno di maternità dei Comuni

Hanno diritto all’assegno erogato dai Comuni le neo mamme, residenti in Italia che siano:

  • cittadine italiane (dal 2 luglio 1999);
  • cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000);
  • cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000);
  • cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni;
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Quali sono i requisiti per l’assegno di maternità dei Comuni

L’assegno di maternità destinato alle donne che non lavorano e va richiesto nei seguenti casi:

  • nascita del figlio;
  • l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario. La carta di soggiorno non va confusa con il permesso di soggiorno. Essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno.  Il Decreto Legislativo n. 3 del 2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

La circolare Inps n. 35 del 2010 stabilisce che "La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento.

Deve ritenersi, pertanto, superato l’orientamento in precedenza emerso in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi non potevano essere accolte. Si sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell’assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all’Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell’assegno.

In forza delle soluzioni concordate, si precisa infine che sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007.

Si rammenta che per “familiare” devono intendersi:

  • il coniuge;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D. Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2)"".

Limite ISEE

Il comma 4 dell'art.. 74 del D. Lgs. n. 151 del 2001 prevede che "L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti".

Il successivo comma 5 prevede che "Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste".

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata.

Quota differenziale dell'assegno di maternità

Il comma 6 dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 2001 prevede che "Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale".

Questo vuol dire che se la lavoratrice ha diritto ad un altro assegno di maternità diverso da quello dei Comuni, ma quest'ultimo è di importo più alto, può farsi riconoscere la differenza di importo, ossia la quota differenziale.

In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione. Quindi solo nei casi in cui la lavoratrice non è dipendente oppure nei casi in cui la lavoratrice parasubordinata non è in possesso né del requisito delle tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data presunta del parto (requisiti contributivi per il congedo di maternità dei lavoratori parasubordinati), né del requisito contributivo dei tre mesi di contribuzione accreditati presso qualsiasi gestione previdenziale (quindi anche quella per lavoro dipendente o autonomo) tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto (requisito contributivo per l’assegno di maternità dello Stato).

Se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno di maternità previsto dall’Inps, l’assegno viene pagato per la differenza (la cosiddetta quota differenziale), che va pagata nei casi di possesso dei requisiti per l’assegno di maternità dello Stato oppure quando l’importo dell’indennità di maternità spettante, calcolata secondo i requisiti delle varie gestioni Inps, risulta inferiore all’importo dell’assegno di maternità del Comune.

Importo dell’assegno di maternità dei Comuni

Il comma 7 dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 2001 prevede che "L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT".

L’erogazione dell’assegno di maternità del Comune avviene attraverso l’accredito di 5 mensilità, quanti sono i mesi congedo di maternità.

La misura mensile e dell’importo totale è stabilita annualmente dall’Inps ed è erogata per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo.

Un passaggio importante da sottolineare è che l'importo di riferimento è quello della "misura prevista alla data del parto", come stabilito dal comma 3 dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 2001.

Ecco la tabella con tutti gli importi mensili e complessivi anno per anno dell'assegno di maternità dei Comuni con indicazione anche del limite ISEE e della circolare di riferimento:

Anno Importo mensile Importo complessivo Valore ISEE Circolare Inps
2024 404,17 € 2.020,85 € 20.221,13 € Circ. n. 40/2024
2023 383,46 € 1.917,30 € 19.185,13 € Circ. n. 26/2023
2022 354,73 € 1.773,65 € 17.747,58 € Circ. n. 27/2022
2021 348,12 € 1.740,60 € 17.416,66 € Circ. n. 36/2021
2020 348,12 € 1.740,60 € 17.416,66 € Circ. n. 31/2020
2019 346,39 € 1.731,95 € 17.330,01 € Circ. n. 51/2019
2018 342,62 € 1.713,10 € 17.141,45 € Circ. n. 35/2018
2017 338,89 € 1.694,45 € 16.954,95 € Circ. n. 55/2017
2016 338,89 € 1.694,45 € 16.954,95 € Circ. n. 46/2016
2015 338,89 € 1.694,45 € 16.954,95 € Circ. n. 64/2015
2014 338,21 € 1.691,05 € 35.256,84 € Circ. n. 29/2014
2013 334,53 € 1.672,65 € 34.873,24 € Circ. n. 34/2013
2012 324,79 € 1.623,95 € 33.857,51 € Circ. n. 29/2012
2011 316,25 € 1.581,25 € 32.967,39 € Circ. n. 56/2011
2010 311,27 € 1.556,35 € 32.448,22 € Circ. n. 37/2020
2009 309,11 € 1.545,55 € 32.222,66 € Circ. n. 36/2009
2008 259,53 € 1.297,65 € 31.223,51 € Circ. n. 25/2008
2007 294,52 € 1.472,60 € 30.701,58 € Circ. n. 68/2007
2006 288,75 € 1.443,75 € 30.099,59 € Circ. n. 47-bis/2006
2005 283,92 € 1.419,60 € 29.596,45 € Circ. n. 32/2005
2004 278,35 € 1.391,75 € 29.016,13 € Circ. n. 34/2004
2003 271,56 € 1.357,80 € 28.308,42 € Circ. n. 54/2003
2002 265,20 € 1.326,00 € 26.918,15 € Circ. n. 58/2002
2001 258,23 € 1.291,15 € 26.918,15 € Circ. n. 106/2001

Assegno di maternità dei Comuni e parto gemellare

L’assegno spetta per ogni figlio, quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati o affidati.

Domanda e modulo

Vediamo come funziona la presentazione della domanda al Comune di residenza.

Anche se l’effettivo pagamento dell’assegno è di competenza dell’Inps, la domanda per l’assegno di maternità dei Comuni deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

Al Comune di residenza compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, ai sensi degli articoli 17 e seguenti del D.P.C.M. 21 dicembre 2000.

Assegno di maternità per madre minorenne. Nel caso di domanda presentata da parte di una madre minorenne, alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno di maternità è abilitato il padre, che diventa beneficiario della prestazione a condizione che:

  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto;
  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà.

Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. L’assegno deve essere comunque intestato alla madre.

Documentazione da presentare al Comune di residenza. Va presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno.

Va inoltre presentata una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
  • di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
  • diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
  • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato;

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Assegno di maternità dei Comuni pagato dall'Inps

Il comma 8 dell'art. 74 del D. Lgs n. 151 del 2001 prevede che "L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9".

Modalità di pagamento. L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore: da un documento di riconoscimento, dal codice fiscale, dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria. 

Tempistiche: quando arriva l'assegno

Molti vogliono sapere quando arriva o dopo quanto arriva l'assegno di maternità dei Comuni.

Per quanto riguarda i tempi di lavorazione del provvedimento, l'Inps sul proprio sito comunica che il  termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione, quindi di pagamento dell'assegno di maternità dei Comuni, come già detto, la domanda è presentata al Comune di residenza, viene gestita dal Comune ma poi l’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione dell’assegno di maternità, l’Inps paga entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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