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20 Luglio 2024
9:00

Assegno bancario ed assegno circolare: quali differenze tra i due titoli di credito?

Gli assegni bancari e circolari sono strumenti di pagamento di frequente utilizzo. Affinché vengano emessi correttamente è necessario rispettare dei requisiti.

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Assegno bancario ed assegno circolare: quali differenze tra i due titoli di credito?
Esperta in Diritto Bancario e delle Assicurazioni
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Assegno bancario e assegno circolare, quali sono le differenze e le caratteristiche fondamentali?

Sono strumenti utilizzati sia dalle persone fisiche che giuridiche, quindi dalle partite IVA, dalle società di persone e di capitali, ma occorre conoscere bene come compilarli e quando scegliere l'uno o l'altro.

Gli assegni sono dei titoli di credito, il cui compito è quello di agevolare la circolazione dei crediti. Scopriamo che si intende per titoli di credito al portatore, nominativi ed all'ordine.

Assegno bancario ed assegno circolare: quale differenza?

Assegno bancario ed assegno circolare? C'è differenza?

Se pur si tratti di due strumenti di pagamento che vengono adoperati, quotidianamente, da persone fisiche e giuridiche, talvolta non sono chiari gli aspetti che li differenziano.

L'assegno bancario o chèque è un titolo di credito all'ordine o al portatore , che contiene l'ordine diretto ad un istituto di credito di pagare al possessore di quel titolo la somma portata dall'assegno.

L'assegno circolare, invece, è un titolo di credito solo all'ordine, emesso da un istituto autorizzato o da un suo corrispondente, che contiene la promessa di pagare a vista la somma indicata sul titolo. Il pagamento potrà avvenire presso uno qualsiasi dei recapiti indicati dall'emittente.

In dettaglio mentre l'assegno bancario contiene l'ordine impartito da un correntista alla propria banca di pagare a terzi o a sé stesso una somma di denaro, quello circolare è emesso da una banca per somme che siano disponibili presso di essa al momento dell'emissione.

Assegno bancario ed assegno circolare: strumenti di pagamento alternativi al denaro

Titoli di credito: funzione e disciplina

Per comprendere di più quale sia la differenza tra le due tipologie di assegni, è opportuno fare un brevissimo inciso sul titolo di credito e sulla differenza tra alcune tipologie di essi.

E' noto, ai cultori del diritto, che un titolo di credito abbia la funzione precipua di agevolare la circolazione dei crediti, fornendo all'acquirente una posizione di sicurezza che non è possibile realizzare nel sistema della cessione dei crediti.

Secondo la disciplina codicistica il titolo di credito è quel documento contenente una dichiarazione, di contenuto diverso, che adempie ad una duplice funzione: costituire un mezzo necessario e sufficiente per l'esercizio del diritto indicato nel documento e di essere un mezzo tecnico per la circolazione del diritto stesso.

Le norme di riferimento dei titoli di credito sono contenute nel titolo V "Dei titoli di credito" del libro IV  "Delle Obbligazioni", articoli 1992 e seguenti.

Tale norma, infatti, recita "Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge".

Titoli di credito al portatore, all'ordine e nominativi

I titoli al portatore prevedono che la legittimazione sia attribuita dal semplice possesso del titolo e la circolazione della legittimazione si attua in virtù dell'impossessamento del titolo da parte di una persona diversa (art. 2003 cod. civ); nei titoli all'ordine ed in quelli nominativi, la legittimazione presuppone, oltre al possesso del titolo, una certificazione documentale, che è diversa nei primi rispetto ai secondi.

Nei titoli all'ordine, la legittimazione è connessa al fatto che il possessore è intestatario originario del titolo (prenditore) o un ordinatario immediato o mediato di questo (art. 2008 codice civile).

Nei titoli nominativi la legittimazione è connessa al fatto che il possessore è intestatario originario o successivo del titolo ed è iscritto nel registro dell'emittente come tale.

Assegni bancari: caratteristiche fondamentali

L'assegno è, tuttavia, uno strumento di pagamento sostitutivo dei soldi contanti.

Sue caratteristiche fondamentali sono le seguenti:

  1. È pagabile "a vista", ovvero può essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l'assegno al momento della presentazione del titolo;
  2. È un titolo di credito e come tale può essere trasferito ad altre persone. L'assegno deve recare la girata, ovvero la firma apposta sul retro dell'assegno da parte del beneficiario e degli altri giranti. Quando l'assegno è al portatore, la circolazione avviene mediante la semplice consegna;
  3. L'assegno va presentato, per il suo incasso, entro un certo numero di giorni dalla data di emissione, precisamente 8 giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento ( "su piazza") e 15 giorni se è pagabile "fuori piazza" ( in un altro comune rispetto a quello di emissione)

Assegno bancario: quando e come emetterlo?

Che sia all'ordine o al portatore l'assegno bancario, classico per così dire, ha una specifica funzione economica: l'ordine di pagamento è diretto ad una banca (a meno che l'assegno non sia emesso o non sia pagabile all'estero) e codesta emissione è legata alla presenza di una serie di presupposti.

In primis è necessario che ci siano somme disponibili presso la banca alla quale l'ordine è stato diretto e presuppone che di queste somme il traente, in virtù di una convenzione o contratto di assegno (espressa o tacita), ne possa disporre mediante assegno bancario.

Questi sono requisiti di regolarità dell'assegno ma per emettere un assegno è necessario, anche, che venga compilato correttamente. Sarà opportuno indicare data e luogo di emissione, importo, beneficiario e firma. Questi sono i requisiti formali. Nel paragrafo precedente abbiamo indicato quali sono le regole relative ai tempi di emissione.

Va sottolineato che qualora trascorrano gli 8 o i 15 giorni l'emittente può ordinare alla banca di non effettuare il pagamento. In questo caso verrebbe anche meno la possibilità, per il beneficiario, di attivare una serie di misure di tutela previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell'assegno.

Tra queste spicca il c. protesto che pone il beneficiario nella posizione di poter agire per via "giudiziaria" per ottenere la somma dovuta.

Assegno circolare: quando e come emetterlo?

Si faccia una premessa, l'assegno circolare è considerato uno strumento di pagamento particolarmente sicuro perché chi lo utilizza, deve andare, necessariamente, in banca affinché lo stesso venga emesso. La banca avrà il compito di verificare la presenza del denaro da corrispondere nonché dovrà anche certificare la somma al ricevente. Per ottenere l'emissione di questa tipologia di assegno è sufficiente recarsi in banca (anche senza essere correntisti di quell'istituto di credito) e versare il controvalore dell'assegno in contanti oppure utilizzare il denaro depositato sul conto corrente e richiederne l'emissione compilando un apposito modulo. L'assegno circolare deve recare il numero di identificazione. Affinché sia validamente utilizzabile deve avere i seguenti elementi: denominazione di assegno circolare; promessa di pagare a vista una certa somma di denaro; nome e cognome del beneficiario (ragione o denominazione sociale qualora si tratti di una società o di un’azienda); data e luogo in cui è stato emesso; importo da pagare scritto in cifre e in lettere; sede, filiale o agenzia della banca emittente; firma della banca emittente. Non esistono limiti riguardo l’importo massimo da inserire in un assegno circolare. In merito alla sua validità si specifica che l'assegno circolare potrà essere incassato entro tre anni dalla sua emissione. Il beneficiario potrà riscuotere l'importo in contanti presso qualsiasi filiale della banca che lo ha emesso. Vanno sempre rispettate, in merito alla riscossione, tutte le normative in materia di antiriciclaggio. La parola "assegno", adoperata principalmente nel settore bancario, richiama, in verità, anche le misure di sostegno al reddito offerte dallo Stato. Proprio recentemente, abbiamo parlato dell'assegno di inclusione.

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