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7 Settembre 2023
17:00

Aspettativa non retribuita nel CCNL Commercio per gravi motivi familiari

Nel contratto commercio è prevista la possibilità di richiedere una aspettativa non retribuita per gravi motivi personali e familiari (art. 433 codice civile o parenti e affini entro il terzo grado, in caso di portatore di handicap). Il congedo non retribuito fino a due anni può essere richiesto per decesso, assistenza ai familiari, patologie, grave disagio personale ad esclusione della malattia. Il datore di lavoro può comunicare il diniego, la concessione parziale o una proposta di rinvio. Vediamo tutte le informazioni utili.

Aspettativa non retribuita nel CCNL Commercio per gravi motivi familiari
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
aspettativa non retribuita per motivi familiari commercio

I lavoratori del settore commercio possono richiedere l’aspettativa non retributiva per gravi motivi personali e familiari con diritto alla conservazione del posto fino a due anni. Il congedo può essere frazionato ed è fruibile su richiesta scritta al datore di lavoro, che in alcuni casi può negare la concessione.

Il congedo o aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, che è cosa diversa dal congedo straordinario retribuito fino a due anni per portatori di handicap, è disciplinato dalla legge n. 53 del 2000, da un regolamento contenuto nel Decreto interministeriale n. 278 del 2000, ma a decidere le modalità di richiesta, concessione, diniego e documentazione da presentare è il contratto collettivo. Nel caso in questione il CCNL Terziario Confcommercio, meglio conosciuto come contratto commercio.

Dalla legge, al regolamento, al CCNL Commercio, vediamo tutto quel che c’è da sapere.

Aspettativa non retribuita fino a due anni secondo la legge

La legge italiana, all’art. 4 comma 2 della legge n. 53 del 2000, disciplina l’aspettativa non retribuita fino a due anni per gravi e documentati motivi familiari:

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Durante tale periodo:

  • il dipendente conserva il posto di lavoro,
  • non ha diritto alla retribuzione
  • e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.

Il comma 4 citato rimanda ad un decreto interministeriale che contenga un regolamento di attuazione che ha avuto il compito di disciplinare le modalità per fruire dell’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, ma anche di disciplinare i tre giorni di permessi retribuiti per decesso o gravi infermità.

Tale decreto indica per quali familiari spetta l’aspettativa ed elenca pure quali sono i gravi motivi familiari per i quali spetta il diritto all’aspettativa non retribuita fino a due anni, con conservazione del posto di lavoro. Prima di affrontare cosa prevede in merito il contratto commercio, vediamo quali sono ritenuti gravi motivi familiari ed in riferimento a quali familiari spetta di diritto l’aspettativa non retribuita, poi disciplinata nel dettaglio dal contratto collettivo.

Per quali familiari spettano i congedi per gravi motivi familiari

Sempre secondo la legge, ed in particolare secondo il Decreto interministeriale all’art. 2 che disciplina i congedi per gravi motivi familiari:

La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi:

  • alla situazione personale,
  • della propria famiglia anagrafica,
  • dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi,
  • nonche' dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi".

A parte la famiglia anagrafica, i soggetti di cui all’art. 433 del codice civile sono:

  • il coniuge;
  • i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
  • gli adottanti;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Quando si tratta di portatori di handicap, leggendo la normativa, si ha diritto all’aspettativa non retribuita fino a due anni per gravi motivi familiari anche per i parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

A tal fine, i gradi di parentela sono i seguenti:

  • Primo grado: figli e genitori.
  • Secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni.
  • Terzo grado: zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella). Quarto grado: cugini.

I gradi di affinità sono i seguenti:

  • Primo grado: suocero, genero e nuora.
  • Secondo grado: sorella e fratello del coniuge.
  • Terzo grado: zia e zio del coniuge. Quarto grado: cugino o cugina del coniuge.

Quali sono i gravi motivi familiari: la definizione

Chiarito i familiari per i quali è possibile chiedere l’aspettativa non retributiva, chiarito che tale aspettativa può essere richiesta anche per motivi legati al lavoratore, occorre conoscere quali sono i gravi motivi che giustificano il diritto all’assenza non retribuita.

Secondo il decreto interministeriale, per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma (famiglia anagrafica, soggetti di cui all’art. 433 del codice civile e parenti e affini entro il terzo grado in caso di portatori di handicap);

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potesta'.

Aspettativa per gravi motivi familiari nel contratto commercio

Nel contratto commercio, stipulato da Confcommercio e Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nella Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro, c'è il Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro. All'interno del Titolo V vi è il Capo V che tratta i "Congedi – Diritto allo studio – Aspettative". Dopo aver disciplinato i permessi e congedi retribuiti, all'art. 169 il contratto commercio disciplina le aspettative non retribuite.

Nello specifico, il contratto commercio disciplina l’aspettativa per gravi motivi familiari all’art. 169 che recita:

“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi”.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Durante tale periodo il dipendente:

  • conserva il posto di lavoro,
  • non ha diritto alla retribuzione
  • e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
  • Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio”.

Quindi il CCNL conferma quanto previsto dalla legge. Ossia, conservazione del posto di lavoro, aspettativa senza diritto alla retribuzione (quindi lo stipendio) e divieto di svolgere attività lavorativa da parte del dipendente.

Come richiedere l’aspettativa non retribuita

Il CCNL Commercio, sempre all'art. 169, stabilisce che:

“il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati”.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art.3 del medesimo regolamento di attuazione”.

Per ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento di attuazione il lavoratore deve presentare “idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico”.

Sempre il regolamento di attuazione all’art. 3 stabilisce anche che “La certificazione relativa alla grave infermita' deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attivita' lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo”. Tali patologie sono state elencate precedentemente (patologie acute)

Sempre il regolamento stabilisce “Quando l'evento che da' titolo al permesso o al congedo e' il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva”.

Quando il datore di lavoro può negare l’aspettativa non retribuita

Tornando al CCNL Terziario Confcommercio, meglio conosciuto come contratto commercio, dopo che il lavoratore ha presentato la richiesta, l’art. 169 del CCNL Commercio stabilisce che “Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi”.

Il datore di lavoro può comunicare:

  • L’accoglimento della richiesta;
  • L'eventuale diniego;
  • la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato;
  • la concessione parziale del congedo.

Le situazioni di diniego, rinvio o concessione parziale “devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni”.

Sempre secondo il CCNL viene richiesto al datore di lavoro una certa condotta nei casi di richiesta di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari: “Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa”.

Sui gravi e comprovati motivi familiari decide la Commissione Paritetica territoriale di conciliazione: “In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio Arbitrale di cui agli articoli 37 e 38”.

Aspettativa non retribuita e contratto a termine nel commercio

L’art. 169 del contratto commercio stabilisce che:

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma”.

Quindi nel caso di contratto a tempo determinato è possibile il diniego datoriale per incompatibilità quando il periodo di aspettativa richiesto supera un quarto della durata del contratto.

Lo stesso CCNL concede al lavoratore la libera possibilità di recesso dal rapporto di lavoro: “Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso”.

Aspettativa non retribuita e permessi retribuiti per lutto o decesso

L’art. 169 del CCNL Commercio stabilisce che il congedo o aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari “può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n.53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni”.

Aspettativa non retribuita e rientro anticipato al lavoro

Il contratto collettivo del commercio, infine, sempre all’art. 169, disciplina i casi di rientro anticipato del lavoratore:

“Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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