Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15
L‘articolo 4 della L.241/90 introduce una figura molto importante all'interno del quadro organizzativo dell'amministrazione, ovvero quella del responsabile del procedimento.
L‘unità organizzativa del procedimento, stabilisce che per ciascun tipo di procedimento l’amministrazione individui l’unità organizzativa responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale, rendendo poi pubbliche tali disposizioni.
Vediamo qui di seguito cosa dice l'articolo 4 della L 241/90
La Norma
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Principi dell’articolo 4
L’articolo 4 della L.241/90 intitolata all’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo introduce quella che è una delle figure fondamentali del procedimento amministrativo ovvero il responsabile del procedimento.
Spetta quindi alle P.A. individuare per ciascun procedimento amministrativo in primis le unità responsabili del procedimento, ovvero gli uffici preposti alla conduzione di un determinato procedimento amministrativo, e poi successivamente come vedremo all’articolo 5 della legge 241 del ‘90 la figura del responsabile del procedimento, ovvero il soggetto preposto alla conduzione delle varie fasi del procedimento amministrativo e dell’emanazione del provvedimento finale.
L’individuazione dell’unità organizzativa, che riguarda l’organizzazione strutturale dell’ente è quindi suscettibile di incidere, tra le altre cose, sulla competenza degli organi e sui rapporti con i terzi, e pertanto avente natura normativa va adottata sotto forma di regolamento.
Ma perché è necessario che la Pubblica Amministrazione nel momento in cui avvii un procedimento amministrativo, ne individui prima l’unità responsabile e poi il responsabile stesso del procedimento?
A questo quesito ci risponde l’art. 97 della Costituzione il quale, al secondo comma, enuncia che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell’azione amministrativa”
Possiamo vedere, quindi, che la P.A. ha una propria organizzazione la quale indica non solo il complesso di soggetti e strutture che svolgono attività pubblica, ma anche l’esercizio della funzione organizzativa dei pubblici poteri. Da qui la necessità di organizzare l’amministrazione in uffici ai quali affidare le singole funzioni o compiti e all’interno di questi uffici individuare i funzionari preposti all’espletamento di tali compiti.