L’art. 317 c.p., rubricato “Concussione”:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 12 anni
La norma disciplina uno dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e rientra, più in generale, nel Titolo II – “Dei delitti contro la pubblica amministrazione".
La concussione è un reato proprio, cioè che può essere commesso esclusivamente da quei soggetti che esercitano una pubblica funzione e che, abusando delle proprie qualità o funzioni, preme sulla volontà altrui al fine di ottenere da questi una qualche dazione o utilità da destinare a se stesso o ad un terzo.
Presupposti del reato è che questo realizzi la consegna o la promessa indebita di denaro o di un'altra utilità, frutto di una costrizione esercitata sul soggetto passivo.
E’ richiesto il dolo generico affinché possa configurarsi il reato di concussione.
E’ configurabile il tentativo.
Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui avviene la dazione o la promessa.
A proposito della disciplina sin qui descritta, si ricordano le sentenze di maggiore interesse pronunciate dalla Corte di Cassazione nel corso del tempo:
- Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 15 aprile 1993, n. 3689 "Il delitto di concussione è legato all'obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato e non alla convinzione oggettiva che la parte lesa ne abbia";
- Corte di Cassazione, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 2808 "In tema di concussione, l'art. 317 c.p., per l'abuso dei poteri ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio), quali manifestazioni della sua potestà funzionali per lo scopo diverso da quello per il quale sia stato investito; per l'abuso delle qualità ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato";
- Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 30 ottobre 1978, n. 409 "Il delitto di concussione è caratterizzato non solo dalla qualità personale dell'agente, ma anche e specialmente dall'abuso della potestà funzionale nel quale trova sostegno il fondamentale elemento del metus publicae potestatis sotto il cui influsso si determina la volontà del soggetto passivo per la preoccupazione di un ingiusto danno che possa eventualmente derivargliene";
- Corte di Cassazione, sez. VI, 9 gennaio 2003, n. 450 "Sussiste l'ipotesi di concussione per induzione nella condotta del sottoufficiale della Guardia di Finanza che, in occasione di una verifica fiscale presso un esercizio commerciale di generi alimentari, induca l'esercente, abusando della propria qualità, a consegnargli gratuitamente prodotti alimentari, rappresentandogli la sistemazione di non meglio precisate irregolarità relative alla posizione assicurativa di un dipendente";
- Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 28 aprile 2023, n. 17918 "In tema di concussione, l'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale".