L’articolo 1022 del Codice Civile definisce l’abitazione e il suo diritto. L’articolo è contenuto nel più ampio contesto del Capo II, Titolo V, Libro III del Codice Civile al quale è dedicata la trattazione anche del diritto di uso.
“Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.”
L’art.1022 consente di definire l’abitazione come il diritto reale che insiste sulla cosa altrui e che attribuisce ad un soggetto, che viene definito habitator, il diritto di godere del bene immobile, con il solo limite del soddisfacimento proprio e dei propri familiari.
Il diritto di abitazione è quindi un diritto personalissimo e da considerarsi in lettura combinata al diritto di uso di cui all’articolo 1021 del Codice Civile. Il bene immobile, che può avere finalità abitative o altre diversamente e giuridicamente delineate, non conferisce nessun diritto relativo ai frutti.
Le facoltà conferite alla stregua dell’utilizzo del bene, riguardano essenzialmente i bisogni dell’habitator della sua famiglia, ciò nei limiti della modica perceptio.