
L’articolo 980 del Codice Civile, di cui al Capi I, Sezione I, dell’usufrutto e rubricato “Disposizioni generali” disciplina come segue:
“L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.”
La norma prevede che l’usufruttuario possa cedere ad un altro il proprio diritto di godimento ma che tale diritto sia comunque destinato a estinguersi alla morte del suo usufruttuario originario.
In ogni caso è fondamentale ricordare che, pur scegliendo di cedere il proprio usufrutto a terzi, sarà necessario notificare di questo movimento al proprietario. Altrimenti tanto l’usufruttuario quanto il cessionario saranno obbligati a corrispondere al proprietario una somma di denaro a titolo oneroso.