L’articolo 969 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo IV – Dell'enfiteusi, è rubricato "Ricognizione".
Il testo aggiornato dell'art. 969 c.c dispone:
“Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente”.
La ricognizione rappresenta un atto di mero carattere probatorio e a mezzo del quale il proprietario-concedente mira ad ottenere la dimostrazione del suo insistente diritto di proprietà sul fondo concesso in enfiteusi.
Grazie alla ricognizione, esperibile almeno un anno prima del termine previsto dal contratto di enfiteusi, il proprietario ostacola l’enfiteuta dall’acquistare il fondo per il decorso del tempo, o addirittura per usucapione nel caso in cui l’enfiteusi sussista da 20 anni.
La ricognizione rappresenta uno strumento volontario del concedente, pertanto ove non volesse esercitare non perderebbe il suo diritto.
Si segnalano le pronunce della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 18 giugno 2003, n. 9687
"A norma dell'art. 2720 cod. civ. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali";
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 febbraio 1002, n. 2088
"A norma dell'art. 2720 cod. civ. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, è operativa (come quella della confessione) in ordine soltanto ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, ma non può esplicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che detto atto, ove sia riferito al diritto di proprietà ovvero ad altri diritti reali (salvo che nei casi previsti), non può assumere al riguardo dell'esistenza di questi diritti valore di prova, potendo rilevare a tal fine solo in ordine ai fatti in relazione al suo specifico contenuto".