L'articolo 967 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo IV – dell'enfiteusi, è rubricato "Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione".
Il testo aggiornato dell'art. 967 c.c. dispone:
“In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente .
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione”.
La norma sancisce un limite imposto al concetto di solidarietà tra vecchio enfiteuta e nuovo enfiteuta acquirente nei confronti del proprietario a cui spetta la corresponsione periodica del canone.
Nel caso di canoni non corrisposti e fino a che non sia stato notificato l’atto di acquisto al nuovo enfiteuta, il precedente sarà tenuto ai suoi obblighi.
Il trasferimento dell’enfiteusi avviene soltanto al momento dell’alienazione e non sarà comunque possibile ottenere la restituzione del versamento corrisposto dal concessionario di sua sponte.
La notificazione è l'atto compiuto dall'ufficiale giudiziario mediante il quale viene portata a conoscenza del concedente l'avvenuto trasferimento del diritto. In questo modo, il vecchio enfiteuta è liberato dei suoi obblighi.
Vediamo adesso gli orientamenti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 luglio 1969, n. 2692
"Nel caso in cui l'alienazione del diritto enfiteutico abbia luogo durante la pendenza di un giudizio fra il concedente e l'enfiteuta, avente per oggetto il riconoscimento dei diritti del primo e degli obblighi del secondo, la rituale produzione, a norma dell'art.87 disp. Att.Cod.proc.civ., dell'atto di alienazione costituisce un equipollente della notificazione richiesta dall'art.967, secondo comma, cod. civ. ai fini della liberazione del precedente enfiteuta dai suoi obblighi";
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 giugno 1963, n. 1484
"Non è affatto requisito indispensabile per la validità del trasferimento del dominio utile di un fondo l'intervento all'atto del domino diretto, essendo sufficiente, invece, che il trasferimento venga operato mediante regolare atto pubblico, tempestivamente trascritto, nel quale sia bene individuato il direttario del fondo ciò particolarmente quando non si faccia questione di nullità del trasferimento per mancato interpello del concedente da parte dell'enfiteuta".