L'articolo 966 del Codice Civile, un tempo inerente il diritto di prelazione a favore del concedente, è una norma ormai abrogata ad opera dell'articolo 10, Legge 18 dicembre 1970, n. 1138
La norma prevedeva che:
[In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente è preferito a parità di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
Se i concedenti sono più e la prelazione non è esercitata da tutti congiuntamente, essa può esercitarsi per la totalità anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.]
Vediamo l'orientamento della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 marzo 1981, n. 1407
"L'impegno pattizio di preferire un determinato soggetto nella conclusione di un affare (cosiddetta prelazione convenzionale) implica, in applicazione dei criteri evincibili dalle ipotesi di prelazione legale ed in difetto di diversa regolamentazione negoziale, l'obbligo di comunicare a detto soggetto tutti gli elementi della offerta pervenuta dal terzo, che si rendano necessari per dargli la piena consapevolezza dei termini dell'affare, e, quindi, la possibilità di valutare la convenienza o meno dell'esercizio della prelazione. Detta comunicazione, pertanto, non può limitarsi alla mera enunciazione dell'intenzione di addivenire a quell'affare, ma deve indicare gli elementi del contratto, si da tradursi in una vera e propria proposta contrattuale, ed eventualmente anche il nome del terzo, qualora tale indicazione, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all'intuitus personae, si appalesi necessaria per assicurare le indicate esigenze (nella specie, vertevasi in tema di patto di prelazione per il caso di vendita delle azioni, contenuto nello statuto di una società a base familiare)".