L’articolo 963 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo IV – Dell'enfiteusi, è rubricato "Disponibilità del diritto dell'enfiteuta".
Il testo aggiornato dell'art. 963 c.c. dispone:
“L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente”.
La norma prevede che l’enfiteuta possa trasferire il proprio diritto o costituirvi altri di minore entità.
Al momento della costituzione del diritto di enfiteusi è possibile che all’interno dell’atto venga prescritto che l’enfiteuta non possa godere del suo diritto entro un certo termine e comunque non superiore ai 20 anni.
Alla fine del rapporto, il vecchio enfiteuta e il nuovo sono obbligati solidalmente tra loro al concedente-proprietario.
Per disponibilità si intende la possibilità di compiere il trasferimento di un proprio diritto, oppure costituire sullo stesso, diritti di minor entità e comunque rispondendo all'enfiteusi.
Vediamo alcuni degli orientamenti rilevanti della giurisprudenza.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25756
"In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti".