L’articolo 964 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo Iv – Dell'enfiteusi, è rubricato "Imposte e altri pesi".
Il testo aggiornato dell'art. 964 c.c. dispone:
“Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone”.
Ogni onere o prestazione che gravano sul fondo, a qualsiasi titolo e anche se straordinario, sono a carico dell’enfiteuta.
Tuttavia, se previsto dal titolo costitutivo, è possibile che i pesi restino a carico del concedente. Essendo una particolarità, è rimessa alla discrezionalità dei contraenti la facoltà di derogare. In ogni caso e volendo evitare una compressione eccessiva per il concedente, simile obbligo non può eccedere la misura identificata del canone.
Vediamo gli orientamenti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 febbraio 1969, n. 330
"Qualora in un contratto di concessione enfiteutica sia contenuta la clausola che addossa al concedente il carico dell'imposta fondiaria, il giudice, ove si eccepisca l'invalidità di detta clausola per indeterminatezza circa la durata del patto e l'ammontare dell'imposta, deve accertare se con esso le parti intesero riferirsi all'imposta prediale nella misura esistente al momento del contratto o anche alle variazioni successive tenendo presente, in tal caso, che l'imposta non puo superare l'ammontare del canone, venendo altrimenti meno lo stesso carattere corrispettivo della concessione in enfiteusi".