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15 Settembre 2023
17:00

[Art. 962 c.c.: Revisione del canone]

L'art. 962 c.c. è stato abrogato ai sensi dell'articolo 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.

[Art. 962 c.c.: Revisione del canone]
Dottoressa in Giurisprudenza
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La norma è stata abrogata ad opera dell'articolo 18 della Legge 22 luglio 1966, n. 607.

Il testo dell'articolo 962 del Codice Civile disponeva:

[Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo.

Tale valore si determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile. La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.]

Tra gli orientamenti della giurisprudenza si segnala:

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 dicembre 1980, n. 6319
"In materia di enfiteusi, la revisione del canone-introdotta in sostituzione del principio della immutabilità del canone stesso, dall'art. 962 del codice civile vigente, al quale la decisione della corte Cost.. n. 53 del 1974 ha restituito pieno vigore, relativamente alle enfiteusi urbane ed edificatorie, attraverso la declaratoria della parziale illegittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 e che pertanto risulta applicabile a tutti i rapporti non esauriti sotto la disciplina precedente, data l'estensione dell'efficacia delle pronunzie di illegittimità costituzionale a tutte le situazioni giuridiche non esaurite, salvi gli effetti anteriori che abbiano conseguito in via definitiva la loro funzione-è un istituto essenzialmente diverso dalla rivalutazione del canone medesimo, disposta una tantum dall'art. 6 della legge n. 1138 del 1970, poiché la revisione è prevista in favore di entrambe le parti per ovviare alla eventuale sproporzione del canone rispetto al valore attuale del fondo, in modo da ristabilire l'originario equilibrio sinallagmatico, mentre la rivalutazione è stata configurata come facoltà concessa alla parte interessata per porre rimedio alle conseguenze negative della svalutazione monetaria manifestatasi nel quinquennio dal 1963 al 1968. Ne discende che non è ravvisabile l'alternativita fra le due figure, nel senso che la intervenuta rivalutazione precluda la domanda di revisione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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