L'art. 96 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, anche se cessati dalla carica, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
L'art. 96 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo III "Il Governo", Sezione I "Il Consiglio dei ministri".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 96 della Costituzione italiana.
Art. 96 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 96 della Costituzione italiana:
"Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
Art. 96 della Costituzione: spiegazione
L'art. 96 della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, anche se cessati dalla carica, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della repubblica prima di esercitare le loro funzioni (art. 93 Cost.).