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1 Settembre 2023
11:00

Art. 958 c.c., Durata dell’enfiteusi

L'articolo 958 del Codice Civile, di cui al Libro III, Titolo IV, è rubricato come "Durata" e rinvia alla disciplina dell'enfiteusi. Vediamo la norma e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 958 c.c., Durata dell’enfiteusi
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 958 c.c. dispone:

“L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo. 

L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai 20 anni”.

Come è possibile comprendere, la durata minima imposta per l’enfiteusi trova spiegazione nella necessità di assicurare al titolare, ovvero l’enfiteuta, un lasso di tempo minimo entro cui apportare i miglioramenti imposti.

Si segnalano le seguenti pronunce della giurisprudenza:

  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 gennaio 2007, n. 858
    "Nell'azione di regolamento di confini, mentre l'attore è dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione, il convenuto, ove intenda non solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e reciproco rispetto a quella proposta dall'attore. In mancanza di una domanda riconvenzionale il giudice non può, pertanto, disporre il rilascio della porzione che risulti illegittimamente goduta dall'attore ed ove lo faccia ricorre il vizio di ultrapetizione. Per ottenere il rilascio il convenuto, in mancanza di un rilascio spontaneo dell'attore, deve agire con un successivo giudizio, facendo valere l'intervenuto accertamento sullo stato di godimento";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 febbraio 1979, n. 876
    "L'azione del concedente intesa ad ottenere il rilascio dello immobile concesso in enfiteusi, in seguito all'avveramento di una condizione risolutiva apposta al contratto enfiteutico, non e soggetta a prescrizione, giacche con essa il concedente fa valere non un potere a se, nascente ex novo e in maniera autonoma dal contratto, ma una facoltà che rientra nel contenuto del diritto di proprietà inerente al rapporto contemplato dal contratto e il cui Esercizio rappresenta un modo di manifestarsi del diritto di proprietà medesimo, che non e soggetto a prescrizione. ( V 2904/62, mass n 254307)";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 ottobre 1962, n. 2904
    "Nell'enfiteusi il concedente e l'effettivo proprietario del bene e l'enfiteuta il titolare di un diritto reale su cosa altrui. Pertanto, il diritto del concedente non si estingue per non uso (arg ex art 970 cod civ), ma soltanto per effetto dell'acquisto che altri ne abbia fatto mediante usucapione. Nell'ipotesi di enfiteusi temporanea l'utile dominio cessa con la scadenza del termine prefisso, facendo rivivere nel concedente la proprietà piena ed esclusiva dell'immobile";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 dicembre 1938, n. 3218
    "In caso di fallimento dell'erede il curatore può, nelle forme di legge, sostituirsi all'erede fallito ed accettare in sua vece la aperta successione ed in tal caso può agire sia in rappresentanza esclusiva della massa e sia anche in rappresentanza del fallito. Il curatore può e deve in tal caso accettare l'eredità con il beneficio d'inventario. Gli effetti della accettazione condizionata del curatore si estendono agli altri coeredi secondo la norma dell'articolo 958 cod. civ. vi sia o meno dissenso tra essi. Il pagamento con denaro proprio dei debiti ereditari, da parte dell'erede, sia pur esso beneficiato o rinunziante, con la dichiarazione esplicita di aver voluto pagare di proprio alcuni debiti più certi e considerevoli solo per rendere omaggio alla memoria del defunto non importa accettazione presunta ovvero la decadenza dal beneficio ovvero infine accettazione tacita incondizionata".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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