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25 Giugno 2024
16:21

Art. 957 c.c. “Disposizioni inderogabili”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 957 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni inderogabili", rientra nel Libro III - Della proprietà, Titolo V - Dell'enfiteusi.

Art. 957 c.c. “Disposizioni inderogabili”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 957 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni inderogabili", rientra nel Libro III – Della proprietà, Titolo V – Dell'enfiteusi.

Il diritto di enfiteusi è il diritto reale meno frequentemente utilizzato nel nostro ordinamento.

Ricompreso nei diritti reali di godimento su cosa altrui descritti dal nostro ordinamento, attraverso l'enfiteusi, il soggetto – chiamato enfiteuta – è titolare di un diritto (al pari di quello riconosciuto al proprietario) di godimento del fondo con ampi poteri.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 957 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 957 del Codice Civile.

"L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973".

Articolo 957 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il diritto di enfiteusi affonda le sue radici nell'ordinamento romano e la norma impone la necessità di una lettura combinata delle successive disposizioni in modo da avere una visione completa del diritto reale di godimento.

Il diritto di enfiteusi rappresenta uno dei diritti reali di godimento che, seppur limitati, concede al titolare del diritto poteri particolarmente estesi. L’enfiteusi può essere costituita sia su fondi urbani (e in quel caso si parlerà di enfiteusi urbana) sia su fondi agricoli.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 957 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 957 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2 sentenza 6 novembre 2023, n. 30823
"Il cd. "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali".

Corte di Cassazione, sezione 6 2, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15822
"Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria".

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3689
"Il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, sicché le domande di accertamento negativo e quelle di affrancazione dallo stesso non soggiacciono alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 21 febbraio 2017, n. 4431
"Quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto".

Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 6 giugno 2012, n. 9135
"Il regime giuridico del cosiddetto "livello" va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. Ne consegue che l'accertamento positivo o negativo dell'esistenza del "livello" esula dalla competenza "ratione materiae" della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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