L’art. 956 del Codice Civile dispone:
“Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo”.
La disciplina prevede un importante divieto dovuto alla necessità di separarare la proprietà del suolo dalle piantagioni, senza compromettere i miglioramenti apportati al raccolto.
Di contro, è possibile prevedere una concessione personale riguardante l’esistenza di piantagioni su fondi di proprietà altrui e senza la necessità che insista un diritto reale.
Si riporta la seguente sentenza:
- Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 marzo 2003, n. 3289
"Le regole dettate dall' art. 892 cod. civ. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio. Pertanto, anche qualora non esista un vero confine tra due fondi, ma (come nella specie) dell'unico fondo appartenente al medesimo soggetto una parte sia gravata da un diritto di superficie arborea (anteriore al codice civile vigente, e relativo a diciotto piante di ulivo) ed un'altra sia libera da vincoli, le dette norme trovano applicazione in via analogica come parametro per determinare la distanza minima alla quale il fabbricato nuovo deve essere costruito rispetto agli alberi preesistenti in proprietà separata".