L’art. 953 c.c., di cui al Titolo III ("Della superficie") del Libro III ("Della proprietà") del Codice Civile, prevede quanto segue:
“Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione”.
Nonostante la norma non demandi né al tempo minimo, né al massimo per la durata della superficie, lo stesso ben potrà essere rimesso alla volontà dei contraenti.
In ogni caso, ove il contratto costitutivo prevedesse un termine di durata, allo scadere dello stesso il diritto di superficie si estinguerebbe e il proprietario del suolo acquisirebbe anche l’edificio.
Il diritto di superficie è uno dei diritti reali di godimento del nostro ordinamento.
Non tutte le costruzioni possono essere investite del diritto di superficie: sono tenute al rispetto di alcuni criteri, come il fatto di essere un’opera umana e essere un bene immobile come previsto ex art. 1812 c.c