L’articolo 952 , inserito nel più ampio Titolo III, Capo IV, Libro III del Codice Civile descrive la costituzione del diritto di superficie:
“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.
Il diritto di superficie è un diritto reale tipico e consiste nel diritto di edificare e poi mantenere una costruzione sul suolo di altri.
Il diritto di superficie ha lo scopo di evitarne l’acquisto, in favore del proprietario del suolo, ricorrendo all’accessione e rappresentando così una deroga all’omonimo principio per il quale tutto ciò che insiste sul suolo è di proprietà del titolare del diritto sul suolo stesso.
E’ possibile costituire il diritto di superficie attraverso una convenzione, tramite usucapione o con testamento.
Nel caso della convenzione, il contratto stipulato tra proprietario e superficiario ha efficacia reale e consente di circoscrivere il potere del primo sul fondo giungendo ad una rinuncia del diritto di accessione.
Il diritto di superficie rappresenta una deroga al principio generale che riguarda il suolo e compete al suo titolare, ovvero di accessione immobiliare.
Il contratto stipulato tra proprietario e superficiario, che può assumere le sembianze del contratto di locazione, riconosce al suo conduttore la possibilità di godere del fondo e di potervi costruire degli immobili. Di queste costruzioni insistenti sul fondo, il conduttore potrà parimenti godere sino alla fine del rapporto di locazione.