L'art. 95 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
L'art. 95 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo III "Il Governo", Sezione I "Il Consiglio dei ministri".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 95 della Costituzione italiana.
Art. 95 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 95 della Costituzione italiana:
"Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".
Art. 95 della Costituzione: spiegazione
L'art. 95, comma 1, della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Egli ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
L'art. 95 della Costituzione, ultimo comma, dispone, infine, che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le funzioni e l'organizzazione dei ministeri.
In dettaglio, i compiti del Presidente del Consiglio sono elencati nella legge n.400/88.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro (art. 5 legge n.400/88):
- "comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto";
- "sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione";
- "controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge";
- "presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione";
- "indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo";
- "coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo";
- "può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva".