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26 Maggio 2024
13:00

Art. 95 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 95 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Art. 95 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 95 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

L'art. 95 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo III "Il Governo", Sezione I "Il Consiglio dei ministri".

Vediamo cosa stabilisce l'art. 95 della Costituzione italiana.

Art. 95 della Costituzione: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 95 della Costituzione italiana:

"Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".

Art. 95 della Costituzione: spiegazione

L'art. 95, comma 1, della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Egli ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

L'art. 95 della Costituzione, ultimo comma, dispone, infine, che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le funzioni e l'organizzazione dei ministeri.

In dettaglio, i compiti del Presidente del Consiglio sono elencati nella legge n.400/88.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro (art. 5 legge n.400/88):

  • "comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto";
  • "sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione";
  • "controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge";
  • "presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione";
  • "indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo";
  • "coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo";
  • "può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva".
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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