L'art. 94 della Costituzione italiana stabilisce che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
L'art. 94 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo III "Il Governo", Sezione I "Il Consiglio dei ministri".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 94 della Costituzione italiana.
Art. 94 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 94 della Costituzione italiana:
"Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione".
Art. 94 della Costituzione: spiegazione
L'art. 94, comma 1, della Costituzione stabilisce che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
L'art. 94, comma 2, della Costituzione dispone che ogni Camera dà la fiducia al Governo con mozione motivata e la vota per appello nominale.
Lo stesso procedimento vale per la revoca della fiducia.
L'art. 94, comma 3, stabilisce che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non implica l'obbligo di dimissioni.
L'art. 94, comma 4, dispone che la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.