L'art. 93 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, prima di assumere le loro funzioni.
L'art. 93 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo III "Il Governo", Sezione I "Il Consiglio dei ministri".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 93 della Costituzione italiana.
Art. 93 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 93 della Costituzione italiana:
"Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".
Art. 93 della Costituzione: spiegazione
L'art. 93 della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, prima di assumere le loro funzioni.
La formazione del Governo avviene a seguito delle consultazioni del Presidente della Repubblica con i principali esponenti dei gruppi parlamentari, con gli ex Presidenti della Repubblica e con i Presidenti delle due Camere.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i singoli ministri.