L'art. 92 della Costituzione italiana stabilisce che il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica ha il compito di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i singoli ministri.
L'art. 92 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo III "Il Governo", Sezione I "Il Consiglio dei ministri".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 92 della Costituzione italiana.
Art. 92 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 92 della Costituzione italiana:
"Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".
Art. 92 della Costituzione: spiegazione
L'art. 92, comma 1, della Costituzione stabilisce che il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri.
Compete al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i singoli ministri.
La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri avviene a seguito di consultazioni che sono effettuate dal Presidente della Repubblica con i Presidenti delle due Camere, con i capi dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni e con gli ex Presidenti della Repubblica.
Le consultazioni, tuttavia, non seguono una procedura prestabilita: si tratta, infatti, di una prassi costituzionale non disciplinata in maniera espressa all'interno della Costituzione.
Lo scopo delle consultazioni è quello di nominare un Presidente del Consiglio che possa costituire una squadra di ministri in grado di ricevere la fiducia da parte del Parlamento.