L'art. 90 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
L'art. 90 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 90 della Costituzione italiana.
Art. 90 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 90 della Costituzione italiana:
"Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".
Art. 90 della Costituzione: spiegazione
L'art. 90 della Costituzione, comma 1, stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Le uniche due ipotesi in cui il Presidente della Repubblica è responsabile, anche se tali atti sono compiuti nell'esercizio delle sue funzioni sono le seguenti:
- alto tradimento;
- attentato alla Costituzione.
Nelle ipotesi di alto tradimento e attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sulle accuse di alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica, invece, giudica la Corte costituzionale.