Per il nostro Codice civile non è importante soltanto la tutela del nome ma anche quella dello pseudonimo.
Viene infatti stabilito, all’art. 9 c.c.:
“Art. 9. Tutela dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7”.
Spiegazione dell’art. 9 del Codice civile
Viene dunque prevista una tutela specifica per lo pseudonimo che abbia acquisito la stessa importanza del nome.
La casistica, sul punto, è molto interessante.
In relazione a un’ipotesi in cui veniva fatta richiesta di sostituzione del proprio nome con uno pseudonimo abitualmente utilizzato, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che la tutela dello pseudonimo prevista dal Codice civile è una tutela piena, al pari di quella sancita a garanzia del proprio nome.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza del 26 settembre 2019, n. 6462 ha stabilito, infatti, che il Prefetto può ritenere che non sussistano ragioni preminenti per effettuare il cambio del nome, nell’ipotesi in cui venga richiesto che il nome stesso sia sostituito da un diminutivo o un vezzeggiativo.
D'altra parte, ha precisato il Consiglio di Stato, anche in tali casi è applicabile l'art. 9 del Codice civile, sulla tutela dello pseudonimo, da ciò si può agevolmente desumere che vi è la piena tutela, ai sensi dell'art. 7, del nome diverso da quello proprio, usato abitualmente.
Lo pseudonimo riceve quindi piena tutela anche in ipotesi in cui venga utilizzato per indicare la paternità di un’opera.
La Corte dei Conti, con sentenza del 26 ottobre 2021, n. 771, ha infatti stabilito che, dato l'elevato grado di tutela assicurato dall'ordinamento all'originario creatore di un'opera, egli conserva in ogni tempo il diritto di rivendicare la paternità della stessa, indipendentemente dall'eventuale cessione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, o anche nel caso in cui l'abbia pubblicata in forma anonima e con l'utilizzo di uno pseudonimo.