L'art. 89 della Costituzione italiana stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, i quali ne assumono la responsabilità.
L'art. 89 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 89 della Costituzione italiana.
Art. 89 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 89 della Costituzione italiana:
"Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri".
Art. 89 della Costituzione: spiegazione
L'art. 89 della Costituzione, comma 1, stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, i quali ne assumono la responsabilità.
L'art. 89, comma 2, della Costituzione, prevede, invece, che gli atti che hanno valore legislativo e anche gli altri atti previsti dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Interessante la pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 25 giugno 1993, n. 7075 con cui la Corte ha stabilito che: "Appartiene all'autodichia del Senato della Repubblica la verifica dei titoli di ammissibilità dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (nell'esercizio di una sua particolare attribuzione, per il cui esercizio non è prevista alcuna proposta governativa, talché la controfirma ministeriale ha la sola funzione di attestare la regolarità formale dell'atto e l'autenticità della sua sottoscrizione, non anche quella di rendere "ministeriale" la natura dell'atto stesso), estendendosi essa fino al pregiudiziale accertamento che il Capo dello Stato non abbia superato, nell'esercizio della sua attribuzione, ex art. 59 Cost., il numero complessivo di cinque senatori a vita e, quindi, alla soluzione della connessa questione se tale limite inerisca alle nomine consentite a ciascun Presidente ovvero indichi il numero massimo dei senatori a vita dei quali è possibile la presenza nell'assemblea, senza che una siffatta prerogativa dell'assemblea medesima sia suscettibile di alcun sindacato giurisdizionale".