L'art. 88 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere sentiti i loro Presidenti o anche soltanto una di esse.
L'art. 88 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 88 della Costituzione italiana.
Art. 88 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 88 della Costituzione italiana:
"Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".
Art. 88 della Costituzione: spiegazione
L'art. 88 della Costituzione, comma 1, stabilisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere sentiti i loro Presidenti o anche soltanto una di esse.
L'art. 88, comma 2, della Costituzione prevede, tuttavia, che tale facoltà non può essere esercitata dal Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.