L'art. 87 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
L'art. 87 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 87 della Costituzione italiana.
Art. 87 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 87 della Costituzione italiana:
"Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
Art. 87 della Costituzione: spiegazione
L'art. 87, comma 1, della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Vengono poi elencate le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica.
Egli, infatti:
- può inviare messaggi alle Camere;
- indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
- autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
- promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
- indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato;
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere;
- ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- presiede il Consiglio superiore della magistratura;
- può concedere grazia e commutare le pene;
- conferisce le onorificenze della Repubblica.
Come stabilito dall'art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.
Possono essere eletti Presidente della Repubblica i cittadini che abbiano compiuto i 50 anni di età.
Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni.