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19 Maggio 2024
15:00

Art. 87 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 87 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Art. 87 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 87 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

L'art. 87 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".

Vediamo cosa stabilisce l'art. 87 della Costituzione italiana.

Art. 87 della Costituzione: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 87 della Costituzione italiana:

"Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".

Art. 87 della Costituzione: spiegazione

L'art. 87, comma 1, della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Vengono poi elencate le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica.

Egli, infatti:

  • può inviare messaggi alle Camere;
  • indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
  • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
  • promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
  • indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
  • nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato;
  • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere;
  • ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
  • presiede il Consiglio superiore della magistratura;
  • può concedere grazia e commutare le pene;
  • conferisce le onorificenze della Repubblica.

Come stabilito dall'art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.

Possono essere eletti Presidente della Repubblica i cittadini che abbiano compiuto i 50 anni di età.

Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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