L'art. 86 della Costituzione italiana stabilisce che, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Presidente del Senato.
L'art. 86 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 86 della Costituzione italiana.
Art. 86 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 86 della Costituzione italiana:
"Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione".
Art. 86 della Costituzione: spiegazione
L'art. 86, comma 1, della Costituzione italiana stabilisce che, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle sue funzioni, queste sono esercitate dal Presidente del Senato.
L'art. 86, comma 2, della Costituzione stabilisce che, nelle ipotesi in cui si verifichi impedimento permanente del Presidente della Repubblica oppure morte o dimissioni dello stesso, il Presidente della Camera deve indire le elezioni del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto nelle ipotesi in cui le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.